CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 12679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSimonetta Ciccarelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione, e si è riportato anche allamemoria depositata in data 23/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza n. 776 del 04/06/2025 la Sesta Sezione della Corte di cassazione hadichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore,ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. proponendo motivi di ricorso che si riportano neilimiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 delle disp. att. cod. proc.pen.2.1.Violazione di legge in relazione all’art. 99, comma quarto e sesto, cod. pen.; in sededi ricorso per cassazione, con il terzo motivo, era stata evidenziata l’erronea applicazionedella recidiva qualificata, atteso che dal certificato penale allegato l’unica condanna chepoteva essere utilizzata per la recidiva era quella per associazione di tipo mafioso di cui al n.2), mentre era da ritenersi irrilevante quella di cui al numero 1), atteso che al momento dellacondanna il fatto di diserzione non era più previsto dalla legge come reato, mentre per lacondanna di cui al numero 3) la stessa era stata pronunciata con decreto penale dicondanna e quella di cui al n. 4) si caratterizzava per la intervenuta riabilitazione per esitopositivo della messa alla prova. La difesa ha ancora osservato quanto alla condanna di cui aln. 3) del certificato del casellario giudiziale era intervenuta la estinzione del reato, mentre diquello di cui al n. 4) non si doveva tenere conto, perché, seppure commesso nei cinque annisuccessivi, era comunque intervenuta la riabilitazione. Si era inoltre osservato che l’aumentoper la recidiva qualificata era stato irrogato con pena manifestamente illegale perchésuperiore al limite di cui all’art. 99, comma sesto, cod. pen., risultando superiore alla sommadelle precedenti condanne inflitte che nel caso di specie doveva essere individuato nellamisura di due anni di reclusione. La Corte di cassazione aveva dunque ritenuto lasussistenza della recidiva specifica e reiterata sulla base di un mero errore percettivo,avendo omesso di considerare dati evidenti come la riabilitazione per la condanna di cui al n.4), e la circostanza che la condanna di cui al n. 3) era intervenuta a seguito di decretopenale di condanna non opposto; ricorre in conclusione un errore di lettura del certificatopenale.2.2.Violazione di legge in relazione agli artt. 3, 27, 101, comma 2, Cost., art. 49, par. 3,CDFUE; violazione del principio di legalità della pena e del principio di proporzionalità; lapena applicata una volta ritenuta la ricorrenza della recidiva è manifestamente illegale,2.3.Violazione di legge in relazione all’art. 63, comma quarto, cod. pen.; nell’irrogarel’aumento per la ritenuta recidiva la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la statuizioneche richiamava i numerosi e gravi precedenti penali, mentre l’unico precedente rilevante nonsi connotava per particolare gravità attesa la condanna a due anni di reclusione.2.4. La difesa ha depositato tempestivamente memoria con la quale, in replica alleconclusioni scritte della Procura generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con argomentazioni manifestamenteinfondate. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con principio che qui si intenderibadire, che, è inammissibile ilricorsostraordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e nonconsentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificarese siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazionestraordinaria,in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile. (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, DiGiorgio, 273779-01).2. [OSCURATO:PERSONA] si è di fatto limitato a ripercorrere progressivamente la motivazione dellasentenza della Corte di cassazione in tema di valutazione della recidiva, contestando ilragionamento argomentativo sulla cui base è stata assunta la decisione sul punto dellaCorte di cassazione, senza effettivamente lamentare la ricorrenza di un errore di fatto, edunque percettivo, ma semplicemente contestando la decisione assunta in diritto dalla SestaSezione penale.Si deve osservare come, nel caso di specie, non ricorra l’errore lamentato e lapercezione non corretta del certificato dei precedenti penali riferibili al ricorrente. Difatti,come correttamente osservato dalla Procura generale nelle sue conclusioni, il ricorrentepone una questione di diritto in ordine alla intervenuta considerazione quale precedente lacondanna di cui al n. 3) attese le sue caratteristiche (decreto penale di condanna) e lacorrelazione con la condanna di cui al n.4) perché per tale condanna era intervenuta lariabilitazione, che tuttavia si doveva ritenere irrilevante al fine del riscontro in tema direcidivaatteso l’effetto positivo dell’affidamento in prova ex art. 47 della l. n. 354 del 1975.Ciò posto, si deve tuttavia osservare che il motivo oggi riproposto presentava caratteredi genericità già nel giudizio dinnanzi alla Sesta sezione penale, che ha tuttaviaspecificamente indicato le ragioni di diritto poste a base del riconoscimento della recidiva (insenso conforme le considerazioni evidenziate dalla Procura generale e qui condivise tenutoconto della portata della riabilitazione evocata), con considerazioni puntuali e specifiche conle quali il ricorrente non si confronta effettivamente (reiterando anche in questa sede intermini sovrapponibili e comunque inammissibili le proprie originarie ragioni di censura)soprattutto ove si tenga conto della portata complessiva del certificato del casellariogiudiziale acquisito dalla Corte in questa sede in relazione al tipo di vizio dedotto, conparticolare riferimento alla presenza di ulteriore condanna, specificamente indicata alnumero 5) e nemmeno citata dalla difesa, sicché anche in questa sede il ricorso sicaratterizza per aspecificità della censura.Anche il secondo motivo di ricorso si caratterizza per la totale sovrapponibilità al motivoproposto dinnanzi alla Sesta sezione penale di questa Corte, con conseguenteinammissibilità del ricorso anche quanto a tale motivo di critica, sia in considerazione dellaratio decidendi evidenziata dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione (mancatadevoluzione in appello, in alcun modo contestata dalla difesa) che in relazionealla soluzioneapportata in subordine al caso di specie quanto alla disciplina di cui all’art. 99, comma sesto,cod. pen., che rappresenta, comunque, una affermazione di tipo giuridico, una soluzione indiritto, non emendabile con il rimedio azionato ex art. 525-bis cod. proc. pen. a prescinderedalla condivisibilità o meno della soluzione adottata.Il terzo motivo di ricorso, totalmente reiterativo del motivo già proposto dinnanzi allaSesta sezione penale e qui riproposto, è a sua volta non consentito in assenza deipresupposti legittimanti l’accesso al ricorso ex art. 625-bis cod. pen., anche inconsiderazione degli elementi argomentativi posti a supporto della doglianza, in sostanzasovrapponibili a quelli già considerati nell’ambito del primo motivo di ricorso.3.In tal senso, occorre considerare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. hacarattere di straordinarietàed e strettamente finalizzato a consentire la sola correzione dierrori percettivi,ed essenziali, sui presupposti sui quali e fondata la decisione di legittimità. È,invece, escluso che il ricorso straordinario possa, anche se sfruttando la chiave di effettivierrori che non siano di per se determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio estrumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado dilegittimità. Per questa ragione, prima dell'approfondimento del contenuto di un ricorsoformalmente presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'atto va interpretato perverificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori enon, appunto, di un ricorso pieno contro la prima decisione di cassazione. Se, come nel casoin esame, all'esito di tale delibazione, il ricorso in quanto tale risulta avere il contenuto di unapiena impugnazione della originaria decisione di legittimità dovrà essere dichiarato del tuttoinammissibile quale impugnazione non ammessa dall'ordinamento.L’impugnazione, infatti, si caratterizza per avere semplicemente richiamato in esordio laricorrenza di un errore di fatto, ripercorrendo la parte della motivazione relativa al [OSCURATO:PERSONA] intema di recidiva, sostanzialmente contestandone il contenuto e ritenendola erronea per nonaver accolto le prospettazioni difensive su tale punto della decisione (reiterate in modo deltutto sovrapponibile in questa sede) per come enunciate dalla Corte di cassazione insentenza ed esplicitamente disattese.4. L’esito della delibazione dimostra all’evidenza che si tratta di un nuovo ricorso"ordinario", peraltro ampiamente caratterizzato da deduzioni del tutto ripetitive, prefigurantiuna non consentita rivalutazione delle conclusioni in tema di pena e recidiva della sentenzaimpugnata.Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alpagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]