CassazionesentenzaSezione FDecisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 32428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 6 maggio 2022 dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza cautelare con la quale, per quanto rileva in questa Sede, è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare, poi sostituita nei confronti di quest'ultima, dalla misura degli arresti donniciliari. Secondo l'imputazione provvisoria, ad entrambi gli indagati sarebbe stata contestata sia la partecipazione ad un'associazione destinata al narcotraffico - i cui vertici sarebbero stati individuati in [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di capo e promotore, e [OSCURATO:PERSONA] (compagno della [OSCURATO:PERSONA]), con il ruolo di promotore (associazione contestata in forma aperta fino al luglio 2020 e con permanenza) - che la commissione di taluni reati fine specificamente contestati, quanto a [OSCURATO:PERSONA], ai capi A15, A16 e A18, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], al capo A19. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone separati ricorsi per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre identici motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione degli artt. 125, comma 3 e 292 cod. proc. pen e di mancanza della motivazione in merito al motivo nuovo dedotto dalla difesa con memoria depositata il 6 maggio 2022 e rappresentato nel corso dell'udienza camerale tenutasi lo stesso giorno, relativo alla configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di carenza ed illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del quadro gravemente indiziario in merito alle fattispecie criminose contestate ai due ricorrenti. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], si reitera la contestazione già formulata in sede di riesame di insufficienza degli elementi indiziari a suo carico, sostanzialmente desunti da alcune conversazioni intercettate, dalla difesa reputate irrilevanti o comunque, insufficienti, e dalla partecipazione a soli tre episodi contestati ai capi A15, A16 e A18. Quanto, invece, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si reitera la censura già sollevata in sede di riesame in merito all'estraneità al sodalizio o al ruolo di mera connivente della [OSCURATO:PERSONA], coinvolta nel procedimento in esame solo in quanto moglie di Giannmaruto. Al riguardo il Tribunale ha confermato il percorso argomentativo già svolto dal Giudice per le indagini preliminari, valorizzando le risultanze emergenti dall'esame dello screenshot del cellulare della [OSCURATO:PERSONA] - in cui venivano riportate delle semplici cifre - ed il possesso da parte dell'indagata della carta prepagata su cui venivano accreditate delle somme di denaro, senza, tuttavia, rilevare l'insussistenza di fonti di prova che dimostrino che la donna fosse consapevole della natura dei crediti annotati o della ragione degli accrediti sulla carta prepagata. Quanto poi al reato fine contestato, si deduce che dalle conversazioni intercettate non emerge che la donna fosse consapevole dell'oggetto della cessione o di occultare della sostanza stupefacente nel tubo della sua abitazione. Nel corpo del medesimo motivo, con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti si deduce che i reati fine contestati sarebbero, al più, riconducibili nell'ambito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e si reitera la censura in merito alla omessa qualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione in merito alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro concretezza ed attualità, di cui la difesa aveva eccepito già in sede di riesame la carenza di una valutazione individualizzata. A fronte di tale deduzione l'ordinanza si è limitata a confermare le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari riportando pedissequamente il contenuto dell'ordinanza, venendo così meno all'obbligo motivazionale sul motivo dedotto, avuto riguardo alla questione posta dal solo [OSCURATO:PERSONA] relativa al c.d. "tempo silente" di quasi due anni ed alla sua incidenza sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Sotto altro profilo, si censura, altresì, la valutazione di adeguatezza e proporzionalità delle misure applicate ai ricorrenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi rilevando, in particolare, quanto al primo motivo, che l'ordinanza ha di fatto motivato sulla non configurabilità di un'associazione finalizzata al compimento di fatti di lieve entità considerando il lasso temporale in cui è stata svolta l'attività criminale avente ad oggetto quantità indeterminate di droga, l'elevato numero di transazioni, l'esistenza di un luogo di incontri e la sede del gruppo criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo formulato da entrambi i ricorrenti è infondato. Rileva preliminarmente il Collegio che dall'esame delle istanze di riesame, cui si è ritenuto di accedere in ragione della natura del vizio dedotto, la questione relativa alla riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6. D.P.R. n. 309 del 1990 risulta genericamente posta dai ricorrenti, senza alcuna argomentazione a sosteg no. In ogni caso, anche a prescindere da tale circostanza, ritiene il Collegio che il motivo in questione non merita accoglimento in quanto dall'esame complessivo della motivazione dell'ordinanza impugnata emerge una ricostruzione del sodalizio in termini logicamente inconciliabili con la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, connma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, cosicché la relativa istanza deve considerarsi implicitamente rigettata dal Tribunale. In particolare, l'ordinanza, oltre ad individuare l'assetto organizzativo del sodalizio, identificando in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i promotori ed organizzatori del gruppo, ha analizzato gli ulteriori indici sintomatici quali: la suddivisione dei ruoli tra gli associati (in particolare, per quanto rileva in questa Sede, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupata della gestione della contabilità e della preparazione della sostanza, mentre [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], della preparazione e cessione a terzi); la non occasionalità dei loro rapporti; la reiterazione sistematica delle condotte criminose e l'elevato numero di transazioni illecite accertate; i continui contatti tra i sociali e le modalità accorte con cui avvenivano i loro incontri; la disponibilità di mezzi (in particolare i sodali disponevano di diversi telefoni e varie sim intestate a terze persone per le loro comunicazioni e per fissare gli appuntamenti); l'adozione di una modalità unitaria di cessione della sostanza "a credito", facendosi poi accreditare l'importo attraverso ricariche su "postepay" intestate a terze persone; -l'interessamento per i sodali tratti in arresto; -l'utilizzo di un linguaggio convenzionale (es. [OSCURATO:PERSONA] veniva soprannominato "il grande, il vecchio, il nonno.."). Ebbene, ritiene il Collegio che tale ricostruzione del sodalizio e delle sue modalità operative appare logicamente inconciliabile con la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, connma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, è configurabile solo a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287 - 02; Sez. 3 n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696). In applicazione di tale principio di diritto, l'ipotesi in esame è stata, infatti, esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, Rv. 270803). Pertanto, alla luce del percorso argomentativo adottato dall'ordinanza impugnata in relazione alla contestata sussistenza della fattispecie associativa ritiene il Collegio che sia stata implicitamente rigettata anche l'istanza di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Va, infatti, ribadito, che in tema di ordinanza "de libertate" del tribunale del riesame, è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944). 3. Il secondo motivo formulato da entrambi i ricorsi, con il quale si censura la valutazione di gravità del quadro indiziario in ordine alle fattispecie provvisoriamente contestate ai ricorrenti, è inammissibile. Entrambi i ricorsi formulano, infatti, censure di carattere generico, prive di un adeguato confronto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, versate in fatto e, con riferimento alla invocata riqualificazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non sorrette da alcun interesse ad impugnare. Innanzitutto, occorre premettere che secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Così delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti de libertate, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro indiziario a carico dei ricorrenti in termini esaustivi 3.1 Quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici o giuridici, ne ha ricostruito sia il ruolo all'interno del sodalizio che la condotta provvisoriamente contestata, anche in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in merito ai reati fine di cui ai capi A15, A16 e A18. Quanto al primo profilo, l'ordinanza impugnata ha considerato il tenore di talune conversazioni intercettate, non specificamente contestate dal ricorrente, da cui ha desunto l'intraneità del [OSCURATO:PERSONA], il quale non solo veniva messo a conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio, ma veniva indicato dai suoi capi come uno dei soggetti che si occupava dello spaccio della sostanza stupefacente per conto del gruppo. Sono state, inoltre, richiamate le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] rendeva conto a Giannmaruto delle cessioni e quest'ultimo provvedeva ad annotare i relativi crediti. La fiducia di cui godeva il [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata, inoltre, desunta dalle conversazioni in cui questo indicava all'acquirente il [OSCURATO:PERSONA] come pusher (..ti mando l'amico mio...). Analogamente, con riferimento ai reati fine, rispetto ai quali il ricorrente, al di là della generica enunciazione del motivo di ricorso non formula alcuna specifica contestazione, l'ordinanza impugnata ha sottolineato la pregnante valenza indiziaria delle conversazioni intercettate da cui è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava della cessione della sostanza materialmente preparata da [OSCURATO:PERSONA] il quale stabiliva anche a chi doveva essere ceduta ed annotava i relativi crediti.Inoltre, come anticipato, quanto alla questione della invocata riqualificazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, difetta uno specifico e concreto interesse all'impugnazione stante la contestazione provvisoria della fattispecie associativa di cui all'art. 74 del medesimo d.P.R. 3.2 Quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici o giuridici ne ha ricostruito il ruolo sia all'interno del sodalizio che nella consumazione del reato fine contestato. Quanto alla partecipazione all'associazione, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla ricorrente, l'ordinanza impugnata, lungi dal limitarsi alla mera considerazione della relazione personale con [OSCURATO:PERSONA], ha posto l'accento su molteplici indici sintomatici della sua intraneità al sodalizio, indici che la ricorrente non si è prennurata di contestare. In particolare, il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere edotta delle dinamiche interne al sodalizio, contribuiva a tenerne la contabilità mettendo a disposizione il suo telefono cellulare sul quale, ora [OSCURATO:PERSONA], ora la stessa [OSCURATO:PERSONA], provvedevano ad annotare i crediti conseguenti alle cessioni effettuate. E' stato, inoltre, valorizzato il possesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] della carta prepagata sulla quale venivano corrisposti i corrispettivi delle cessioni. Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha richiamato una conversazione tra la ricorrente e Giamnnaruto in cui si faceva riferimento ad una comunicazione con il personale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva contattato la donna per chiarimenti in merito alle innumerevole ricariche effettuate (nella conversazione si fa riferimento ad una somma di 30.000 euro). E' stata, infine, considerata la collaborazione della donna, emergente dalle conversazioni intercettate, nelle attività di pesatura e confezionamento della sostanza stupefacente che, in talune occasioni, la donna provvedeva anche a consegnare ai clienti (l'ordinanza riporta il testo di due conversazioni del 9 aprile 2020 e del 29 gennaio 2020). In particolare, l'ordinanza ha posto l'accento su una conversazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 29 gennaio 2020 in cui quest'ultimo dava indicazioni alla compagna sul luogo di occultamento della sostanza (un tubo del canale di scolo della loro abitazione dove, effettivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinvenuto un involucro contenente gr. 2,41 lordi di cocaina). Analogamente, quanto all'addebito contestato provvisoriamente al capo A19, in relazione al quale la ricorrente, si ribadisce, non ha formulato specifiche contestazioni, l'ordinanza impugnata ha richiamato e riportato il tenore delle conversazioni intercettate il 26 ottobre 2019 ed il 4 novembre 2019 da cui ha desunto i gravi indizi di colpevolezza in merito alle cessioni di cocaina effettuate dalla ricorrente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenute sempre sulla base delle indicazioni che la ricorrente riceveva da [OSCURATO:PERSONA]. Anche con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che, quanto alla questione della invocata riqualificazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, difetta uno specifico e concreto interesse all'impugnazione stante la contestazione provvisoria della fattispecie associativa di cui all'art. 74 del medesimo d.P.R. 4. Il terzo motivo articolato in entrambi i ricorsi in merito alle esigenze cautelari è inammissibile in quanto formulato in termini generici ed aspecifici. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che il motivo di ricorso è incentrato sulla ritenuta valenza decisiva del c.d. tempo silente, che nella fattispecie in esame sarebbe di circa due anni. Ebbene, rileva il Collegio cha, in disparte ogni considerazione sul fatto che non si tratta di un arco temporale considerevole, la censura formulata dal ricorrente pecca per aspecificità in quanto, senza allegare elementi fattuali sintomatici di un allontanamento del ricorrente dal sodalizio o di una sua dissoluzione, si limita a pure affermazioni di carattere assertivo, omettendo di confrontarsi con la duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria (art. 275 cod. proc. pen.) correlata alla fattispecie associativa oggetto di contestazione provvisoria. A fronte di tale genericità del motivo di ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, richiamando integralmente le considerazioni svolte nell'ordinanza genetica in tema di esigenze cautelari, ne ha confermato la sussistenza e l'adeguatezza della misura custodiale, considerando la spiccata capacità criminale del ricorrente, il suo inserimento nel sodalizio e, soprattutto, l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, "per la connessa libertà di movimento (e di contatto con l'esterno per via telematica o telefonica)" considerando anche "la trama di rapporti intessuti nel mondo del narcotraffico". Tali argomentazioni si vengono a saldare, in virtù del richiamo "per relationem" a quelle dell'ordinanza genetica che ha ritenuto l'inidoneità del breve tempo decorso dagli ultimi dati investigativi certi (risalenti alle intercettazioni del luglio 2020) a superare la duplice presunzione in considerazione dei seguenti elementi: i) la quotidiana e frenetica attività di spaccio; li) l'assenza di elementi sintomatici di una dissoluzione del sodalizio; iii) la professionalità criminale dimostrata dagli indagati .4.1 Anche con riferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], il motivo di ricorso è formulato in termini estremamente generici, omettendo il dovuto confronto con le compiute argomentazioni dell'ordinanza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura degli arresti domiciliari, ponendo l'accento sul suo ruolo di diretta collaborazione con il compagno nelle attività di confezionamento, distribuzione, occultamento della sostanza stupefacente, ricezione dei pagamenti e tenuta della contabilità. 5. Al rigetto dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali