CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41653/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Messina nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 del Tribunale di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFrancesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in difesa dell’imputato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale della stessa città che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada per insussistenza del fatto. 2. La parte pubblica ricorrente d educe violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamente valutato i dati, processualmente emersi, costituiti dalla precedente assunzione di cocaina da parte del prevenuto e dal riscontrato stato di agitazione del medesimo, accompagnato da forte sudorazione, pupille dilatate e occhi arrossati, dimostrativi della persistente alterazione delle condizioni psicofisiche dell’imputato nella conduzione del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2. Si deve convenire con il ricorrente in ordine alla carenza e illogicità della motivazione offerta dal Tribunaleper assolvere l’imputato dal reato ascritto. 3. Il giudicante ha errato nell’avere attribuito importanza decisiva (e , sostanzialmente, esclusiva) alla asserita inidoneità dell’analisi delle urine a dare riscontro dell’effettivo ed attuale stato di alterazione psicofisica del prevenuto, senza in alcun modo peritarsi di valutare i sintomi – di cui si dà pure atto in sentenza -riscontrati dai verbalizzanti sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] nell’immediatezza del fatto (agitazione, sudorazione, occhi arrossati, pupille dilatate ecc.), nonché l’ulteriore elemento significativo costituito dal rinvenime nto di sostanza stupefacente (“crack”) all’interno del veicolo , che l’imputato aveva cercato inutilmente di nascondere sotto il sedile(lato passeggero). 4. Il Tribunale, in definitiva, non ha tenuto conto dell’insegnamentosecondo cui, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, De, Rv. 284099 - 01),senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici (Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402 -01). 5. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di merito individuato in dispositivo, il quale procederà a nuova valutazione dei dati probatori processualmente emersi, offrendone adeguata motivazione. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica. Così deciso il 18 novemb