CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39331/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 settembre 2020 della Corte di appello di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione del lavoro di pubblica utilità per il periodo di 389 giorni, precedentemente concessa ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza dell'Il maggio 2016, definitiva il 13 novembre 2016, in sostituzione della pena di anni uno di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, connma 5T.U. stup. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'art. 168 quater cod. pen. prevede «la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova nel caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità»; che, nel caso di specie, Migliori non aveva portato a termine i 389 giorni di lavoro di pubblica utilità; che, pertanto, difettava il presupposto per l'applicazione di detta pena accessoria. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 73, comma 5-bis, T.U. stup., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine all'entità dei motivi e delle circostanze della violazione che avrebbe commesso il condannato nell'esecuzione della pena sostitutiva. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 73, comma 5-bis, T.U. stup., 56 e 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe richiamato in maniera errata l'art. 168 quater cod. pen., avente a oggetto la diversa disciplina del lavoro di pubblica utilità eseguito nell'ambito della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente evidenzia che, nonostante il legislatore abbia adottato lo stesso nome, tra i due istituti vi sono delle differenze sostanziali, tra le quali il fatto che nei lavori socialmente utili ex art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 (richiamato dall'art. 73, comma 5-bis, T.U. stup.) la revoca della misura richiede che, dalla pena in concreto irrogata, vengano detratti i giorni corrispondenti alle ore di lavoro socialmente utile effettivamente svolte. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, una volta disposta le revoca della pena sostitutiva, avrebbe dovuto accertare il lavoro socialmente utile svolto da Migliori (iniziato il 3 gennaio 2017) e ripristinare la sola pena sostituita residua, da calcolarsi sottraendo alla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. A tal fine si evidenzia che l'art. 73, comma 5-bis, T.U. stup. stabilisce espressamente che la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con conseguente ripristino della pena detentiva sostituita, ha carattere sanzionatorio, potendo essere disposta in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Tale revoca, quindi, può essere disposta solo in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all'interessato (Sez. 1, n. 37357 del 06/06/2014, Tola, Rv. 260596). Va, pertanto, ritenuto illegittimo solo quel provvedimento di revoca del beneficio adottato al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge e in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all'interessato. Nel caso di specie, contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha rilevato che Migliori aveva interrotto la prestazione del lavoro di pubblica utilità oggetto I! dell'obbligo. Tale circostanza, pertanto, appare sufficiente a giustificare la revoca della sanzione sostitutiva, posto che dagli atti si evince che il condannato aveva in maniera ingiustificata interrotto e non completato l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, invece, deve trovare accoglimento, posto che, in tema di stupefacenti, la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sulla base del criterio speciale di corrispondenza indicato dall'art. 73, comma 5-bis, T.U. stup., sottraendo dalla durata della pena inflitta la durata del lavoro di pubblica utilità regolarmente scontato (Sez. 1, n. 46551 del 25/05/2017, Nigro, Rv. 271130 e Sez. 1 n. 32416 del 31/03/2016, Rv. 267456).Nel caso di specie, invero, il giudice di merito, avendo omesso di considerare che, con nota del 9 agosto 2018, la responsabile del Settore socio-culturale del Comune di Rogliano aveva evidenziato che Migliori tra il 2017 e il 2018 aveva effettuato 555 ore di lavori di pubblica utilità, ha erroneamente revocato ex tunc la pena sostitutiva concessa dal giudice della cognizione. La Corte territoriale, così facendo, ha sancito in modo fattuale che il lavoro sostitutivo prestato per un certo tempo da Migliori non fosse idoneo a determinare la riduzione in modo corrispondente della pena residua da scontare. [OSCURATO:PERSONA] ritiene non condivisibile questa opzione. Occorre, infatti, ribadire che, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5-bis, T.U. stup., l'attività imposta quale oggetto del lavoro di pubblica utilità, che risulti essere stata regolarmente svolta dal condannato (anche se per un tempo circoscritto rispetto all'intero) e sia stata poi seguita dalla revoca del provvedimento di sostituzione, è da qualificarsi quale espiazione di pena equiparata alla detenzione, con l'effetto col provvedimento di revoca il giudice deve detrarre il relativo periodo dalla durata della pena detentiva originariamente inflitta al fine della determinazione della pena residua da espiare. In sintesi, il giudice di merito non ha operato lo scomputo così prefigurato come necessario e il provvedimento emesso risulta essere viziato in relazione al profilo della retta applicazione della disciplina indicata, con i conseguenti riflessi sulla motivazione addotta. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata per la sola parte relativa al ripristino dell'intera pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al ripristino dell'intera pena sostituita con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso