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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18389/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - D.A.P. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il diniego dell'Amministra- zione penitenziaria, alla quale il detenuto aveva chiesto di essere autorizzato all'acquisto di CD musicali e del relativo lettore.

A seguito del reclamo del detenuto, il Magistrato di sorveglianza aveva ordinato alla direzione del carcere di consentire l'acquisto di detti beni, solo ed esclusivamente tramite impresa di mantenimento, ritenendo che l'ascolto di musica sia espressione di un diritto fondamentale attinente allo svolgimento di attività culturali costituenti manife- stazione della personalità, peraltro anche funzionale al trattamento penitenziario.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la violazione o erronea applicazione degli artt. 35 bis, 41 bis, 69 0.P., degli artt. 14 e 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nonché l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato, ai sensi dell'art. 606, lett. a) e b), cod. proc. pen.

Nel ricostruire il quadro normativo primario e regolamentare che regola la materia in esame, il Ministero ricorrente ha rilevato che l'interesse all'ascolto della musica da parte di tutti i detenuti è disciplinato dall'art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000, a mente del quale «ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale».

Quanto all'uso di ulteriori strumenti tecnologici, lo stesso art. 40 stabilisce che «il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio»; e l'art. 14.1 della circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato, equiparerebbe a tale utilizzo l'esame del materiale giudiziario, quando troppo voluminoso per essere esaminato in formato cartaceo.

Da tale ricostruzione emerge che nessuna specifica disposizione è stata violata dall'[OSCURATO:PERSONA] nel rifiutare l'acquisto di CD musicali, essendo l'interesse del detenuto, in qualsiasi regime, all'ascolto di musica già garantito dalla fruizione del mezzo televisivo, presente in ogni camera detentiva, nonché dalla facoltà di dotarsi di un apparecchio radio di dimensioni contenute, onde impedire che possa tramutarsi in un contenitore ove occultare oggetti vietati.

Il ricorso a strumenti tecnologici ulteriori, come personal computer et similia, per eventuali esigenze di lavoro e studio richiede l'autorizzazione della direzione dell'istituto.

Teorizzando la lesione di un diritto soggettivo attinente allo svolgimento di attività culturali costituenti manifestazione della personalità, l'impugnata ordinanza ha violato il riparto di potestà riservate all'Autorità amministrativa, in quanto nella specie si è invece al cospetto di un mero interesse di fatto del detenuto, non tutelabile nelle forme e nei modi dell'art. 35 bis O.P. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

1.1. La questione da esaminare è quella dei limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strumenti tecnologici quali i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici, limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

Tale questione è già stata affrontata da questa Corte che, in recenti decisioni (Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Viscido), in questa sede interamente condivise, ne ha approfondito gli snodi problematici.

1.2. Il primo limite attiene - come osservato nelle citate pronunce - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come rileva l'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario.

Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storica- mente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerando che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto.

E, tuttavia, se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, questa soluzione non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.

L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Ammini- strazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.

1.3. Ciò introduce il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possono spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a negare detto consenso.

L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurario, volte a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento.

In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore di CD musicali da parte della direzione d'istituto deve però assicurare la piena salvaguardia di pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, al fine di introdurre in istituto contenuti illeciti: di qui la necessità di assoggettarli a adeguate verifiche preventive come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti.

La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che sono alla base di quel regime.

Il contrassegno Siae, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e sul relativo dispositivo di lettura.

2. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali e di detenzione del relativo supporto non sarebbe proficuo a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza appare un'affermazione perentoria non calibrata sulla verifica della concreta situazione di fatto.

Invero, l'impugnata ordinanza - secondo cui le esigenze di sicurezza sarebbero soddisfatte attraverso l'acquisto di CD musicali, provvisti di marchio Siae e sigillati, solo ed esclusivamente tramite impresa di mantenimento - non accompagnata da un chiaro riferimento a un accertamento della situazione dell'istituto penitenziario, opera un apprezzamento astratto che rischia di vincolare la direzione del carcere a una prestazione, inesigibile, di adempimenti non individuati nella loro concretezza.

Ciò in quanto la possibilità, sul piano tecnico, di procedere alla messa in sicurezza dei dispositivi di lettura dei dischi al fine di evitare manomissioni, costituisce solo uno degli aspetti che il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare; accanto all'astratta possibilità di un siffatto intervento, ne va poi apprezzata la diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative.

3. Consegue a tali osservazioni la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministra- zione penitenziaria, quanto agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo.

Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - D.A.P. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il diniego dell'Amministra- zione penitenziaria, alla quale il detenuto aveva chiesto di essere autorizzato all'acquisto di CD musicali e del relativo lettore. A seguito del reclamo del detenuto, il Magistrato di sorveglianza aveva ordinato alla direzione del carcere di consentire l'acquisto di detti beni, solo ed esclusivamente tramite impresa di mantenimento, ritenendo che l'ascolto di musica sia espressione di un diritto fondamentale attinente allo svolgimento di attività culturali costituenti manife- stazione della personalità, peraltro anche funzionale al trattamento penitenziario. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la violazione o erronea applicazione degli artt. 35 bis, 41 bis, 69 0.P., degli artt. 14 e 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nonché l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato, ai sensi dell'art. 606, lett. a) e b), cod. proc. pen. Nel ricostruire il quadro normativo primario e regolamentare che regola la materia in esame, il Ministero ricorrente ha rilevato che l'interesse all'ascolto della musica da parte di tutti i detenuti è disciplinato dall'art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000, a mente del quale «ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale». Quanto all'uso di ulteriori strumenti tecnologici, lo stesso art. 40 stabilisce che «il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio»; e l'art. 14.1 della circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato, equiparerebbe a tale utilizzo l'esame del materiale giudiziario, quando troppo voluminoso per essere esaminato in formato cartaceo. Da tale ricostruzione emerge che nessuna specifica disposizione è stata violata dall'[OSCURATO:PERSONA] nel rifiutare l'acquisto di CD musicali, essendo l'interesse del detenuto, in qualsiasi regime, all'ascolto di musica già garantito dalla fruizione del mezzo televisivo, presente in ogni camera detentiva, nonché dalla facoltà di dotarsi di un apparecchio radio di dimensioni contenute, onde impedire che possa tramutarsi in un contenitore ove occultare oggetti vietati. Il ricorso a strumenti tecnologici ulteriori, come personal computer et similia, per eventuali esigenze di lavoro e studio richiede l'autorizzazione della direzione dell'istituto. Teorizzando la lesione di un diritto soggettivo attinente allo svolgimento di attività culturali costituenti manifestazione della personalità, l'impugnata ordinanza ha violato il riparto di potestà riservate all'Autorità amministrativa, in quanto nella specie si è invece al cospetto di un mero interesse di fatto del detenuto, non tutelabile nelle forme e nei modi dell'art. 35 bis O.P. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 1.1. La questione da esaminare è quella dei limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strumenti tecnologici quali i compact disk (CD), al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici, limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Tale questione è già stata affrontata da questa Corte che, in recenti decisioni (Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Viscido), in questa sede interamente condivise, ne ha approfondito gli snodi problematici. 1.2. Il primo limite attiene - come osservato nelle citate pronunce - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come rileva l'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storica- mente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche considerando che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, questa soluzione non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Ammini- strazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. 1.3. Ciò introduce il secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possono spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a negare detto consenso. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurario, volte a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore di CD musicali da parte della direzione d'istituto deve però assicurare la piena salvaguardia di pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, al fine di introdurre in istituto contenuti illeciti: di qui la necessità di assoggettarli a adeguate verifiche preventive come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che sono alla base di quel regime. Il contrassegno Siae, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e sul relativo dispositivo di lettura. 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali e di detenzione del relativo supporto non sarebbe proficuo a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza appare un'affermazione perentoria non calibrata sulla verifica della concreta situazione di fatto. Invero, l'impugnata ordinanza - secondo cui le esigenze di sicurezza sarebbero soddisfatte attraverso l'acquisto di CD musicali, provvisti di marchio Siae e sigillati, solo ed esclusivamente tramite impresa di mantenimento - non accompagnata da un chiaro riferimento a un accertamento della situazione dell'istituto penitenziario, opera un apprezzamento astratto che rischia di vincolare la direzione del carcere a una prestazione, inesigibile, di adempimenti non individuati nella loro concretezza. Ciò in quanto la possibilità, sul piano tecnico, di procedere alla messa in sicurezza dei dispositivi di lettura dei dischi al fine di evitare manomissioni, costituisce solo uno degli aspetti che il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare; accanto all'astratta possibilità di un siffatto intervento, ne va poi apprezzata la diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative. 3. Consegue a tali osservazioni la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministra- zione penitenziaria, quanto agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorv
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