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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 21740/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9862/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TORINO n. 1159/2014 depositata il 17/10/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società CME [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2005, aveva richiesto il pagamento di una maggiore Ires, Irap e Iva e irrogato le conseguenti sanzioni.

Avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Torino e, proposto appello dalla società contro questa sentenza, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte ha rigettato il gravame.

Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

La società ha, quindi, depositato istanza di estinzione del giudizio, per avere perfezionato il procedimento di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6 l. 193/2016.

Con ordinanza interlocutoria n.24761/2023 questa Corte ha osservato che la società si era avvalsa della procedura di definizione di cui all’art. 6 l. 193/2016 con riguardo alla cartella di pagamento alla stessa notificata per effetto della pronuncia della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1159/34/2014 e ha ritenuto la necessità di richiedere informazioni scritte all’Agenzia delle entrate sugli esiti della domanda di definizione.

Ha disposto, quindi, il rinvio a nuovo ruolo al fine di richiedere informazioni scritte all’Agenzia delle entrate sugli esiti della domanda di definizione.

In data 19.10.2023 l’Agenzia ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art.1 comma 236 l. n. 197/2022.

Considerato che L’Avvocatura dello Stato ha allegato alla sua istanza di sospensione nota dell’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che, con riferimento al presente giudizio erano state emesse le seguenti cartelle di pagamento: in conseguenza dell’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

T7E030804872-2011 (2005), l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute, ai sensi dell’art. 15 D.p.r. 602/1973, successivamente ricomprese nella cartella di pagamento n. 11020120028147754000; a seguito della sentenza favorevole emessa dalla CTP Torino, n. 74/06/12 depositata il 09/07/2012, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute ex art. 68 D. Lgs. 546/1992, successivamente ricomprese nella cartella di pagamento n. 11020120054546515000; in esito al giudizio di secondo grado, la CTR Piemonte con sentenza n. 1159/34/14 depositata il 17/10/2014, confermava la pronuncia di primo grado e, come previsto dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992, l’Ufficio iscriveva a ruolo le residue somme dovute, incorporate nella cartella di pagamento n. 11020150008831603000.

Ha aggiunto che la società aveva aderito alla cd.

“rottamazione dei ruoli”, ex art. 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 con riferimento alla cartella n. 11020150008831603000.

Per quanto concerne le pretese portate dalle cartelle di pagamento nn. 11020120028147754000 e 11020120054546515000, la s ocietà aveva aderito alla cd.

“rottamazione quater”, prevista dall’art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), presentando apposita domanda all’Agente della Riscossione.

L’istanza della contribuente è stata quindi accolta, con ripartizione delle somme dovute per la definizione agevolata a mezzo piano rateale con prima rata al 31/10/2023 ed ultima rata al 30/11/2027.

Sussistono, quindi, i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 1 comma 236 l. n. 197/2022.

P.Q.M. visto l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9862/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1159/2014 depositata il 17/10/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società CME [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2005, aveva richiesto il pagamento di una maggiore Ires, Irap e Iva e irrogato le conseguenti sanzioni. Avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Torino e, proposto appello dalla società contro questa sentenza, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte ha rigettato il gravame. Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. La società ha, quindi, depositato istanza di estinzione del giudizio, per avere perfezionato il procedimento di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6 l. 193/2016. Con ordinanza interlocutoria n.24761/2023 questa Corte ha osservato che la società si era avvalsa della procedura di definizione di cui all’art. 6 l. 193/2016 con riguardo alla cartella di pagamento alla stessa notificata per effetto della pronuncia della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1159/34/2014 e ha ritenuto la necessità di richiedere informazioni scritte all’Agenzia delle entrate sugli esiti della domanda di definizione. Ha disposto, quindi, il rinvio a nuovo ruolo al fine di richiedere informazioni scritte all’Agenzia delle entrate sugli esiti della domanda di definizione. In data 19.10.2023 l’Agenzia ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art.1 comma 236 l. n. 197/2022. Considerato che L’Avvocatura dello Stato ha allegato alla sua istanza di sospensione nota dell’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che, con riferimento al presente giudizio erano state emesse le seguenti cartelle di pagamento: in conseguenza dell’impugnazione dell’avviso di accertamento n. T7E030804872-2011 (2005), l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute, ai sensi dell’art. 15 D.p.r. 602/1973, successivamente ricomprese nella cartella di pagamento n. 11020120028147754000; a seguito della sentenza favorevole emessa dalla CTP Torino, n. 74/06/12 depositata il 09/07/2012, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute ex art. 68 D. Lgs. 546/1992, successivamente ricomprese nella cartella di pagamento n. 11020120054546515000; in esito al giudizio di secondo grado, la CTR Piemonte con sentenza n. 1159/34/14 depositata il 17/10/2014, confermava la pronuncia di primo grado e, come previsto dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992, l’Ufficio iscriveva a ruolo le residue somme dovute, incorporate nella cartella di pagamento n. 11020150008831603000. Ha aggiunto che la società aveva aderito alla cd. “rottamazione dei ruoli”, ex art. 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 con riferimento alla cartella n. 11020150008831603000. Per quanto concerne le pretese portate dalle cartelle di pagamento nn. 11020120028147754000 e 11020120054546515000, la s ocietà aveva aderito alla cd. “rottamazione quater”, prevista dall’art. 1, commi 231-252, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), presentando apposita domanda all’Agente della Riscossione. L’istanza della contribuente è stata quindi accolta, con ripartizione delle somme dovute per la definizione agevolata a mezzo piano rateale con prima rata al 31/10/2023 ed ultima rata al 30/11/2027. Sussistono, quindi, i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 1 comma 236 l. n. 197/2022. P.Q.M. visto l
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