CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 11688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15269/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 15269/2013 [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 274/2022Numero di raccolta generale 11688/2022 presso cui si domiciliano in Roma V.le B. Buozzi n. 64; Data pubblicazione 11/04/2022 - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 25/16/12 depositata in data 04/05/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR toscana in accoglimento dell’appello riformava la pronuncia di primo grado e dichiarava la illegittimità degli avvisi di accertamento e delle cartelle impugnati, per IVA, IRAP, IRES 2004 in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei conseguenti avvisi di accertamento e cartelle di pagamento per IRPEF 2004 in capo ai soci, ritenuti beneficiari, stante la ristretta base societaria, della distribuzione di utili sottratti a imposizione; - ricorre a questa Corte Suprema l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resistono con unico controricorso sia la società sia i soci della stessa; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e conseguente ultrapetizione in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente esaminato l'atto di impugnazione della società che andava invece dichiarato inammissibile in quanto difettoso sia della parte volitiva sia della parte argomentativa del motivo di impugnazione; - il motivo è infondato; - invero, dalla lettura della sentenza impugnata risulta come la CTR abbia preso contezza delle ragioni dell’impugnazione della società contribuente, esaminandole e risolvendo le questioni poste e le critiche formulate alla statuizione della CTP; come è F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 15269/2013 noto, (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018) nel Numero sezionale 274/2022Numero di raccolta generale 11688/2022 processo tributario, la riproposizione, a supporto Data pubblicazione 11/04/2022 dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito; - la contribuente società, deve ritenersi, ha qui nel concreto riproposto i motivi d'opposizione all'atto impositivo evidenziando la correlazione degli stessi con la documentazione prodotta che ne specificava la valenza, con conseguente possibilità per il giudice del gravame di individuare con chiarezza il contenuto delle censure; il che la CTR ha effettivamente fatto; - questa Corte ritiene sul punto (in argomento vedasi Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24641 del 05/10/2018) che anche nell'ipotesi in cui l’appellante si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., quando per l’appunto tal riproposizione consenta nel concreto al giudice dell’appello di percepire le censure poste e le ragioni fondanti della stesse; - in definitiva, quindi (in termini si rimanda a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 20/12/2018) nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 15269/2013 finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal Numero sezionale 274/2022Numero di raccolta generale 11688/2022 giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica Data pubblicazione 11/04/2022 imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci; - il secondo motivo si incentra sulla insufficiente motivazione e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’ art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice dell'appello reso motivazione insufficiente poiché da un lato avrebbe apoditticamente ha affermato l'illegittimità dell'accertamento senza indicare gli elementi di prova presi in considerazione è il ragionamento seguito per concludere che le fatture sarebbero intestate alla Orion immobiliare s.r.l. e dall'altro avrebbe omesso invece di esaminare il tenore testuale delle fatture prodotte nel giudizio le quali risultano invece intestate alla [OSCURATO:SOCIETA] ossia ad un soggetto diverso dalla società contribuente che ha dedotto i costi contestati; - il motivo è inammissibile; - esso infatti, quanto alla circostanza relativa alla intestazione della fattura n. 6889 del 30.11.2004, difetta di autosufficienza non risultando trascritta in ricorso tal fattura; peraltro e in ogni caso, con riguardo all’intera censura, osserva il Collegio che la CTR nel riferirsi agli elementi di tipo documentale esaminati, rimanda sia ai preventivi sia alle “fatture alla società [OSCURATO:SOCIETA]” che riferisce di avere esaminate e a seguito di tal esame ritiene che abbiano dimostrato “che questa fosse l’effettiva controparte delle ditte appaltatrici” (pag. 4 ultime righe e pag. 5 prime righe della sentenza impugnata); inoltre, la CTR ha anche, con ulteriore accertamento di fatto non più contestabile in questa F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 15269/2013 sede, ritenuto che l’esistenza della perizia ai fini del Numero sezionale 274/2022Numero di raccolta generale 11688/2022 finanziamento bancario costituisce “elemento ulteriore probante Data pubblicazione 11/04/2022 dell’entità dei costi e valido indicatore dell’inerenza dell’operazione all’attività aziendale, peraltro espressamente ricordata nella stessa perizia di valutazione” (pag. 5 primo periodo della sentenza impugnata); - il motivo si risolve, in realtà, in un'inammissibile richiesta di una nuova valutazione di un fatto insindacabilmente riservata al giudice di merito; - quanto poi in specifico al dedotto vizio motivazionale, questo può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. 30822 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; n. 15489 del 2007); in particolare, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base" (Cass. n. 4610 del 2014; Cass. n. 12623 del 2012 che richiama Cass. n. 10156 del 2004; Cass.n. 9368 del 2006; Cass. 14752 del 2007); - nella specie, il giudice a quo si è conformato ai suddetti principi, poiché alla luce del compendio dell’intero materiale probatorio, esaminando quindi non solo la fattura oggetto di particolare attenzione nel motivo, ma tutto quanto versato in atti dalle parti F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 15269/2013 Numero sezionale 274/2022 – e quindi anche documenti recanti l’intervento di terzi, come Numero di raccolta generale 11688/2022Data pubblicazione 11/04/2022 quelli relativi al finanziamento bancario - ha desunto, con una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la effettività ed inerenza dei detti costi oggetto di rilievo; - pertanto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a euro 200 per esborsi, al 15% per spese generali,