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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05415/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 4.834,31 a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costui subita per 41 giorni di custodia agli arresti domiciliari.

Con istanza del 5 agosto 2021, il Mucejani evidenziava di essere stato arrestato in data 10 settembre 2015 dalla Procura di Arezzo e di essere rimasto ininterrotta- mente dapprima in stato di custodia e poi in espiazione a titolo definitivo fino alla data di scarcerazione del 9 luglio 2020 in relazione ai seguenti reati: A) sentenza del Tribunale di Rimini del 4 settembre 2014, irrevocabile il 10 otto- bre 2014, di applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa; B) sentenza della Corte di appello di Firenze del 14 novembre 2017, irrevocabile il 30 dicembre 2017, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro due- cento di multa; C) sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 luglio 2018, irrevocabile il 16 ottobre 2018, di condanna alla pena complessiva di anni cinque e giorni venti di reclusione ed euro millecentoventuno di multa (vicenda per la quale era stato tratto in arresto).

Con ordinanza del 22 giugno 2020, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento della richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati di cui alle condanne sub lett.

B) e C), rideterminava la pena complessiva in anni cinque, mesi due e giorni cinque di reclusione ed euro millecentosessantuno di multa.

La Corte territoriale ha determinato la pena complessiva in anni cinque, mesi otto e giorni venticinque tenendo conto: 1) pena di anni cinque, mesi due e giorni cinque di reclusione in relazione ai reati sub lett.

B) e C); 2) pena di mesi due e giorni venti di reclusione individuati in relazione alla parte di pena residua di cui alla sentenza sub C), quantificata nel giudizio di rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione del 18 ottobre 2017 e non contemplata dal provvedimento di applicazione della continuazione in sede esecutiva; 3) pena di mesi quattro di reclusione irrogata con la sentenza sub lett.

A). [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, quindi, ha rilevato che tale pena complessiva decor- reva dal 1° settembre 2015 fino a quella di cessazione dell'esecuzione del 25 maggio 2021, ma considerando trecentosessanta giorni di liberazione anticipata ed un giorno di custodia cautelare per il reato sub A), la scadenza dell'esecuzione della pena do- veva essere anticipata al 9 luglio 2020.

Per tale ragione l'ingiusta detenzione ammontava a quarantuno giorni di arresti domiciliari tra il 29 maggio 2020 e il 9 luglio 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione e contraddittorietà della prova.

Si deduce che l'assunto in base al quale v'era una pena di mesi due e giorni venti di reclusione relativo alla sentenza sub lett.

C), non contemplato dal provvedimento di applicazione della continuazione era contraddetto dalla documentazione in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come dedotto dal ricorrente, con ordinanza della Corte di appello del 22 giugno 2020 la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra le sentenze della Corte di appello di Firenze del 14 novembre 2017 e del 13 luglio 2018 era stata accolta, per cui la pena complessiva era stata rideterminata, ricomprendendosi effet- tivamente anche la pena di mesi due e giorni venti di reclusione residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 luglio 2018.

Ciò emerge in modo inequivoco dalla lettura di tale ultima sentenza (pag. 9), nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, laddove, a seguito del giudizio di rinvio della Corte di cassazione, si riformulava il calcolo della pena complessiva, te- nendosi conto anche della pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione, inflitti a titolo di aumento per i reati di cui ai capi A) e B).

Ne consegue che il calcolo operato nel provvedimento impugnato è erroneo.

2. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze.

P. Q. M. Octs1210 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovoíesamejalla Corte di appello di Firenze.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 4.834,31 a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costui subita per 41 giorni di custodia agli arresti domiciliari. Con istanza del 5 agosto 2021, il Mucejani evidenziava di essere stato arrestato in data 10 settembre 2015 dalla Procura di Arezzo e di essere rimasto ininterrotta- mente dapprima in stato di custodia e poi in espiazione a titolo definitivo fino alla data di scarcerazione del 9 luglio 2020 in relazione ai seguenti reati: A) sentenza del Tribunale di Rimini del 4 settembre 2014, irrevocabile il 10 otto- bre 2014, di applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa; B) sentenza della Corte di appello di Firenze del 14 novembre 2017, irrevocabile il 30 dicembre 2017, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro due- cento di multa; C) sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 luglio 2018, irrevocabile il 16 ottobre 2018, di condanna alla pena complessiva di anni cinque e giorni venti di reclusione ed euro millecentoventuno di multa (vicenda per la quale era stato tratto in arresto). Con ordinanza del 22 giugno 2020, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento della richiesta di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati di cui alle condanne sub lett. B) e C), rideterminava la pena complessiva in anni cinque, mesi due e giorni cinque di reclusione ed euro millecentosessantuno di multa. La Corte territoriale ha determinato la pena complessiva in anni cinque, mesi otto e giorni venticinque tenendo conto: 1) pena di anni cinque, mesi due e giorni cinque di reclusione in relazione ai reati sub lett. B) e C); 2) pena di mesi due e giorni venti di reclusione individuati in relazione alla parte di pena residua di cui alla sentenza sub C), quantificata nel giudizio di rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione del 18 ottobre 2017 e non contemplata dal provvedimento di applicazione della continuazione in sede esecutiva; 3) pena di mesi quattro di reclusione irrogata con la sentenza sub lett. A). [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, quindi, ha rilevato che tale pena complessiva decor- reva dal 1° settembre 2015 fino a quella di cessazione dell'esecuzione del 25 maggio 2021, ma considerando trecentosessanta giorni di liberazione anticipata ed un giorno di custodia cautelare per il reato sub A), la scadenza dell'esecuzione della pena do- veva essere anticipata al 9 luglio 2020. Per tale ragione l'ingiusta detenzione ammontava a quarantuno giorni di arresti domiciliari tra il 29 maggio 2020 e il 9 luglio 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione e contraddittorietà della prova. Si deduce che l'assunto in base al quale v'era una pena di mesi due e giorni venti di reclusione relativo alla sentenza sub lett. C), non contemplato dal provvedimento di applicazione della continuazione era contraddetto dalla documentazione in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come dedotto dal ricorrente, con ordinanza della Corte di appello del 22 giugno 2020 la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra le sentenze della Corte di appello di Firenze del 14 novembre 2017 e del 13 luglio 2018 era stata accolta, per cui la pena complessiva era stata rideterminata, ricomprendendosi effet- tivamente anche la pena di mesi due e giorni venti di reclusione residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 luglio 2018. Ciò emerge in modo inequivoco dalla lettura di tale ultima sentenza (pag. 9), nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, laddove, a seguito del giudizio di rinvio della Corte di cassazione, si riformulava il calcolo della pena complessiva, te- nendosi conto anche della pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione, inflitti a titolo di aumento per i reati di cui ai capi A) e B). Ne consegue che il calcolo operato nel provvedimento impugnato è erroneo. 2. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. P. Q. M. Octs1210 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovoíesamejalla Corte di appello di Firenze. Così
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