Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 307/2023
ECLI:EU:C:2023:881
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0415
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
16 novembre 2023 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Funzionari dell’Unione europea – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Iscrizione obbligatoria al regime di sicurezza sociale delle istituzioni dell’Unione europea – Funzionario dell’Unione europea in pensione che esercita un’attività professionale autonoma – Assoggettamento al versamento dei contributi sociali da parte della legislazione dello Stato membro in cui viene esercitata detta attività»
Nella causa C‑415/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione del 9 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2022, nel procedimento
JD
contro
[OSCURATO:PERSONA] – Caisse d’assurances sociales ASBL,
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti),
État belge,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, N. Wahl e M. L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per JD, da J. Buekenhoudt, avocat;
–
per il governo belga, da S. Baeyens, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistiti da S. Rodrigues e A. Tymen, avocats;
–
per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per il governo francese, da R. Bénard e A. Daniel, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da T. S. Bohr e D. Martin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, quale espresso nel regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (
GU 1997, L 28, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (
GU 1999, L 38, pag. 1
) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), poi nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
GU 2004, L 166, pag. 1
, e rettifica in
GU 2004, L 200, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, JD, funzionario in pensione della Commissione europea, e dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] – Caisse d’assurances sociales ASBL, l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, Inasti) e l’État belge (Stato belga), relativamente all’assoggettamento obbligatorio di JD al regime di sicurezza sociale belga per gli anni dal 2007 al 2020.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Protocollo
3
L’articolo 12 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (
GU 2010, C 83, pag. 266
; in prosieguo: il «Protocollo») è così formulato:
«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio [dell’Unione europea], che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione [europea] saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione».
4
L’articolo 14 del Protocollo enuncia quanto segue:
«Il [Parlamento] e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione».
Statuto
5
L’articolo 72, paragrafi 1, 1 bis, 2 e 2 bis, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:
1. Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni [dell’Unione], previo parere del comitato dello statuto, il funzionario (...) [è coperto] contro i rischi di malattia. (...)
(...)
1 bis Il funzionario che lasci definitivamente il servizio e non eserciti un’attività lucrativa a titolo professionale può, su sua richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione del servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al paragrafo suddetto è calcolato sull’ultimo stipendio base del funzionario. La metà del contributo è posta a carico del funzionario.
(...)
2. Il funzionario rimasto al servizio dell’Unione fino all’età pensionabile o titolare di un’indennità di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.
(...)
2 bis. Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non esercitino un’attività lucrativa a titolo professionale:
i)
l’ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio (…) prima del raggiungimento dell’età pensionabile;
ii)
il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio (…) prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
(...)».
Regolamentazione comune
6
Al fine di definire le condizioni di applicazione dell’articolo 72 dello Statuto, le istituzioni dell’Unione hanno adottato una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: la «regolamentazione comune»).
7
L’articolo 1 della regolamentazione comune dispone che, in applicazione dell’articolo 72 dello Statuto, è istituito un regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni dell’Unione (RCAM).
8
L’articolo 2 della regolamentazione comune così prevede:
«1. Sono affiliati al presente regime:
–
il funzionario,
–
l’agente temporaneo,
(...)
3. Sono affiliati al presente regime:
–
gli ex funzionari ed agenti temporanei beneficiari di una pensione di anzianità,
–
gli ex agenti contrattuali beneficiari di una pensione d’anzianità, a condizione di essere stati impiegati per più di tre anni in qualità di agente contrattuale,
–
i beneficiari di una pensione d’invalidità o di una indennità d’invalidità,
(...)».
9
L’articolo 4 della regolamentazione comune è così formulato:
«Quando un funzionario, un agente temporaneo o un agente contrattuale è distaccato in un paese dove, a norma della legislazione locale, è soggetto a un regime obbligatorio di assicurazione contro i rischi di malattia, i contributi dovuti a tale titolo sono integralmente versati dall’istituzione di cui fa parte l’interessato. In questo caso è applicabile l’articolo 22».
10
L’articolo 22 della regolamentazione comune enuncia quanto segue:
«1. L’affiliato che abbia diritto per sé o per una persona assicurata suo tramite al rimborso delle spese a titolo di un’altra assicurazione malattia istituita per legge o regolamento, è tenuto a:
a)
dichiararlo all’ufficio di liquidazione;
b)
chiedere od eventualmente far chiedere in via prioritaria il rimborso previsto dall’altro regime.
Se comunque esiste l’obbligo di versare i contributi a due regimi, gli affiliati al presente regime possono scegliere quello al quale rivolgersi per il rimborso delle prestazioni di cui hanno beneficiato, fermo restando che il regime comune interviene quale regime complementare nei casi in cui non interviene come regime primario;
c)
di unire a ciascuna domanda di rimborso presentata ai sensi del presente regime un attestato originale e particolareggiato, accompagnato da documenti giustificativi, dei rimborsi che l’affiliato o la persona assicurata suo tramite ha ottenuto a titolo dell’altro regime.
2. Il regime comune interviene nel rimborso delle prestazioni quale regime complementare, sempre che l’altro regime sia preventivamente intervenuto per le prestazioni da esso coperte.
Se una prestazione non è coperta dal regime primario, mentre lo è dal regime comune, quest’ultimo interviene come regime primario».
Regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004
11
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo «si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
12
L’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva che «le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro (…). Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo».
13
Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato dal 1
o
maggio 2010, data di applicazione del regolamento n. 883/2004.
14
Tuttavia, le formulazioni dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 sono sostanzialmente identiche a quelle, rispettivamente, dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
Diritto belga
15
L’articolo 1 dell’arrêté royal n
o
38, du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants (regio decreto n. 38, del 27 luglio 1967, che disciplina il regime previdenziale dei lavoratori autonomi;
Moniteur belge
del 29 luglio 1967, pag. 8071), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «regio decreto n. 38/1967»), così prevede:
«Il presente decreto disciplina il regime previdenziale a favore dei lavoratori autonomi e degli aiutanti.
Tale regime previdenziale comprende:
(...)
2° le prestazioni di pensione e per superstiti;
(...)».
16
L’articolo 2 di tale decreto dispone quanto segue:
«Sono soggetti al presente decreto e devono a tal fine adempiere gli obblighi che esso impone: i lavoratori autonomi e gli aiutanti».
17
L’articolo 3, paragrafo 1, di detto decreto enuncia quanto segue:
«Ai fini del presente decreto, per lavoratore autonomo si intende qualsiasi persona fisica che esercita in Belgio un’attività professionale per il cui svolgimento essa non è vincolata da un contratto di lavoro subordinato né da uno statuto.
Si presume, fino a prova contraria, che sia assoggettata ai sensi del comma precedente qualsiasi persona che esercita in Belgio un’attività professionale idonea a produrre redditi (...)».
18
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regio decreto n. 38/1967:
«A partire dal trimestre nel corso del quale raggiunge l’età pensionabile ordinaria o ottiene il pagamento effettivo di una pensione anticipata in qualità di lavoratore autonomo o di lavoratore subordinato, il soggetto passivo non è debitore di alcun contributo se i suoi redditi professionali in qualità di lavoratore autonomo, acquisiti nel corso dell’anno di contribuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, non raggiungono EUR 811,20 al mese.
Quando tali redditi raggiungono almeno EUR 811,20 il soggetto passivo è debitore dei seguenti contributi annui (...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
19
JD, nato il 4 ottobre 1940, di nazionalità britannica, è stato funzionario al servizio della Commissione, a Bruxelles (Belgio), fino al 1
o
marzo 2006, data in cui è andato in pensione.
20
Dopo tale data, egli ha svolto, in particolare, attività di consulenza in qualità di lavoratore autonomo.
21
A causa di dette attività, l’Inasti l’ha assoggettato, a titolo obbligatorio e a partire dal 12 febbraio 2007, sulla base dell’articolo 13 del regio decreto n. 38/1967, al regime previdenziale dei lavoratori autonomi.
22
Dopo infruttuosi scambi di corrispondenza con la [OSCURATO:PERSONA], il 15 gennaio 2021 JD ha proposto ricorso dinanzi al tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), giudice del rinvio, al fine di ottenere, in particolare, il rimborso dei contributi che ritiene di aver indebitamente versato per un importo totale di EUR 50732,50. Da un lato, egli sostiene che il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale vieta la sua iscrizione obbligatoria al regime di sicurezza sociale belga. Dall’altro lato, dato che non beneficerebbe di alcuna prestazione sociale come contropartita di tale iscrizione, dal 2007 egli contribuirebbe a fondo perduto.
23
I resistenti nel procedimento principale replicano, in sostanza, che, se un funzionario dell’Unione in pensione, che esercita un’attività autonoma in Belgio, non fosse tenuto a versare alcun contributo sociale al regime di sicurezza sociale belga, ne risulterebbe infranta la parità di trattamento tra i funzionari dell’Unione e qualsiasi altro funzionario ‑ lavoratore autonomo o subordinato che eserciti un’attività in Belgio ‑, e ciò anche se, secondo la normativa nazionale, i contributi sociali sono considerati contributi «di solidarietà».
24
Inoltre, essi rilevano che la situazione dei funzionari in materia di sicurezza sociale rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione a causa del loro rapporto di lavoro con quest’ultima, cosicché il principio di unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale troverebbe applicazione solo nel caso di un rapporto di lavoro con l’Unione. Orbene, dato che, nel caso di specie, un siffatto rapporto di lavoro con l’Unione sarebbe venuto meno dal 2007, si dovrebbe applicare, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, la legislazione del luogo di esercizio dell’attività interessata, ossia il diritto belga.
25
Il giudice del rinvio rileva che la nozione di «affiliato» al RCAM deve essere interpretata in senso ampio e deve comprendere, quanto meno, i funzionari rimasti al servizio dell’Unione fino all’età pensionabile.
26
È in tale contesto che il tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il principio del diritto dell’Unione basato sull’unicità del regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, in servizio attivo o pensionati, osti o meno a che uno Stato membro di residenza imponga, come nel caso di specie, l’assoggettamento di un funzionario in pensione della [Commissione], che svolge un’attività autonoma, al regime di sicurezza sociale di tale Stato e al versamento di contributi sociali puramente “solidali”, nonostante che tale funzionario in pensione sia assoggettato al regime obbligatorio di sicurezza sociale dell’Unione e non tragga alcun beneficio, né in termini di prestazioni contributive né in termini di prestazioni non contributive, dal regime nazionale a cui è forzatamente assoggettato».
Sulla questione pregiudiziale
27
In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene il giudice del rinvio abbia fatto riferimento, nella sua questione, unicamente al principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, la Corte può nondimeno fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑2/17
,
EU:C:2018:511
, punto
41
e giurisprudenza ivi citata).
28
Pertanto, occorre intendere la questione sollevata nel senso che, con essa, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 14 del Protocollo e le disposizioni dello Statuto, in particolare l’articolo 72 di quest’ultimo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la legislazione di uno Stato membro assoggetti obbligatoriamente al regime di sicurezza sociale di tale Stato un funzionario dell’Unione che sia rimasto al servizio di un’istituzione dell’Unione fino all’età pensionabile e che eserciti un’attività professionale autonoma nel territorio di detto Stato membro.
29
Al riguardo, va ricordato che, per quanto riguarda il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, quale espresso all’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 e ripreso all’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, tali regolamenti hanno istituito un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della legislazione o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione. La completezza di tale sistema di norme di conflitto ha l’effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2015, de Ruyter,
C‑623/13
,
EU:C:2015:123
, punti
34
e
35
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑58/21
,
EU:C:2022:691
, punti
43
e
49
).
30
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 884/2004 prevedono infatti espressamente che le persone cui si applicano tali regolamenti sono soggette unicamente alla legislazione di un unico Stato membro, il che esclude quindi, in via di principio, qualsiasi possibilità di cumulo di diverse legislazioni nazionali per uno stesso periodo.
31
Orbene, il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale enunciato nel regolamento n. 1408/71 e nel regolamento n. 883/2004 non è applicabile ai funzionari dell’Unione, i quali non sono sottoposti a una legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale, quale quella di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, i quali definiscono il campo di applicazione
ratione personae
di detti regolamenti. I funzionari dell’Unione non possono quindi essere qualificati come «lavoratori», ai sensi dei medesimi regolamenti (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz,
C‑690/15
,
EU:C:2017:355
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
32
Solo l’Unione, infatti, e non gli Stati membri, è competente a stabilire le norme applicabili ai funzionari dell’Unione per quanto concerne i loro obblighi in materia previdenziale (sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz,
C-690/15
,
EU:C:2017:355
, punto
44
).
33
Il regime di sicurezza sociale comune alle istituzioni dell’Unione è stato stabilito, in conformità all’articolo 14 del Protocollo, dal Parlamento e dal Consiglio per mezzo del regolamento che adotta lo Statuto (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz,
C-690/15
,
EU:C:2017:355
, punto
36
).
34
Da un lato, infatti, si deve ritenere che il suddetto articolo 14 implichi la sottrazione alla competenza degli Stati membri dell’obbligo di iscrizione dei funzionari dell’Unione ad un regime previdenziale nazionale e dell’obbligo, per tali funzionari, di contribuire al finanziamento di un simile regime (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz,
C‑690/15
,
EU:C:2017:355
, punti
40
e
41
).
35
Dall’altro lato, lo Statuto, che presenta tutte le caratteristiche enunciate all’articolo 288 TFUE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, cosicché il rispetto delle sue disposizioni s’impone anche agli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2017, de Lobkowicz,
C‑690/15
,
EU:C:2017:355
, punto
42
, nonché del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire e Ministre de l’Action et des Comptes publics,
C‑903/19
,
EU:C:2021:95
, punto
36
).
36
In tali circostanze, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto, ogni funzionario e agente temporaneo al servizio di un’istituzione dell’Unione è coperto contro i rischi di malattia.
37
Conformemente all’articolo 72, paragrafo 2, dello Statuto, il funzionario rimasto al servizio dell’Unione fino all’età pensionabile o titolare di un’indennità di invalidità beneficia della stessa copertura, e il contributo è calcolato sulla base della pensione o dell’indennità.
38
L’articolo 72, paragrafo 2 bis, dello Statuto precisa che il funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio prima del raggiungimento dell’età pensionabile resta parimenti coperto purché, tuttavia, non eserciti un’attività lucrativa a titolo professionale.
39
Allo stesso modo, dall’articolo 72, paragrafo 1 bis, dello Statuto emerge che il funzionario che lasci definitivamente il servizio e non eserciti un’attività lucrativa a titolo professionale può, su sua richiesta, continuare a beneficiare per un periodo di sei mesi della copertura contro i rischi di malattia.
40
Da tali disposizioni discende che il funzionario il cui rapporto di lavoro con l’Unione sia perdurato fino all’età pensionabile continua a essere coperto dal regime di sicurezza sociale dell’Unione, al contrario del funzionario che abbia lasciato le istituzioni prima di aver raggiunto l’età pensionabile per iniziare un’attività lucrativa a titolo professionale in uno Stato membro. Quest’ultimo non è più coperto dal regime di sicurezza sociale dell’Unione e la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale è determinata nei suoi confronti conformemente alle disposizioni del regolamento n. 883/2004.
41
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente nel procedimento principale ha lavorato al servizio della Commissione fino all’età pensionabile, sicché, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 72 dello Statuto, egli è rimasto affiliato al RCAM nonostante il fatto che abbia esercitato, una volta pensionato, un’attività lucrativa a titolo professionale in uno Stato membro.
42
Orbene, una normativa di uno Stato membro che assoggetta al regime di sicurezza sociale di tale Stato un funzionario dell’Unione che è rimasto al servizio di un’istituzione fino all’età pensionabile e che esercita un’attività professionale autonoma in tale Stato membro viola la competenza esclusiva attribuita all’Unione, tanto dall’articolo 14 del Protocollo quanto dalle pertinenti disposizioni dello Statuto, a determinare le norme applicabili ai funzionari dell’Unione per quanto riguarda i loro obblighi in materia di sicurezza sociale.
43
Benché, infatti, gli Stati membri conservino la loro competenza a regolare i rispettivi sistemi previdenziali, essi devono nondimeno rispettare, nell’esercizio di detta competenza, il diritto dell’Unione, ivi comprese le disposizioni del Protocollo e dello Statuto relative alle norme in materia di sicurezza sociale che disciplinano la situazione giuridica dei funzionari dell’Unione tanto durante le loro attività al servizio di un’istituzione che dopo l’età pensionabile (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2017, de Lobkowicz,
C‑690/15
,
EU:C:2017:355
, punti
34
,
38
e
39
nonché giurisprudenza ivi citata).
44
Tale interpretazione non è messa in discussione da nessuno degli argomenti addotti da JD o dalle parti interessate che, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, hanno depositato osservazioni scritte.
45
Anzitutto, l’argomento secondo cui il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, quale precisato dalla sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (
C‑623/13
,
EU:C:2015:123
), sarebbe connesso alla condizione dell’esistenza di un rapporto di lavoro con l’Unione può essere respinto, in quanto dai punti da 37 a 40 della presente sentenza risulta che è proprio a causa del rapporto di lavoro con un’istituzione dell’Unione fino all’età pensionabile che il funzionario continua a essere coperto, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, dello Statuto, dal RCAM.
46
Il fatto, poi, che i funzionari dell’Unione, in servizio o in pensione, siano coperti dal RCAM non può costituire una situazione discriminatoria rispetto agli altri lavoratori dello Stato membro considerato, nei confronti dei quali il regolamento n. 883/2004 stabilisce che la legislazione applicabile è quella dello Stato membro in cui l’interessato esercita la sua attività professionale. Anche supponendo che il diritto dell’Unione possa avere la conseguenza di porre il funzionario dell’Unione in una situazione asseritamente più vantaggiosa, una situazione del genere non presenterebbe, tuttavia, carattere discriminatorio nei confronti dei lavoratori residenti, in quanto i funzionari dell’Unione non si trovano in una situazione comparabile a quella di detti lavoratori.
47
Quanto alla circostanza che la normativa nazionale qualificherebbe come «puramente solidali» i contributi in questione nel procedimento principale, occorre sottolineare che la Corte ha ripetutamente affermato, da un lato, che il fatto che un prelievo sia qualificato, in particolare, come «imposta» da una legislazione nazionale non esclude che tale prelievo possa essere considerato rientrante nel divieto di cumulo delle legislazioni sociali applicabili, dal momento che si tratta di un contributo sociale (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, Hoogstad,
C‑269/15
,
EU:C:2016:802
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata). Dall’altro lato, l’esistenza o l’assenza di contropartite in termini di prestazioni è irrilevante nel contesto della questione se il prelievo in questione rientri nell’ambito di applicazione del regime di sicurezza sociale (sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter,
C‑623/13
,
EU:C:2015:123
, punto
26
).
48
Infine, occorre ricordare che esiste una netta distinzione tra gli obblighi in materia di sicurezza sociale dei funzionari dell’Unione, siano essi in servizio o in pensione, e gli obblighi fiscali di detti funzionari, che beneficiano, in forza dell’articolo 12 del Protocollo, solo di un’esenzione dalle imposte nazionali sui loro stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione. Se è vero che detti stipendi, salari ed emolumenti sono soggetti esclusivamente, quanto alla loro imponibilità eventuale, al diritto dell’Unione, gli altri redditi dei funzionari restano soggetti a imposizione da parte degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Pazdziej,
C‑349/14
,
EU:C:2015:338
, punto
15
e giurisprudenza ivi citata).
49
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 14 del Protocollo e le disposizioni dello Statuto, in particolare l’articolo 72 di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la legislazione di uno Stato membro assoggetti obbligatoriamente al regime di sicurezza sociale di tale Stato un funzionario dell’Unione che sia rimasto al servizio di un’istituzione dell’Unione fino all’età pensionabile e che eserciti un’attività professionale autonoma nel territorio di detto Stato membro.
Sulle spese
50
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea e le disposizioni dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in particolare l’articolo 72 di tale Statuto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la legislazione di uno Stato membro assoggetti obbligatoriamente al regime di sicurezza sociale di tale Stato un funzionario dell’Unione europea che sia rimasto al servizio di un’istituzione dell’Unione fino all’età pensionabile e che eserciti un’attività professionale autonoma nel territorio di detto Stato membro.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.