CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 1985
Cassazione n. 03209/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 143 Restivo NRG 27207/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (primo e terzo motivo), manifestamente infondate (terzo motivo) e afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (secondo motivo); Considerato, infatti, che relativamente alla richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo), la motivazione della Corte di appello (pagg. 4-5) contiene una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta (che consentiva di escludere l'ipotesi di "un piccolo spaccio" con ridotta offensività); che in ordine alla richiesta del riconoscimento delle attenuanti generiche (secondo motivo), la Corte di appello ha individuato gli elementi che, in via assorbente, portavano a ritenere l'imputato non meritevole della statuizione (cfr. pag. 5); che, in ordine alla richiesta del riconoscimento della continuazione con altro reato, già giudicato, la valutazione della Corte di appello risulta corretta e non manifestamente illogica, in quanto basata sulla presenza di concreti e significativi indicatori che la successiva condotta, per quanto omogenea, fosse il frutto di determinazione contingente e non di un iniziale progetto criminoso unitario (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così