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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43592/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso proposti (in ordine alla procedibilità di ufficio del delitto contestato relativo ad occupazione di immobile di proprietà IACP ed alla ricorrenza di stato di necessità in considerazione della documentazione prodotta anche in appello) sono totalmente reiterativi e, dunque, non consentiti, atteso il mancato confronto con l'ampia, logica ed argomentata motivazione sui due temi proposti in modo del tutto sovrapponibile in questa sede (pag. 2 e 3 e segg. sulle caratteristiche dei beni IACP, pienamente rientranti nel regime di procedibilità disciplinato dall'art. 639-bis cod. pen., ed esclusione della ricorrenza dello stato di necessità); ritenuto che è del tutto assente il confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e che il ricorso tende così a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso proposti (in ordine alla procedibilità di ufficio del delitto contestato relativo ad occupazione di immobile di proprietà IACP ed alla ricorrenza di stato di necessità in considerazione della documentazione prodotta anche in appello) sono totalmente reiterativi e, dunque, non consentiti, atteso il mancato confronto con l'ampia, logica ed argomentata motivazione sui due temi proposti in modo del tutto sovrapponibile in questa sede (pag. 2 e 3 e segg. sulle caratteristiche dei beni IACP, pienamente rientranti nel regime di procedibilità disciplinato dall'art. 639-bis cod. pen., ed esclusione della ricorrenza dello stato di necessità); ritenuto che è del tutto assente il confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e che il ricorso tende così a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 43592/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris