Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20430/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoLuigi Ragno unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 169/2025, depositata l'8 gennaio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/2026Data pubblicazione 17/06/20261. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione impugnava dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Messina la cartella dipagamento n. 29520140017283490, emessa a seguito di controlloautomatizzato della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno2011 per l’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale erastato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro165.348,67 a titolo di IVA e IRES, sanzioni e interessi.Nel giudizio di primo grado si costituivano sia Riscossione SiciliaS.p.A., che eccepiva la carenza di responsabilità e la legittimitàdell’atto, sia l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale diMessina, che sosteneva la legittimità del proprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenzan. 227/2017/7, depositata il 17 gennaio 2017, accoglievaparzialmente il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnatonei limiti indicati in motivazione, con riferimento alle sanzioni e agliinteressi.2. – Avverso detta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delleentrate.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che chiedeva ilrigetto dell’appello.Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che ribadiva lacarenza di responsabilità e il difetto di legittimazione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,Sezione 3, con sentenza n. 169/2025/3, depositata l'8 gennaio 2025,accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettando il ricorsooriginario della società.3. – Per la cassazione della sentenza la società proponeva ricorsoaffidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, mentrel’Agenzia delle entrate - Riscossione non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensiData pubblicazione 17/06/2026dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso la società deduce la nullitàdella sentenza per motivazione apparente con riferimento allacarenza di motivazione relativa al calcolo degli interessi e dellesanzioni; violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha affermato che, nei casi di cartella emessa a seguito dicontrollo automatizzato, non sussisterebbe l’obbligo di allegarespecifici criteri di calcolo, purché il contribuente sia in grado dicomprendere la pretesa tributaria, e nella parte in cui ha ritenuto che,nel caso concreto, i dettagli delle somme dovute, comprensivi dicapitale, interessi e sanzioni, risultassero esplicitati in modo chiaro,reputando altresì corretto il calcolo degli interessi da parte dell’Ufficioe conforme al principio di proporzionalità l’irrogazione delle sanzioni.Secondo la prospettazione della ricorrente, la motivazioneintegrerebbe gli estremi della motivazione apparente, poiché la Corteterritoriale avrebbe formulato affermazioni assertive senza dareconto, in fatto e in diritto, delle ragioni che la conducevano a ritenereassolto l’onere motivazionale della cartella in ordine agli interessi ealle sanzioni.

La ricorrente assume, in particolare, che la sentenzaimpugnata non avrebbe minimamente considerato che, nella cartelladi pagamento, la modalità di calcolo delle somme richieste deveessere indicata in modo dettagliato, così da consentire al contribuentedi verificare i calcoli eseguiti dall’agente della riscossione sia conriguardo agli interessi, sia con riguardo alle sanzioni.

Il ricorsosostiene che soltanto un atto trasparente, facilmente leggibile econtrollabile da parte del contribuente rispetterebbe i canoni dell’attolegittimo e il principio di trasparenza, mentre una cartella che riportiimporti ritenuti solo probabili ma non certi e dovuti, senza consentireNumero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/2026la verifica dell’operato dell’amministrazione finanziaria, lederebbe ilData pubblicazione 17/06/2026diritto di difesa.

Il ricorso espone che, nel caso concreto, la cartellariporterebbe solo gli importi globali degli interessi dovuti, senzaindicare il procedimento di calcolo in maniera dettagliata e analitica,con conseguente impossibilità per la contribuente di comprenderel’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio e di procedere al ricalcolodegli importi.

La ricorrente aggiunge che la sentenza impugnataavrebbe ritenuto sufficiente un generico richiamo alla normativaapplicabile, senza verificare se la cartella contenesse effettivamentegli elementi motivazionali richiesti dal legislatore e dallagiurisprudenza.

In questa prospettiva, il ricorso richiama anchel’insegnamento delle Sezioni Unite, indicato come Cass. n.22281/2022, secondo cui, quando la cartella costituisca il primo attocon cui si richiede il pagamento degli interessi, l’obbligo dimotivazione richiederebbe, oltre all’importo monetario, l’indicazionedella base normativa relativa agli interessi reclamati e delladecorrenza dalla quale gli stessi sono dovuti.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazionele censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.(Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n.7090/2022).Numero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/2026Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata nonData pubblicazione 17/06/2026è apparente, né risulta violato il «minimo costituzionale».

La Corte digiustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto fondato l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate osservando, anzitutto, che l’Ufficioaveva applicato correttamente i tassi di interesse previsti dallanormativa vigente e che il calcolo degli importi richiesti trovavaadeguato supporto nella relazione tecnica prodotta in giudizio.Peraltro, la motivazione richiama l'orientamento di questa Corte cheesclude il vizio di motivazione della cartella se la pretesa trae originedalla liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973 sulla base dei dati indicati dallo stesso contribuente nelladichiarazione.

In tale contesto, il contribuente era posto in condizionedi conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dellarichiesta, sicché l’onere motivazionale doveva ritenersi assoltomediante il richiamo alla dichiarazione.

La decisione ha infinerichiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui, con riguardo agli interessi, la motivazione della cartella puòconsiderarsi sufficiente quando siano indicati l’importo richiesto, labase normativa e la decorrenza, senza che occorra specificareanaliticamente i singoli saggi applicati o le modalità di calcolo.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa S.C., nell'ipotesidi liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nelladichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento ècongruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessimediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito diimposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminatodall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una meraoperazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente ilriferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo oalla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessiNumero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/2026(Cass. n. 28742/2023; Cass. n. 6812/2019; Cass. n. 17767/2018;Data pubblicazione 17/06/2026Cass. n. 14236/2017).Come precisato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez.

U. n.22281/2022), nelle ipotesi di controllo automatizzato, di cui agli artt.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,come nel caso di specie, il contribuente si trova già nella condizione diconoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesafiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsiassolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazionemedesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari einteressi.2. – Con il secondo motivo di ricorso la società deduce la nullitàdella sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con riferimento all’omessaapplicazione del principio del cumulo giuridico in materiasanzionatoria.

Quanto alle sanzioni, la ricorrente deduce che neppurela relativa base di calcolo sarebbe chiara in relazione alle molteplicivoci presenti in cartella, come già evidenziato, secondo il ricorsostesso, dal giudice di primo grado.2.1. – Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente non denuncia l'omesso esame di un fatto storico,il cui esame sarebbe stato omesso dalla sentenza impugnata, mal'applicazione del principio del cumulo giuridico in materiasanzionatoria.

La censura, pur formalmente ricondotta all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., sollecita una rivalutazione della disciplinaapplicabile alle sanzioni e, in particolare, del cumulo giuridico.La questione, peraltro, non viene neppure sviluppata ed ècomunque infondata con riguardo al vizio di motivazioneeventualmente riqualificato, alla luce dell'esposizione contenutanell'esame del motivo precedente.Numero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/20263. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siData pubblicazione 17/06/2026liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributariadel 9 giugno 2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoLuigi Ragno unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - Riscossione, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 169/2025, depositata l'8 gennaio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/2026Data pubblicazione 17/06/20261. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione impugnava dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Messina la cartella dipagamento n. 29520140017283490, emessa a seguito di controlloautomatizzato della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno2011 per l’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale erastato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro165.348,67 a titolo di IVA e IRES, sanzioni e interessi.Nel giudizio di primo grado si costituivano sia Riscossione SiciliaS.p.A., che eccepiva la carenza di responsabilità e la legittimitàdell’atto, sia l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale diMessina, che sosteneva la legittimità del proprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenzan. 227/2017/7, depositata il 17 gennaio 2017, accoglievaparzialmente il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnatonei limiti indicati in motivazione, con riferimento alle sanzioni e agliinteressi.2. – Avverso detta pronuncia proponeva appello l’Agenzia delleentrate.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che chiedeva ilrigetto dell’appello.Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che ribadiva lacarenza di responsabilità e il difetto di legittimazione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,Sezione 3, con sentenza n. 169/2025/3, depositata l'8 gennaio 2025,accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettando il ricorsooriginario della società.3. – Per la cassazione della sentenza la società proponeva ricorsoaffidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, mentrel’Agenzia delle entrate - Riscossione non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensiData pubblicazione 17/06/2026dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso la società deduce la nullitàdella sentenza per motivazione apparente con riferimento allacarenza di motivazione relativa al calcolo degli interessi e dellesanzioni; violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c. La ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha affermato che, nei casi di cartella emessa a seguito dicontrollo automatizzato, non sussisterebbe l’obbligo di allegarespecifici criteri di calcolo, purché il contribuente sia in grado dicomprendere la pretesa tributaria, e nella parte in cui ha ritenuto che,nel caso concreto, i dettagli delle somme dovute, comprensivi dicapitale, interessi e sanzioni, risultassero esplicitati in modo chiaro,reputando altresì corretto il calcolo degli interessi da parte dell’Ufficioe conforme al principio di proporzionalità l’irrogazione delle sanzioni.Secondo la prospettazione della ricorrente, la motivazioneintegrerebbe gli estremi della motivazione apparente, poiché la Corteterritoriale avrebbe formulato affermazioni assertive senza dareconto, in fatto e in diritto, delle ragioni che la conducevano a ritenereassolto l’onere motivazionale della cartella in ordine agli interessi ealle sanzioni. La ricorrente assume, in particolare, che la sentenzaimpugnata non avrebbe minimamente considerato che, nella cartelladi pagamento, la modalità di calcolo delle somme richieste deveessere indicata in modo dettagliato, così da consentire al contribuentedi verificare i calcoli eseguiti dall’agente della riscossione sia conriguardo agli interessi, sia con riguardo alle sanzioni. Il ricorsosostiene che soltanto un atto trasparente, facilmente leggibile econtrollabile da parte del contribuente rispetterebbe i canoni dell’attolegittimo e il principio di trasparenza, mentre una cartella che riportiimporti ritenuti solo probabili ma non certi e dovuti, senza consentireNumero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/2026la verifica dell’operato dell’amministrazione finanziaria, lederebbe ilData pubblicazione 17/06/2026diritto di difesa. Il ricorso espone che, nel caso concreto, la cartellariporterebbe solo gli importi globali degli interessi dovuti, senzaindicare il procedimento di calcolo in maniera dettagliata e analitica,con conseguente impossibilità per la contribuente di comprenderel’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio e di procedere al ricalcolodegli importi. La ricorrente aggiunge che la sentenza impugnataavrebbe ritenuto sufficiente un generico richiamo alla normativaapplicabile, senza verificare se la cartella contenesse effettivamentegli elementi motivazionali richiesti dal legislatore e dallagiurisprudenza. In questa prospettiva, il ricorso richiama anchel’insegnamento delle Sezioni Unite, indicato come Cass. n.22281/2022, secondo cui, quando la cartella costituisca il primo attocon cui si richiede il pagamento degli interessi, l’obbligo dimotivazione richiederebbe, oltre all’importo monetario, l’indicazionedella base normativa relativa agli interessi reclamati e delladecorrenza dalla quale gli stessi sono dovuti.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazionele censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.(Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n.7090/2022).Numero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/2026Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata nonData pubblicazione 17/06/2026è apparente, né risulta violato il «minimo costituzionale». La Corte digiustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto fondato l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate osservando, anzitutto, che l’Ufficioaveva applicato correttamente i tassi di interesse previsti dallanormativa vigente e che il calcolo degli importi richiesti trovavaadeguato supporto nella relazione tecnica prodotta in giudizio.Peraltro, la motivazione richiama l'orientamento di questa Corte cheesclude il vizio di motivazione della cartella se la pretesa trae originedalla liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973 sulla base dei dati indicati dallo stesso contribuente nelladichiarazione. In tale contesto, il contribuente era posto in condizionedi conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dellarichiesta, sicché l’onere motivazionale doveva ritenersi assoltomediante il richiamo alla dichiarazione. La decisione ha infinerichiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui, con riguardo agli interessi, la motivazione della cartella puòconsiderarsi sufficiente quando siano indicati l’importo richiesto, labase normativa e la decorrenza, senza che occorra specificareanaliticamente i singoli saggi applicati o le modalità di calcolo.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa S.C., nell'ipotesidi liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nelladichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento ècongruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessimediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito diimposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminatodall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una meraoperazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente ilriferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo oalla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessiNumero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/2026(Cass. n. 28742/2023; Cass. n. 6812/2019; Cass. n. 17767/2018;Data pubblicazione 17/06/2026Cass. n. 14236/2017).Come precisato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n.22281/2022), nelle ipotesi di controllo automatizzato, di cui agli artt.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,come nel caso di specie, il contribuente si trova già nella condizione diconoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesafiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsiassolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazionemedesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari einteressi.2. – Con il secondo motivo di ricorso la società deduce la nullitàdella sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con riferimento all’omessaapplicazione del principio del cumulo giuridico in materiasanzionatoria. Quanto alle sanzioni, la ricorrente deduce che neppurela relativa base di calcolo sarebbe chiara in relazione alle molteplicivoci presenti in cartella, come già evidenziato, secondo il ricorsostesso, dal giudice di primo grado.2.1. – Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente non denuncia l'omesso esame di un fatto storico,il cui esame sarebbe stato omesso dalla sentenza impugnata, mal'applicazione del principio del cumulo giuridico in materiasanzionatoria. La censura, pur formalmente ricondotta all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., sollecita una rivalutazione della disciplinaapplicabile alle sanzioni e, in particolare, del cumulo giuridico.La questione, peraltro, non viene neppure sviluppata ed ècomunque infondata con riguardo al vizio di motivazioneeventualmente riqualificato, alla luce dell'esposizione contenutanell'esame del motivo precedente.Numero registro generale 14961/2025Numero sezionale 4835/2026Numero di raccolta generale 20430/20263. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siData pubblicazione 17/06/2026liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributariadel 9 giugno 2026.La PresidenteGiulia Iofrida