Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 22167/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.

SORVEGLIANZA di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Potenza con ordinanza del 28 gennaio 2026 harigettato l’istanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis Ord.pen. depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione di pena conscadenza il 27 marzo 2027.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia, proponendo un unico motivo di ricorso.Con tale motivo di doglianza lamenta la violazione dell’art. 47 ter Ord. pen.Il provvedimento impugnato avrebbe offerto una motivazione non soddisfacente inquanto basata unicamente su una mera valutazione astratta e ipotetica di una possibilereiterazione criminosa.Rileva, poi, come un medesimo fatto di evasione sia stato iscritto a suo carico due voltee come i rilievi disciplinari siano assolutamente episodici e nulla possano dire circa lapericolosità del detenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La detenzione domiciliare viene applicata, in presenza dei requisiti stabiliti dall’art. 47ter Ord. pe. quando sia misura idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati.La misura in oggetto è strutturata soprattutto al fine di evitare il pericolo di recidiva e,correttamente, su tale finalità il provvedimento ha calibrato l’ordito motivazionale,evidenziando una pluralità di circostanze di fatto che inducono a ritenere la pericolositàsociale del detenuto ancora estremamente elevata e scarsa l’aspettativa di una suacollaborazione al fine di evitare le recidiva nel reato.In particolare, oltre alla quantità di precedenti, ai procedimenti ancora pendenti, ilTribunale sottolinea la presenza di due episodi di evasione e di una pluralità di violazioni allasorveglianza speciale, oltre a plurime infrazioni disciplinari.Il motivo di ricorso non affronta nello specifico tali argomentazioni, limitandosi ad unainammissibile critica generica al provvedimento; secondo un costante insegnamento che siintende qui ribadire, nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" lamancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014,Kasem, Rv. 259456 – 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. SORVEGLIANZA di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza con ordinanza del 28 gennaio 2026 harigettato l’istanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis Ord.pen. depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione di pena conscadenza il 27 marzo 2027.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia, proponendo un unico motivo di ricorso.Con tale motivo di doglianza lamenta la violazione dell’art. 47 ter Ord. pen.Il provvedimento impugnato avrebbe offerto una motivazione non soddisfacente inquanto basata unicamente su una mera valutazione astratta e ipotetica di una possibilereiterazione criminosa.Rileva, poi, come un medesimo fatto di evasione sia stato iscritto a suo carico due voltee come i rilievi disciplinari siano assolutamente episodici e nulla possano dire circa lapericolosità del detenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La detenzione domiciliare viene applicata, in presenza dei requisiti stabiliti dall’art. 47ter Ord. pe. quando sia misura idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati.La misura in oggetto è strutturata soprattutto al fine di evitare il pericolo di recidiva e,correttamente, su tale finalità il provvedimento ha calibrato l’ordito motivazionale,evidenziando una pluralità di circostanze di fatto che inducono a ritenere la pericolositàsociale del detenuto ancora estremamente elevata e scarsa l’aspettativa di una suacollaborazione al fine di evitare le recidiva nel reato.In particolare, oltre alla quantità di precedenti, ai procedimenti ancora pendenti, ilTribunale sottolinea la presenza di due episodi di evasione e di una pluralità di violazioni allasorveglianza speciale, oltre a plurime infrazioni disciplinari.Il motivo di ricorso non affronta nello specifico tali argomentazioni, limitandosi ad unainammissibile critica generica al provvedimento; secondo un costante insegnamento che siintende qui ribadire, nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" lamancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014,Kasem, Rv. 259456 – 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris