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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20052/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16054/2020 R.G. proposto da : COMUNE di CAMIGLIANO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in primi due anche in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,

V. G. Borsi 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'ANNA E [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 5932/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/12/2019;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato il difensore dei controricorrenti ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16054/2020 R.G. proposto da : COMUNE di CAMIGLIANO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in primi due anche in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, V. G. Borsi 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'ANNA E [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 5932/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/12/2019;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato il difensore dei controricorrenti ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 20052/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris