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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01698/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Bergesio è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, fornendo ampio riscontro delle ragioni fondanti il concorso dei predetti nel reato loro ascritto di rapina c.d. impropria, per la violenza adoperata al fine di assicurare ai complici il possesso della refurtiva, evidenziando la unicità del contesto e la contiguità temporale tra le violenze e le asportazioni dei beni, con argomenti logici non più censurabili in questa sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Bergesio è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, fornendo ampio riscontro delle ragioni fondanti il concorso dei predetti nel reato loro ascritto di rapina c.d. impropria, per la violenza adoperata al fine di assicurare ai complici il possesso della refurtiva, evidenziando la unicità del contesto e la contiguità temporale tra le violenze e le asportazioni dei beni, con argomenti logici non più censurabili in questa sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 01698/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris