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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 46994/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibile del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 161 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo da rinvio della Corte di cassazione (Sez. 4 n. 16772 del 23/03/2021) - ha confermato, respingendo la richiesta di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale riguardante un escavatore cingolato, meglio descritto in atti, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] indagato per reati di danneggiamento aggravato e di alterazione di area.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per avere disatteso, in violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., il principio di diritto di rinvio fissato per il giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione circa il criterio di valutazione della concretezza e attualità del periculum in mora che, invece, è stato ravvisato dal Tribunale senza indicare dati obiettivamente connessi alla natura del bene sequestrato o alle caratteristiche dell'attività svolta utilizza ndolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Nella sentenza con cui, annullando la precedente ordinanza, ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione ha ribadito che il periculum in mora considerato dall'art. 321 cod. proc. pen. riguarda la concreta possibilità che il bene sottoposto a sequestro «assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati» e ha esclusa nella fattispecie la possibilità dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato, perché l'area sulla quale erano state realizzate le condotte costituenti oggetto degli addebiti è stata sequestrata.

Posto questo, ha osservato che residua l'ipotesi del pericolo connesso all'agevolazione della realizzazione di altri reati, grazie alla disponibilità del bene sequestrato, ma che, per potersi ritenere concreto il pericolo di realizzazione di altri reati occorre la specifica dimostrazione dell'esistenza di circostanze fattuali che indichino la elevata possibilità che la commissione di nuovi reati sia agevolata dalla disponibilità della cosa sequestrata.

Al riguardo ha precisato che questa eventualità si verifica se la cosa è destinata funzionalmente alla realizzazione di condotte illecite o se la probabilità del verificarsi di nuove condotte illecite risulti elevata sulla base di massime di esperienza o di precedenti condotte di chi chiede che il bene gli sia reso disponibile.

1.2. Nella linea del principio fissato dalla Corte di cassazione il Tribunale ha riconosciuto che il sequestro dell'area sulla quale erano stati realizzati con l'escavatore lavori di movimentazione di terra non autorizzati scongiura il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ma, ha, per altro verso, ravvisato il pericolo di commissione di altri reati analoghi.

Al riguardo ha osservato che l'escavatore era stato utilizzato anche su un'area demaniale — senza la necessaria autorizzazione e senza depositare una relazione tecnica presso gli uffici comunali competenti — per trasportare il materiale prelevato dall'area (ora sequestrata) su un tratto del vicino lungomare depositando i massi su una scogliera per realizzare un pannello frangi flutti perpendicolare alla costa e, a questo scopo, anche per demolire un muretto di separazione fra la strada e la scogliera.

In altri termini, l'escavatore è stato utilizzato per realizzare diverse condotte illecite e non soltanto sull'area privata sequestrata ma anche su suoli demaniali nel dispregio delle norme che valgono in materia.

Il ricorso non si confronta con questa argomentazione quando assume che il Tribunale non avrebbe indicato elementi di valutazione a sostegno della riconosciuta probabilità di realizzazione di altri reati.

2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consigliere estensore Il_j>residente AngelTstanzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibile del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 161 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo da rinvio della Corte di cassazione (Sez. 4 n. 16772 del 23/03/2021) - ha confermato, respingendo la richiesta di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale riguardante un escavatore cingolato, meglio descritto in atti, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] indagato per reati di danneggiamento aggravato e di alterazione di area. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per avere disatteso, in violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., il principio di diritto di rinvio fissato per il giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione circa il criterio di valutazione della concretezza e attualità del periculum in mora che, invece, è stato ravvisato dal Tribunale senza indicare dati obiettivamente connessi alla natura del bene sequestrato o alle caratteristiche dell'attività svolta utilizza ndolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Nella sentenza con cui, annullando la precedente ordinanza, ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione ha ribadito che il periculum in mora considerato dall'art. 321 cod. proc. pen. riguarda la concreta possibilità che il bene sottoposto a sequestro «assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati» e ha esclusa nella fattispecie la possibilità dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato, perché l'area sulla quale erano state realizzate le condotte costituenti oggetto degli addebiti è stata sequestrata. Posto questo, ha osservato che residua l'ipotesi del pericolo connesso all'agevolazione della realizzazione di altri reati, grazie alla disponibilità del bene sequestrato, ma che, per potersi ritenere concreto il pericolo di realizzazione di altri reati occorre la specifica dimostrazione dell'esistenza di circostanze fattuali che indichino la elevata possibilità che la commissione di nuovi reati sia agevolata dalla disponibilità della cosa sequestrata. Al riguardo ha precisato che questa eventualità si verifica se la cosa è destinata funzionalmente alla realizzazione di condotte illecite o se la probabilità del verificarsi di nuove condotte illecite risulti elevata sulla base di massime di esperienza o di precedenti condotte di chi chiede che il bene gli sia reso disponibile. 1.2. Nella linea del principio fissato dalla Corte di cassazione il Tribunale ha riconosciuto che il sequestro dell'area sulla quale erano stati realizzati con l'escavatore lavori di movimentazione di terra non autorizzati scongiura il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ma, ha, per altro verso, ravvisato il pericolo di commissione di altri reati analoghi. Al riguardo ha osservato che l'escavatore era stato utilizzato anche su un'area demaniale — senza la necessaria autorizzazione e senza depositare una relazione tecnica presso gli uffici comunali competenti — per trasportare il materiale prelevato dall'area (ora sequestrata) su un tratto del vicino lungomare depositando i massi su una scogliera per realizzare un pannello frangi flutti perpendicolare alla costa e, a questo scopo, anche per demolire un muretto di separazione fra la strada e la scogliera. In altri termini, l'escavatore è stato utilizzato per realizzare diverse condotte illecite e non soltanto sull'area privata sequestrata ma anche su suoli demaniali nel dispregio delle norme che valgono in materia. Il ricorso non si confronta con questa argomentazione quando assume che il Tribunale non avrebbe indicato elementi di valutazione a sostegno della riconosciuta probabilità di realizzazione di altri reati. 2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore Il_j>residente AngelTstanzo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 46994/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris