CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggia mento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. o per la determinazione della pena, tranne nelle ipotesi di pena illegale che nel caso non sussiste. Il ricorrente subordinava il patteggiamento alla sospensione condizionale della pena detentiva; conseguentemente il giudice ha disposto la sospensione solo per la pena detentiva, in relazione alla stessa richiesta specifica del ricorrente. Non si può configurare una pena illegale in quanto la sospensione della pena pecuniaria dovrebbe essere espressamente richiesta dall'imputato, e potrebbe ritenersi illegittima una sospensione condizionale senza la richiesta ("È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio", in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt.163 e 175 cod. pen.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poichè nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva" Sez. 3, Sentenza n. 48569 del 25/02/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268185 - 01). E' pur vero che l'art. 163 cod. pen. prevede la sospensione della pena detentiva, e non di quella pecuniaria, solo nell'ipotesi di una pena superiore ai due anni (con il ragguaglio della pena pecuniaria in quella detentiva); tuttavia, nel caso in giudizio la sospensione condizionale non è stata concessa dal giudice, ma espressamente l'imputato aveva subordinato il patteggiamento alla sospensione condizionale della sola pena detentiva; con evidente volontà di non sospensione della pena pecuniaria, per sua scelta. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle