CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 23602/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28205/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Genova, Via G.T. Ivrea 16/4. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente p.t.. [OSCURATO:PERSONA] GEOMETRI E [OSCURATO:PERSONA], in persona Presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA] DIGENOVA. –INTIMATI– avverso la decisione del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati n. 51/2022, pubblicata in data 21.9.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione n. 51/2022 il Consiglio nazionale dei Geometri ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera del Consiglio di disciplina del Collegio dei Geom e tri di Genova con cui è stata disposta a carico del ricorrente la sospensione Oggetto: disciplinare professionisti per un mese dall’esercizio della professione, per l’inosservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale ed il mancato conseguimento dei crediti formativiper il periodo 2015-2017. Il Consiglio ha ritenuto superata la domanda di sospensione del provvedimento, avendo definito la causa nel merito, e ha reputato inammissibili le doglianzecon cui erano state dedotti vizi formali del provvedimento, ed invocatala forza maggiore per carenza di mezzi economici per sostenere i corsi di aggiornamento. Il Consiglio ha evidenziato che l’interessato non aveva indicato le norme violate e che la condotta sanzionata prescinde dalle condizioni soggettive dell’incolpato. Ha negato che il C onsiglio di disciplina potesse rimodulare la sanzione non avendo la parte indicato le ragioni dell’iniquità della misura, sostenendo chel’immediata esecutività del provvedimento dipendeva dalla comunicazion e al sanzionato e non dall’inoppugnabilità del provvedimento. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] d ei Geometri e dei [OSCURATO:PERSONA] di Genova, il Consiglio di Disciplina del Collegio dei geometri di Genova eil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d i Genova sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., per non aver il Consiglio nazionale pronunciato sulla sospensiva urgente della misura, benché dalla proposizione del ricorso alla prima udienza di discussione fossero trascorsi quasi due anni. Il motivo è infondato. Come ha osservato il Consiglio nazionale, il provvedimento d i sospensione è immediatamente efficace una volta comunicato al destinatario, per cui deve escludersi che il ricorrente risultato soccombente abbia ragione di dolersi della mancata pronuncia sull’istanza di sospensiva, omissione che non inficia la decisione finale sul ricorso (Cass. 38553/1977; Cass. 1440/2000; Cass.9868/2005). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 n. 4 e 111 Cost., per aver il Consiglio dichiarato inamm issibili i motivi di impugnazione per mancata indicazione delle norme violate, avendo il ricorrente specificamente dedotto le ragioni di carattere finanziario che avevano impedito la frequentazione dei costi di formazione per la forte contrazione dei redditi e la mancanza di mezzi finanziari, con esplicito riferimento alla forza maggiore quale causa esimente da responsabilità disciplinare. Il motivo è fondato. Erroneamente la sentenza ha ritenuto indispensabile – a pena di inammissibilità – che il ricorrente indicasse le norme violate dall’organo di disciplina, pur avendo egli chiaramente dedotto di non aver i mezzi economici per frequentare i corsi di aggiornamento a causa del forte ridimensionamento dell’attività professionale e l’indisponibilità di mezzi economici, essendo esplicito il riferimento alla forza maggiore quale esimente anche in materia di sanzioni amministrative e disciplinari, e perciò specifico il motivo di opposizione, impregiudicata la fondatezza – nel caso in discussione -delle deduzioni difensive dell’interessato. In definitiva il ricorsoenunciava con chiarezza le ragioni di doglianza, così da porre l’organo di disciplina in condizione di pronunciarsi nel merito. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 n. 4 e 111 Cost., sostenendo che, contrariamentea quanto sostenuto dal Consiglionazionale, il giudizio di impugnazione non si risolve in un controllo formale di legittimità della sanzione, ma consenteanche di rideterminare il quantum della sanzione. Il motivo è inammissibile poiché attinge un’ argomentazione meramente rafforzativa, diretta peraltro a sostenere non che il Consiglio non possa, in generale, modificare il qu a ntum della sanzione, ma che tale preclusione sussiste ove l’impugn a zion e non si fondi su deduzioni specifiche, corredate dall’indicazion e delle norme violate. 4. Il quarto motivodeduce la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 n. 4 e 24 e 111 Cost. Lamenta il ricorrente di non aver ricevuto la comunicazione di avviodel procedimento e della data dell’audizione o della seduta per la discussionedinanzi al Collegio provinciale. Il quarto motivo è inammissibile,poiché deduce una questione non oggetto di esame da parte del Consiglio nazionale e che, essendo pertinente ad una causa di nullità del provvedimento sanzionatorio, andava dedotta come motivo di impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale, mentre il ricorso non chiarisce se e quando sia stata proposta, in violazione dell’art. 366 c.p.c., non potendo essere sollevata ed esaminata direttamente in cassazione. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure. La decisione è cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa al Consiglio nazionale dei geometri , in diversa composizione , anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la decisione impugnata e rimette le parti dinanzi all Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati, in diversa composizione, acne per la regolazionedelle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S