Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1965
ECLI:EU:C:1965:104
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0020
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 21 ottobre 1965 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici
,
Il ricorrente, ex capo servizio dell'ufficio linguistico della Corte di Giustizia, dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto del personale ha proposto ricorso giurisdizionale (causa 70-63) sostenendo di non essere stato inquadrato in modo conforme a detto Statuto. La relativa sentenza 7 luglio 1964 disponeva che l'inquadramento fosse rettificato in conformità alla domanda del ricorrente. L'amministrazione della Corte eseguì quanto disponeva la sentenza, vale a dire reinquadrò il ricorrente secondo la tabella degli stipendi dello Statuto del personale, con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 1962 e corrispose i relativi arretrati di stipendio (21 luglio 1964).
Poco dopo aver rassegnato le dimissioni (accettate dalla Corte il 4 novembre 1964, con effetto dal 1
o
febbraio 1965) il ricorrente
con lettera 9 dicembre 1964 il cui carattere di ricorso amministrativo veniva esplicitamente negato dallo scrivente — si rivolgeva al Presidente della Corte pregandolo di rettificare il suo inquadramento (con effetto dal 1
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gennaio 1962) in considerazione di determinati principi che, a suo giudizio, sarebbero scaturiti dalla motivazione della sentenza 70-63. Detta lettera rimaneva senza risposta.
Dopo che il ricorrente aveva cessato la sua attività presso la Corte, gli pervenne una nota del cancelliere, in data 18 febbraio 1965, che, modificando una nota del 10 dicembre 1964, conteneva il conteggio delle sue spettanze per pensione. Detto conteggio, che a norma dello Statuto deve riferirsi all'ammontare dello stipendio percepito nell'ultimo triennio, si fondava — per il periodo successivo al 1
o
gennaio 1962 — sull'inquadramento attribuito al ricorrente con la sentenza 70-63.
Il ricorrente ha impugnato giurisdizionalmente il provvedimento il 9 aprile 1965 domandando alla Corte di :
—
annullare il provvedimento notificato all'interessato con lettera del cancelliere di data 18 febbraio 1965;
—
disporre che l'amministrazione della Corte provveda a collocare il ricorrente al grado L/A 3, ottavo scatto, con effetto dal 1
o
gennaio 1962;
—
disporre che l'amministrazione proceda ad un nuovo conteggio della pensione del ricorrente prendendo per base lo stipendio dell'ultimo triennio di servizio, rettificato in base a quanto chiesto al punto precedente.
L'amministrazione della Corte ha sollevato eccezione di irricevibilità in conformità dell'articolo 91, del regolamento di procedura.
L'oggetto delle difese orali svolte il 6 ottobre è stato di conseguenza limitato ed il mio esame verterà esclusivamente sulla ricevibilità.
Valutazione giuridica
I — Sull' ammissibilità dell'eccezione d'irri cevibilità sollevata a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura
Il ricorrente, sia nella fase scritta che in quella orale, ha sollevato la questione del se sia ammissibile un procedimento a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura onde esaminare unicamente il problema della scadenza del termine d'impugnazione.
Ritengo infondata l'eccezione. Scopo della procedura prevista all'articolo 91 è quello di permettere l'esame della ricevibilità dei ricorsi, onde dispensare eventualmente le parti dallo svolgere inutilmente argomenti relativi al merito. Unica condizione per l'esame preliminare della ricevibilità è che la questione fondamentale, vale a dire il merito, non vi venga coinvolto. Caso tipico di eccezione di irricevibilità è, a mio avviso, proprio quello in cui si invoca l'inosservanza del termine d'impugnazione in quanto (ove l'eccezione sia fondata) tale inosservanza comporta la decadenza dal diritto d'impugnazione e quindi l'impossibilità di sottomettere la materia del contendere all'esame della Corte.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, anche nel diritto tedesco non esistono deroghe a tale norma, ma per affermare ciò non ci si può limitare al campo del diritto processuale civile nel quale l'osservanza dei termini d'impugnazione non ha in genere alcuna importanza. Il regolamento germanico per il contenzioso amministrativo non lascia alcun dubbio circa la possibilità che sia emanata una sentenza a norma del paragrafo 107, vale a dire una pronuncia su questioni preliminari, che però non statuisce nel merito, a condizione che la ricevibilità del ricorso venga contestata unicamente sotto il profilo dell'osservanza del termine d'impugnazione (cfr. Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung di
Schunck — de Clerck
1961, nota 2 a al paragrafo 107, nota 3 al paragrafo 82 del V.G.O.).
Quindi nulla può eccepirsi quanto all'instaurazione di un procedimento a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, benché la convenuta fondi la sua eccezione solo sull'inosservanza del termine d'impugnazione.
II — Sulla ricevibilità del ricorso 20-65
Tengo anzitutto a precisare che è indubbia la ricevibilità intrinseca di un ricorso avverso il provvedimento notificato al ricorrente il 18 febbraio 1965, sia perché si tratta di un provvedimento pregiudizievole nel senso dell'articolo 91 dello Statuto del personale sia perché il termine di impugnazione sotto questo aspetto è stato osservato.
È invece dubbia la ricevibilità del ricorso in un altro senso. Il ricorso non è tanto diretto avverso il conteggio relativo alle spettanze per pensione di anzianità, quanto avverso il suo fondamento; esso cioè mira ad impugnare l'inquadramento attribuito al ricorrente dal 1
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gennaio 1962. Formalmente non viene impugnata la sentenza 70-63 (il che sarebbe d'altronde escluso dal suo carattere di res judicata) : detta sentenza, o più esattamente alcuni dei suoi considerando vengono invocati a fondamento delle pretese di reinquadramento del ricorrente. È questo mezzo che la convenuta ritiene inammissibile, deducendo che la predetta sentenza fu eseguita dall'amministrazione della Corte immediatamente dopo la sua notifica al ricorrente, che a sua volta ha omesso di cogliere l'occasione che così si presentava per sollevare, sia in sede gerarchica che — eventualmente — in sede giurisdizionale, la questione della regolarità dell'esecuzione della sentenza.
Non si può condividere l'argomento su cui la convenuta fonda la sua eccezione di irricevibilità, vale a dire la presunta acquiescenza del ricorrente, che avrebbe accettato senza obiezioni le somme calcolate dall'amministrazione in base al dispositivo della sentenza 70-63. A ragione, la giurisprudenza della nostra Corte suole subordinare il riconoscimento dell'acquiescenza all'accertamento di validi presupposti. Quindi, nelle questioni di personale non è sufficiente invocare un comportamento semplicemente passivo, ma devono sussistere degli elementi da cui si possa desumere chiaramente che il ricorrente ha inteso rinunciare ai diritti spettantigli. Tale elemento nella fattispecie manca, come possiamo rilevare soprattutto dalla lettera indirizzata dal ricorrente al Presidente della Corte il 9 dicembre 1964.
Gli altri argomenti della convenuta mi paiono però fondati. Dobbiamo rilevare che è sempre stata costante preoccupazione della Corte il tener conto, nelle questioni di personale, dell'interesse dell'amministrazione, il tutelare la certezza del diritto e il garantire un trattamento equo. La giurisprudenza ha quindi più volte ribadito il principio che gli interessati devono far ricorso senza indugio ai mezzi di tutela a loro disposizione non appena l'amministrazione abbia inequivocabilmente manifestato il proprio punto di vista su determinate controversie, sia impugnando direttamente l'atto amministrativo o — sistema che recentemente è stato vieppiù seguito — proponendo un ricorso amministrativo seguito eventualmente da un ricorso per carenza. Tale principio mi pare giusto e la Corte dovrebbe continuare ad applicarlo onde dare all'amministrazione l'assoluta certezza che, dopo la scadenza del termine, determinati atti non possono essere ulteriormente impugnati.
Nel caso in esame, la notifica della sentenza 70-63, avvenuta il 7 luglio 1964, non può certo essere considerata una manifestazione della volontà
dell' amministrazione
riguardo ad una determinata questione, in quanto la sentenza (sebbene una simile distinzione possa apparire artificiosa) rappresenta solo l'estrinsecazione della volontà
del giudice.
È invece determinante il fatto che l'amministrazione della Corte abbia comunicato al ricorrente il conteggio particolareggiato delle sue spettanze relative ai periodi precedenti e successivi calcolate secondo il sistema stabilito dalla sentenza 70-63. Questo era l'elemento che — abbinato al conteggio dello stipendio relativo ai mesi successivi — gli permetteva di desumere chiaramente quali conseguenze l'amministrazione della Corte intendesse trarre dalla sentenza 70-63. Se il ricorrente non voleva accettare tali conseguenze, doveva provvedere senza indugio a tutelare i suoi diritti, anche se non mediante impugnazione, almeno proponendo un ricorso amministrativo, che avrebbe dato origine ad un procedimento amministrativo. Come si desume dalla recente giurisprudenza della Corte (vedi la causa 30-64), il ricorso amministrativo avrebbe dovuto pervenire all'autorità che ha il potere di nomina entro il termine stabilito dall'articolo 91 dello Statuto del personale, quindi entro il 21 ottobre 1964. Il ricorrente è rimasto inattivo durante la decorrenza del termine: la sua prima reazione all'atteggiamento assunto dall'amministrazione della Corte è stata la lettera indirizzata al Presidente (9 dicembre 1964), cui però — come ho già detto — lo stesso ricorrente non ha attribuito carattere di ricorso amministrativo.
Se non vado errato, il ricorrente è decaduto dal diritto di sottoporre al controllo della Corte l'esecuzione della sentenza 70-63 e tutti gli altri atti che le sono connessi.
Ciò sarebbe possibile solo nei casi in cui la Corte, con atto successivo, ad esempio dopo che fossero emersi, nuovi elementi, avesse riesaminato la materia del contendere tacendone oggetto di un atto amministrativo autonomo. Ma così non è. In particolare, la comunicazione del 18 febbraio 1965 (relativa al conteggio delle spettanze di pensione del ricorrente) impugnata nel presente ricorso non rappresenta un atto di questo genere. Tale comunicazione riguarda unicamente il calcolo delle sue spettanze di pensione in virtù del dispositivo della sentenza 70-63 e in base alla relativa prassi amministrativa della Corte. La ripetizione di atti amministrativi precedenti al solo scopo di emendarne uno nuovo che si fonda su di essi non può, secondo la logica, far rivivere un diritto d'impugnazione già estinto.
Ne consegue che, se l'unico interesse che costituisce oggetto del ricorso 20-65 non può essere preso in esame per decorrenza del termine, l'intero ricorso 20-65 risulta irricevibile per mancanza di contenuto lecito.
III — [OSCURATO:PERSONA] questi motivi concludo come segue :
l'eccezione d'irricevibilità della convenuta è fondata;
il ricorso 20-65 va dichiarato irricevibile; le spese seguono la soccombenza.
(
1
) Traduzione dal tedesco