CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prile-1 0 settembre 2021 la Sezione Sesta di questa Corte rinviava alla pubblica udienza;RG n 3671 del 2019 Cons. rel. Paolo/Porreca il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancandòkonsiderare che il difetto di pronuncia nel merito sull'opposizione agli atti, dichiarata inammissibile, aveva consolidato la sospensione già disposta; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 92 e dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la Panini, s.p.a., era stata soccombente sulla pure formulata domanda di responsabilità processuale aggravata, sicché, essendovi stata soccombenza reciproca, le spese avrebbero dovuto compensarsi; Rilevato che: il primo motivo è infondato; la tesi della parte ricorrente si riallaccia alla pronuncia di Cass., 20/03/2017, n. 7043, secondo cui l'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009), si produce anche in caso di estinzione del giudizio di merito sull'opposizione, pur tempestivamente introdotto o riassunto; in altri termini, in questa chiave ricostruttiva, la stabilizzazione si produrrebbe in ogni caso di mancata pronuncia di "merito" a definizione del giudizio di opposizione, ovvero non in rito, come accaduto nella fattispecie conclusasi, come visto, con statuizione di inammissibilità; dall'esplicazione motivazionale dell'arresto, però, emerge quanto basta a pervenire alla conclusione opposta; com'è stato osservato, con la norma in parola si è consentito al debitore opponente di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (e in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di RG n 3671 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunziando ai benefici del relativo giudicato; il giudizio potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno; e dovrà esserlo al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo, ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, laddove intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione; è quindi logico che se il debitore scelga d'introdurre il giudizio di merito, mirando a ottenere un giudicato favorevole, la stabilizzazione non si produca e dunque, in ipotesi di dichiarata inammissibilità dell'opposizione, quella stabilizzazione non può dirsi concretizzata; quello che la norma ha voluto escludere, anche in ottica deflattiva, sottesa alla riforma del 2009, è che potesse sopravvivere la sola sospensione senza più la pendenza del giudizio, perché non introdotto ovvero estinto e dunque caducato retroattivamente; ma una volta che quel giudizio sia stato da chiunque introdotto - purché non lasciato estinguere - e concluso, anche se in rito, la sospensione in parola resta superata; nell'ipotesi, parte ricorrente evidenzia che la decisione del Tribunale - presupposta dal giudizio esitato nel provvedimento della Corte territoriale qui impugnato - aveva dichiarato l'inammissibilità per carenza d'interesse, proprio in ragione della ritenuta stabilizzazione endoprocedimentale della sospensione; tale sentenza non è stata impugnata ed è dunque divenuta definitiva; ora, fermo restando che la pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo e circoscritto rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre alcun effetto di ulteriore giudicato in un sotteso senso sostanziale (cfr., ad esempio, Cass., 19/05/2021, n. 13603), resta il fatto che la statuizione è stata d'inammissibilità della domanda veicolata con l'introduzione del giudizio di opposizione di pieno merito; RG n 3671 del 2019 5 Cons. rel. Paol orreca l'opponente debitore, quindi, di fronte all'errore del Tribunale che aveva negato il suo interesse, invece sussistente per quanto sopra detto, ad avere una pronuncia di accoglimento dell'opposizione, una volta optato per la riassunzione di quel giudizio per ottenerla, tipicamente con addebito di correlative spese processuali, rinunciando così alla mera stabilizzazione della sospensiva, avrebbe dovuto censurare l'errore della declinatoria in rito che negava, come tale, quell'accoglimento; non avendolo fatto, se per un verso aveva perso, con la riassunzione, l'effetto di quella stabilizzazione, per altro verso non ha ottenuto una pronuncia favorevole, come richiesto, sul giudizio oppositivo; di qui l'infondatezza della censura; il secondo motivo è infondato; è stato chiarito che il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass., 12/04/2017, n. 9532, Cass., 15/05/2018, n. 11792, Cass., 28/02/2020, n. 5466); spese compensate attesi i profili di oggettiva ambiguità della pronuncia di merito presupposta e come sopra discussa; sussistono i presupposti per l'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 4 novembre 2021 Il