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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19930/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13460/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 33798/2023depositata il 04/12/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso del Ministero della giustizia, respinto il primo motivo, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso introduttivo della società contribuente;

2. ricorre in Cassazione, per revocazione, la società contribuente con un unico motivo di ricorso, integrato da memoria;

3. il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso per revocazione;

4. l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate riscossione e Equitalia giustizia s.p.a. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la decisione impugnata deve revocarsi in parte qua (“decidendo nel merito , rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente”) con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo giudizio, cui si demanda anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

2. Con l’unico motivo (articolato in più punti) la ricorrente prospetta un errore di fatto rilevante ai sensi degli art. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in quanto la decisione ometteva di considerare che nel ricorso introduttivo erano stati sollevati tre motivi rimasti assorbiti, dalla sentenza di accoglimento; motivi poi riproposti in appello ai sensi dell’art. 56, d. lgs. 546 del 1992.

3. Infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorrente; per il controricorrente non sarebbe certo il deposito nei termini delle controdeduzioni,nel giudizio davanti alla CTR, dove sarebbero state riproposte le eccezioni ritenute assorbite.

L’eccezione è solo esplorativa,in quanto non contiene i dati per la comprensione della questione, ovvero gli atti su cui si fonda, non indicando le date del deposito delle controdeduzioni; infatti la stessa sentenza di secondo grado espressamente ritiene assorbite le eccezioni riproposte (quindi, formalmente e nei termini riproposte: “Così integrata la motivazione del decisum, l’annullamento del ruolo per vizio formale di natura procedimentale va confermata, rimanendo assorbiti i motivi dell’originario ricorso non esaminati dal primo giudie e riproposti dalla società appellata in questa sede” ).

La sentenza, inoltre dava atto della regolare costituzione della contribuente: “si sono costituiti, contro deducendo, l’agente della riscossione la società contribuente (che ha riproposto anche i motivi dell’originario ricorso non esaminati dal primo giudice), mentre non si è costituita Equitalia giustizia s.p.a.”.

4. L’accoglimento dei giudici di merito è intervenuto solo per il secondo motivo proposto dalla società contribuente (per non essere stato il ruolo preceduto dall’invio di avviso bonario); il ricorso conteneva ulteriori motivi:

1. l’Amministrazione della giustizia non è legittimata a riscuotere l’imposta di registro in questione in quanto non sussistono i presupposti per la registrazione a debito dell’ordinanza del Tribunale di Palermo.

3. L’iscrizione a ruolo è intervenuta dopo i termini di decadenza, chiedendo anche di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’ art. 59, del T.U.

Registro e dell’art. 227, d.P.R. n. 115 del 2002, per violazione degli art. 3 e 24 della costituzione;

4. Nel caso esaminato troverebbe applicazione l’imposta fissa e non quella proporzionale del 3 %, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera E, della tariffa allegata al T. U. Registro.

Questi motivi riproposti in sede di appello necessitano di accertamenti di fatto, che non possono compiersi in questa sede rescindente, di legittimità.

5. L’omessa percezione, da parte della Cassazione, di questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, in quanto ritenute assorbite,configura un errore di fatto denunciabile in sede di revocazione: «In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia fondato su una questione preliminare e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che quest'ultimo aveva riproposto in appello motivi di ricorso che erano stati assorbiti, come già in primo grado)» (Cass. Sez. 5, 28/09/2018, n. 23502, Rv. 650515 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 24/01/2022, n. 1897, Rv. 663676 – 01 e Cass. Sez.

L., 30/03/2018, n. 7988, Rv. 648262 - 01).

P.Q.M accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazion e e revoca l’ordinanza impugnata (ordinanza della Corte di cassazionen. 33798, udienza del 23 novembre 2023, pubblicata in data 4 dicembre 2023) nei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso iscritto al n.r.g. 776/2023, ribadita la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9494/2022, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con accoglimento del secondo motivo di ricorso del Ministero della giustizia, respinto il primo motivo, e la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate-direzione regionale di Palermo, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13460/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 33798/2023depositata il 04/12/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso del Ministero della giustizia, respinto il primo motivo, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso introduttivo della società contribuente; 2. ricorre in Cassazione, per revocazione, la società contribuente con un unico motivo di ricorso, integrato da memoria; 3. il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso per revocazione; 4. l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate riscossione e Equitalia giustizia s.p.a. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la decisione impugnata deve revocarsi in parte qua (“decidendo nel merito , rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente”) con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo giudizio, cui si demanda anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 2. Con l’unico motivo (articolato in più punti) la ricorrente prospetta un errore di fatto rilevante ai sensi degli art. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in quanto la decisione ometteva di considerare che nel ricorso introduttivo erano stati sollevati tre motivi rimasti assorbiti, dalla sentenza di accoglimento; motivi poi riproposti in appello ai sensi dell’art. 56, d. lgs. 546 del 1992. 3. Infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorrente; per il controricorrente non sarebbe certo il deposito nei termini delle controdeduzioni,nel giudizio davanti alla CTR, dove sarebbero state riproposte le eccezioni ritenute assorbite. L’eccezione è solo esplorativa,in quanto non contiene i dati per la comprensione della questione, ovvero gli atti su cui si fonda, non indicando le date del deposito delle controdeduzioni; infatti la stessa sentenza di secondo grado espressamente ritiene assorbite le eccezioni riproposte (quindi, formalmente e nei termini riproposte: “Così integrata la motivazione del decisum, l’annullamento del ruolo per vizio formale di natura procedimentale va confermata, rimanendo assorbiti i motivi dell’originario ricorso non esaminati dal primo giudie e riproposti dalla società appellata in questa sede” ). La sentenza, inoltre dava atto della regolare costituzione della contribuente: “si sono costituiti, contro deducendo, l’agente della riscossione la società contribuente (che ha riproposto anche i motivi dell’originario ricorso non esaminati dal primo giudice), mentre non si è costituita Equitalia giustizia s.p.a.”. 4. L’accoglimento dei giudici di merito è intervenuto solo per il secondo motivo proposto dalla società contribuente (per non essere stato il ruolo preceduto dall’invio di avviso bonario); il ricorso conteneva ulteriori motivi: 1. l’Amministrazione della giustizia non è legittimata a riscuotere l’imposta di registro in questione in quanto non sussistono i presupposti per la registrazione a debito dell’ordinanza del Tribunale di Palermo. 3. L’iscrizione a ruolo è intervenuta dopo i termini di decadenza, chiedendo anche di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’ art. 59, del T.U. Registro e dell’art. 227, d.P.R. n. 115 del 2002, per violazione degli art. 3 e 24 della costituzione; 4. Nel caso esaminato troverebbe applicazione l’imposta fissa e non quella proporzionale del 3 %, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera E, della tariffa allegata al T. U. Registro. Questi motivi riproposti in sede di appello necessitano di accertamenti di fatto, che non possono compiersi in questa sede rescindente, di legittimità. 5. L’omessa percezione, da parte della Cassazione, di questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, in quanto ritenute assorbite,configura un errore di fatto denunciabile in sede di revocazione: «In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia fondato su una questione preliminare e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che quest'ultimo aveva riproposto in appello motivi di ricorso che erano stati assorbiti, come già in primo grado)» (Cass. Sez. 5, 28/09/2018, n. 23502, Rv. 650515 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 24/01/2022, n. 1897, Rv. 663676 – 01 e Cass. Sez. L., 30/03/2018, n. 7988, Rv. 648262 - 01). P.Q.M accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazion e e revoca l’ordinanza impugnata (ordinanza della Corte di cassazionen. 33798, udienza del 23 novembre 2023, pubblicata in data 4 dicembre 2023) nei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso iscritto al n.r.g. 776/2023, ribadita la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9494/2022, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con accoglimento del secondo motivo di ricorso del Ministero della giustizia, respinto il primo motivo, e la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate-direzione regionale di Palermo, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa compo
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