CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 17123/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11969/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 137/2016 depositata il03/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 137/2006, depositata i l 3.2.2016, la Corte d’Appello di l’Aquila, in riforma della sentenza di Avezzano n. 254/2014, e in accoglimento dell’appello proposto dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato inefficaci, ex art. 67 comma 2° legge fall. previgente, le rimesse sul conto corrente scoperto n. 22/230059.9 per l’importo complessivo di € 106.085,61, effettuate dalla società, poi fallita, [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento, con conseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione alla predetta curatela della somma di € 106.085,61, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di ciascun versamento a quella della decisione, oltre agli interessi legali sino al soddisfo sulle somme rivalutate. Il giudice di secondo grado ha affermato di aver desunto la scientia decoctionis dell’istituto di credito, in primo luogo, dall’andamento del conto corrente, il quale aveva assunto proporzioni di scopertura tali a da denotare un comportamento del correntista sistematicamente teso al rientro (sconfinamento per valuta oscillante da euro 15.050 ad euro 75.236,00 nel periodo maggio- ottobre 2002 e con un picco di € 91.832,00 il 31 marzo 2003). Inoltre, la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza è stata desunta dalle risultanze dei bilanci, delle quali l’istituto di credito non poteva non essere a conoscenza, atteso che la Bambi, pur non risultando affidata, beneficiava a tutti gli effetti di uno scoperto di conto per valuta giunto fino al picco di € 91.932,00. Infine, la Corte d’Appello ha valorizzato i protesti pubblicati a carico dell’amministratore di fatto della società fallita, nonché la circostanza che quest’ultimo fosse stato dichiarato fallito già dal luglio 2000. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi. La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis1. cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma 6° Cost., 67 legge fall., 2697,2727 e 2729 cod. civ., 115 e 132 cod. proc. civ., 118 disp att. cod. proc. civ.. Espone la banca ricorrente che la sentenza impugnata, senza alcuna motivazione, ha ritenuto di prendere in considerazione solamente i saldi per valuta (i quali vengono rielaborati ex post ai soli fini del calcolo degli interessi e non sono conosciuti dai dipendenti della banca) riportati negli estratti conto scalari e non i saldi contabili riportati negli estratti conto ordinari: tenuto conto che la effettiva scopertura del conto può desumersi soltanto dal saldo contabile, o comunque da quello disponibile, la Corte d’Appello ha fatto cattivo governo dei principi in materia di presunzioni, deducendo la conoscenza di un fatto ignoto (la conoscenza dello stato di insolvenza) da un fatto inesistente (la presenza di ampi saldi passivi sul conto). In ordine all’elemento presuntivo valorizzato dalla Corte d’Appello rappresentato dalle risultanze dei bilanci, la ricorrente lamenta che non essendo la società poi fallita affidata, la banca non era tenuta a conoscerne le scritture contabili, e del tutto irrilevanza la circostanza che il conto presentasse saldi per valuta di importi anche rilevanti. Infine, la Corte d’Appello ha desunto il fatto ignoto da tre fatti (esistenza di un amministratore di fatto della società fallita, esistenza di protesti in capo allo stesso, esistenza di una dichiarazione di fallimento in capo allo stesso amministratore) di cui non vi è prova e, pertanto, sono altrettanto ignoti. 2. Il motivo è inammissibile. E’, in primo luogo, priva di fondamento la censura di omessa o apparente motivazione, soddisfacendo, invece, quella della Corte d’Appello il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Quanto alle altre censure, non vi è dubbio che la banca ricorrente, con l’apparente doglianza di violazioni di legge, in realtà, si duole inammissibilmente della valutazione effettuata dal giudice di appello in ordine alla scientia decoctionis - che , i n quanto di merito, non è sindacabile in sede di legittimità (vedi Cass. n. 3081/2018, n. 8827/2011, n. 15939/2007) – non potendosi invocare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello di l’Aquila. In particolare, se è pur vero, in astratto, che un saldo per valuta negativo, essendo l’effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi, non necessariamente comporta la scopertura del conto corrente, con riferimento al saldo contabile e disponibile, tuttavia, nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha preso specificamente in esame alcuni periodi (maggio- ottobre 2002; marzo 2003) in cui il saldo per valuta ha presentato costantemente uno scoperto rilevante (comunque non inferiore ad € 15.000,00 e fino ad € 75.000,00, con un picco di circa € 91.000,00), constatando un comportamento del cliente sistematicamente teso al rientro: la banca ricorrente non ha specificamente contestato quest’ultima affermazione deducendo, apoditticamente, che tale andamento rientrava nella normale elasticità di cassa. Anche con riferimento altri indici valorizzati dalla Corte d’Appello, le censure della Banca si appalesano come di merito, non evidenziando un manifesto vizio logico del ragionamento della Corte d’Appello, ma invocando una diversa ricostruzione dei fatti (significativa è l’affermazione secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova dell’esistenza di un amministratore di fatto - accertata, invece, secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, dal curatore fallimentare, che l’ha attestata nella sua relazione - così come dei protesti nonché della dichiarazione di fallimento a carico dello stesso amministratore di fatto). 3. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma 6° Cost., 67 legge fall., 132, 163 e 164 cod. proc. civ. , 118 dispatt. cod. proc. civ.. Deduce la banca che la Corte d’Appello non ha in alcun modo argomentato sull’eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell’oggetto, dalla stessa sollevata in relazione alla mancata individuazione da parte della curatela delle rimesse revocabili. Lamenta, inoltre, la ricorrente la Corte d’Appello aveva omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ovvero che la stessa aveva dedotto che, nei conteggi prodotti dalla controparte, erano state indicate come somme da revocare non dei versamenti solutori, ma dei prelievi. 4. Il motivo è fondato. Va osservato che la banca ricorrente, con riferimento all’importo delle rimesse oggettivamente revocabili, ha documentato, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che, nella comparsa di costituzione in appello ( pagg. 8 e 9), aveva allegato che i conteggi della curatela avevano preso in considerazione, anziché i versamenti solutori, i prelievi. In particolare, esaminando la terza operazione indicata del 17 marzo 2003 emergeva che dal conto erano stati prelevati € 6.000,00 con la causale “ addebito vs. assegno n. 12512327”. Orbene, a fronte di tale prelievo, la curatela aveva chiesto la restituzione della somma di € 6.000,00, che non costituiva, tuttavia, un versamento solutorio. Inoltre, il giorno 18 marzo era stata prelevata dal conto la somma di € 5.400,00 con la causale “addebito vs. assegno 125114458”: anche a fronte di tale prelievo la curatela aveva chiesto la revoca di un presunto versamento di € 5.400,00. Tale discorso valeva praticamente per tutte le operazioni di cui era stata chiesta la revoca, tanto è vero che nel conteggio prodotto dalla curatela la colonna con gli importi di cui era stata chiesta la revoca di fatto coincideva con la colonna dei prelevamenti ( in gergo bancario “movimenti dare”). Non vi è dubbio che le predette, specifiche, circostanze dedotte dalla banca nella comparsa di costituzione in appello avessero una evidente rilevanza decisiva ai fini della determinazione sia dell’ an che del quantumdelle rimesse oggettivamente. Ne consegue che la Corte d’Appello, nell’individuare l’importo di tali rimesse, non potesse in alcun modo ometterne l’esame, anche solo per eventualmente confutare la prospettazione dell’istituto di credito. La Corte d’Appello, invece, sul punto, non ha minimamente esaminato le contestazioni della Banca, limitandosi a dare atto in modo acritico, quanto alle rimesse affluite nel periodo sospetto, “che pure il primo decidente ha reputato compiutamente allegate nel richiesto importo di € 106.085,61” (vedi pag. 4 sentenza impugnata), e concentrando tutta la propria analisi sulla scientia decoctionis. Ne consegue che il giudice d’appello è effettivamente incorso nel vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 legge fall., 1124, 1282 cod. civ., 111 comma 6° Cost., 67 legge fall., 132 cod. proc. civ. , 118 disp att. cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che costituisce principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’obbligazione restitutoria dell’accipiens soccombente nell’azione revocatoria ha natura di debito di valuta e non di debito di valore, atteso che l’atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria che ha natura costitutiva. Ne consegue che gli interessi decorrono solo dalla domanda giudiziale e il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo spetta solo laddove l’attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito. 6. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 437/2000, hanno enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità -secondo cui, in tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito; ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito(conf. recentemente Cass. n. 12850/2018). Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata, limitatamente al secondo ed al terzo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di l’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo ed il terzo motivo, inammissibile il prim