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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 16650/2025

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24081/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], società cessata e cancellata dal registro delle imprese, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:IVA – avviso di accertamento –notifica persona giuridica –man- cata risposta questionario avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 910 / 23 /20 1 7 , depositata il 6.3.2017e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n. 910/23/2017 , veniva rigettato l’appelloproposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liqui- dazione e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Mantova n. 50/1/2016 la quale aveva riunito e rigettato i ricors i propost i da i contribuentiavente ad oggetto un avvis o di accertamento notificat o dall’Agenziadelle Entrate alla società e ai soci per II.DD. e IVA, oltre accessori,relativamente a l period o d i imposta 200 9 . 2.La società , operante nel settore della vendita e acquisto di spazi pubblicitarisui media e organizzazione di eventi di promozione, non avevadepositato il bilancio per il 2009 presso la CCIAA e non aveva risposto al questionario inviatole dall’Amministrazione finanziaria ; inoltre,per i periodi di imposta successivi (2008 e 2010) aveva di- chiarato volumi d’affari molto superiori a quello del 2009 (1000 euro).L’Agenzia riteneva pertanto inattendibili le scritture contabili e procedeva alla ricostruzione induttiva del volume d’affari in capo allasocietà, riconoscendo l’ammontare delle componenti negative di redditodichiarate.

Il maggior reddito accertato veniva poi imputato incapo ai due soci in ragione della rispettiva quota di partecipazione del40 e 60%. 3.Le riprese ad imposizione, disattese le questioni preliminari, veni- vanointegralmente confermate in entrambi i gradi di giudizio.

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la società, rendendo noto di essere stata cancellata dal regist ro delle imprese, affidato a cinque motiv i, cui replica l’Agenzia dell’Entrate concontroricorso.

Consideratoche:

1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 138, 139,140 e 145 cod. proc. civ., per avere la Corte di secondo grado «erroneamenteritenuto c he il questionario era stato notificato cor- rettamenteanche se inviato solo alla residenza del liquidatore e non allasede legale della Società ricorrente » (cfr. p. 8 del ricorso).

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32 deld.P.R. n. 600/1973 e 52 del d.P.R. 633/72 per avere il giudice d’appelloerroneamente ritenuto di considerare inutilizzabili i docu- mentiesibiti dalla ricorrente sul presupposto della mancata risposta alquestionario inviato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973, 55 del d.P.R. 633/72 e 2697 cod. civ. per averela CTR ritenuto totalmente legittimo l'accertamento induttivo nonostantesia fondato su elementi privi di motivazione e su presun- zioniassolutamente contraddittorie.

In particolare , la ricorrente, per unverso, si duole de l fatto che l'ufficio abbia arbitrariamente preso inconsiderazione soltanto alcuni dei dati indicati nella dichiarazione, asserendo che « l'Ufficio per rideterminare le imposte dirette ha ar- bitrariamente disconosciuto l'imponibile dichiarato pari a 2.794,00 euro.

Ed infatti, per determinare il nuovo reddito, ha considerato "attendibili" il totale dei ricavi dichiarati (pari a 360.615,00 euro) e liha ridotti (solo) delle operazioni passive indicate nella comunica- zioneIVA» (cfr. p. 17 del ricorso), ed abbia quindi ignorato, senza ragionealcuna, alcuni costi dichiarati ritenendo valide le sole opera- zionipassive indicate nella comunicazione IVA , per altro verso si la- mentaper la circostanza che « l'Ufficio, in presenza di una dichiara- zione regolarmente presentata, doveva motivare la rettifica indut- tiva, con elementi tali da dimostrare la complessiva inattendibilità deidati dichiarati dalla società » ( ibidem , p. 18).

4. Con il quarto motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in or- dine alle modalità con le quali l'ufficio aveva rettificato l'IVA, che sarebbero in contrasto con il principio di neutralità affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

5. Con il quinto motivo viene richiesta la riduzione delle sazioni irro- gate, per effetto del d.lgs. n. 158 del 24.9.2015 che ha modificato gli artt. 1, comma 2, 6 , comma 6 , e 5 , comma 4 , del d . l gs. n. 471 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], trovando applicazione a fatti e violazioni già conte- state, salvo l'intervenuto pagamento della sanzione o la definitività dell'atto impositivo.

6. In via prioritariaalla disamina delle singole censure e delle ecce- zioni proposte dalla controricorrente, il Collegio osserva che i due soci della società a ristretta base sociale, parti del giudizio d’appello, non hanno proposto ricorso per Cassazione.

Inoltre, il ricorsoavanti alla Corte di legittimitàe il tenore della procura speciale a margine rendononoto che la società ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.6.2017, successivamente alla pubblicazione della sentenza d’appello e anteriormente alla notifica del ricorso per cassazione;la procura , poi, è stata rilasciata dall’ultimo liquidatore della società.

6.1. In diritto, il Collegio rammenta che nel processo tributario, l'e- stinzione dellasocietà, di persone o di capitali , conseguente alla can- cellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono –venendo altrimenti sacrificato ingiusta- mente il diritto dei creditori sociali -ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquida- zione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti so- ciali cui erano soggetti pendente societate; ne discende che i soci peculiari successori dellasocietà subentrano ex art. 110 cod. proc. civ.nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situa- zione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali , ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, do- vendo invece escludersi lalegittimazione ad causam del liquidatore della società estinta (fra le tante, Cass., ordinanza n. 16362 del 30/07/2020).

6.2. La società è perciò estinta al momento dell’incardinamento del processo di cassazione.

Al proposito va data ulteriore continuità alla giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 5 , sentenza n. 15177 del 22/07/2016) i n tema di giudizio di legittimità, secondo cui è inam- missibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo ex art. 299 ss. cod. proc. civ. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposi- zione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci.

Tale principio di diritto dev’essere riaffermato anche in relazione alla presente fattispecie, con la precisazione che il rilascio della procura da parte dell’ultimo liquidatore della società non è idoneo a sanare il vizio, consistente nel mancato rilasciodella procura speciale a ricor- rere per Cassazione da parte dei soci, successori della società.

6.3. In applicazione di tale principio, risultadalla sentenza che i soci avevano impugnato con distinti ricorsi gli avvisi e la CTP li aveva rigettati.L’appello è stato proposto anche dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mapoi non hanno proposto ricorso per cassazione.

Essendo già estinta al momento della proposizione del ricorso per Cassazione la società, unica ricorrente, non è neppure possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei soci Conseguentemente, il Collegio deve prendere atto del fatto che il ricorso proposto è inammissibile. 7.All’inammissibilità del ricorso non segue il regolamento delle spese dilite secondo la soccombenza , considerato il rilievo d’ufficio del pro- filoe la natura processuale della decisione .

P.Q.M LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e compensa le spese di lite .

Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24081/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], società cessata e cancellata dal registro delle imprese, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:IVA – avviso di accertamento –notifica persona giuridica –man- cata risposta questionario avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 910 / 23 /20 1 7 , depositata il 6.3.2017e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n. 910/23/2017 , veniva rigettato l’appelloproposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liqui- dazione e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Mantova n. 50/1/2016 la quale aveva riunito e rigettato i ricors i propost i da i contribuentiavente ad oggetto un avvis o di accertamento notificat o dall’Agenziadelle Entrate alla società e ai soci per II.DD. e IVA, oltre accessori,relativamente a l period o d i imposta 200 9 . 2.La società , operante nel settore della vendita e acquisto di spazi pubblicitarisui media e organizzazione di eventi di promozione, non avevadepositato il bilancio per il 2009 presso la CCIAA e non aveva risposto al questionario inviatole dall’Amministrazione finanziaria ; inoltre,per i periodi di imposta successivi (2008 e 2010) aveva di- chiarato volumi d’affari molto superiori a quello del 2009 (1000 euro).L’Agenzia riteneva pertanto inattendibili le scritture contabili e procedeva alla ricostruzione induttiva del volume d’affari in capo allasocietà, riconoscendo l’ammontare delle componenti negative di redditodichiarate. Il maggior reddito accertato veniva poi imputato incapo ai due soci in ragione della rispettiva quota di partecipazione del40 e 60%. 3.Le riprese ad imposizione, disattese le questioni preliminari, veni- vanointegralmente confermate in entrambi i gradi di giudizio. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la società, rendendo noto di essere stata cancellata dal regist ro delle imprese, affidato a cinque motiv i, cui replica l’Agenzia dell’Entrate concontroricorso. Consideratoche: 1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 138, 139,140 e 145 cod. proc. civ., per avere la Corte di secondo grado «erroneamenteritenuto c he il questionario era stato notificato cor- rettamenteanche se inviato solo alla residenza del liquidatore e non allasede legale della Società ricorrente » (cfr. p. 8 del ricorso). 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32 deld.P.R. n. 600/1973 e 52 del d.P.R. 633/72 per avere il giudice d’appelloerroneamente ritenuto di considerare inutilizzabili i docu- mentiesibiti dalla ricorrente sul presupposto della mancata risposta alquestionario inviato. 3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973, 55 del d.P.R. 633/72 e 2697 cod. civ. per averela CTR ritenuto totalmente legittimo l'accertamento induttivo nonostantesia fondato su elementi privi di motivazione e su presun- zioniassolutamente contraddittorie. In particolare , la ricorrente, per unverso, si duole de l fatto che l'ufficio abbia arbitrariamente preso inconsiderazione soltanto alcuni dei dati indicati nella dichiarazione, asserendo che « l'Ufficio per rideterminare le imposte dirette ha ar- bitrariamente disconosciuto l'imponibile dichiarato pari a 2.794,00 euro. Ed infatti, per determinare il nuovo reddito, ha considerato "attendibili" il totale dei ricavi dichiarati (pari a 360.615,00 euro) e liha ridotti (solo) delle operazioni passive indicate nella comunica- zioneIVA» (cfr. p. 17 del ricorso), ed abbia quindi ignorato, senza ragionealcuna, alcuni costi dichiarati ritenendo valide le sole opera- zionipassive indicate nella comunicazione IVA , per altro verso si la- mentaper la circostanza che « l'Ufficio, in presenza di una dichiara- zione regolarmente presentata, doveva motivare la rettifica indut- tiva, con elementi tali da dimostrare la complessiva inattendibilità deidati dichiarati dalla società » ( ibidem , p. 18). 4. Con il quarto motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in or- dine alle modalità con le quali l'ufficio aveva rettificato l'IVA, che sarebbero in contrasto con il principio di neutralità affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. 5. Con il quinto motivo viene richiesta la riduzione delle sazioni irro- gate, per effetto del d.lgs. n. 158 del 24.9.2015 che ha modificato gli artt. 1, comma 2, 6 , comma 6 , e 5 , comma 4 , del d . l gs. n. 471 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], trovando applicazione a fatti e violazioni già conte- state, salvo l'intervenuto pagamento della sanzione o la definitività dell'atto impositivo. 6. In via prioritariaalla disamina delle singole censure e delle ecce- zioni proposte dalla controricorrente, il Collegio osserva che i due soci della società a ristretta base sociale, parti del giudizio d’appello, non hanno proposto ricorso per Cassazione. Inoltre, il ricorsoavanti alla Corte di legittimitàe il tenore della procura speciale a margine rendononoto che la società ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.6.2017, successivamente alla pubblicazione della sentenza d’appello e anteriormente alla notifica del ricorso per cassazione;la procura , poi, è stata rilasciata dall’ultimo liquidatore della società. 6.1. In diritto, il Collegio rammenta che nel processo tributario, l'e- stinzione dellasocietà, di persone o di capitali , conseguente alla can- cellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono –venendo altrimenti sacrificato ingiusta- mente il diritto dei creditori sociali -ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquida- zione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti so- ciali cui erano soggetti pendente societate; ne discende che i soci peculiari successori dellasocietà subentrano ex art. 110 cod. proc. civ.nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situa- zione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali , ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, do- vendo invece escludersi lalegittimazione ad causam del liquidatore della società estinta (fra le tante, Cass., ordinanza n. 16362 del 30/07/2020). 6.2. La società è perciò estinta al momento dell’incardinamento del processo di cassazione. Al proposito va data ulteriore continuità alla giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 5 , sentenza n. 15177 del 22/07/2016) i n tema di giudizio di legittimità, secondo cui è inam- missibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo ex art. 299 ss. cod. proc. civ. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposi- zione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci. Tale principio di diritto dev’essere riaffermato anche in relazione alla presente fattispecie, con la precisazione che il rilascio della procura da parte dell’ultimo liquidatore della società non è idoneo a sanare il vizio, consistente nel mancato rilasciodella procura speciale a ricor- rere per Cassazione da parte dei soci, successori della società. 6.3. In applicazione di tale principio, risultadalla sentenza che i soci avevano impugnato con distinti ricorsi gli avvisi e la CTP li aveva rigettati.L’appello è stato proposto anche dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mapoi non hanno proposto ricorso per cassazione. Essendo già estinta al momento della proposizione del ricorso per Cassazione la società, unica ricorrente, non è neppure possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei soci Conseguentemente, il Collegio deve prendere atto del fatto che il ricorso proposto è inammissibile. 7.All’inammissibilità del ricorso non segue il regolamento delle spese dilite secondo la soccombenza , considerato il rilievo d’ufficio del pro- filoe la natura processuale della decisione . P.Q.M LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e compensa le spese di lite . Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presup
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