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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 08694/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27202/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 1894 /20 22 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 5settembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che in forza di decreto ingiuntivo reso ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] promosse in danno di [OSCURATO:PERSONA] procedura di espropriazione forzata presso terzi nei confronti, quali terzi pignorati, del Fondo pensione agenti professionistidi assicurazione, dell’I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 27202/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Cassa rurale Valsugana e Tesino – banca di credito cooperativo –società cooperativa; l’esecutato dispiegò opposizione all’esecuzione, contestando, in estrema sintesi, la sussistenza di un valido titolo esecutivo e la qualità di creditore in capo al procedente; l’opposizione è stata disattesain prime cure dall’adito Tribunale di Vicenza, pronuncia confermata dalla decisione in epigrafe indicata; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; ambedue le parti depositano memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con il primo motivo, parte ricorrente rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per la pretermissione in giudizio dei terzi pignorati, litisconsorti necessari; il motivo è fondato; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; r.g. n. 27202/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 18/10/2023, n. 28925; Cass. 10/11/2023, n. 31391)va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione all’esecuzione in seno ad un’espropriazione presso terzi -non hanno ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) i terzipignorati (specificamente indicati nel ricorso introduttivo), ovvero Fondo pensione agenti professionisti di assicurazione, I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] e Cassa rurale Valsugana e Tesino –banca di credito cooperativo – soc. coop., altresì non evocat i nel presente giudizio di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); ad una diversa conclusione non conduce -come invece opina parte controricorrente -il principio della durata ragionevole del processo, tale da evitare soluzioni di ostacolo ad una sollecita definizione della lite; come già chiarito da questa Corte, infatti, le esigenze che possono giustificare la (comunque eccezionale) superfluità di una integrazione (o regolarizzazione) del contraddittorio si configurano infatti soltanto nel processo di cassazione, dacché: (i) il difetto di contraddittorio già verificatosi nei precedenti gradi di giudizio ha determinato la nullità di tutte le attività processuali ivi svolte e della sentenza che li ha definiti, r.g. n. 27202/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in nessun caso inidonea a passare in giudicato; (ii) la possibilità di prescindere dalla integrità del contraddittorio è concepibile unicamente nella fase o nel grado che determina definitivamente l’esito del giudizio (in tal senso, Cass. 25/07/2022, n. 23129); l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il vaglio degli ulteriori, tutti afferenti al merito della controversia; la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsortiindefettibili - con rinvio al Tribunale di Vicenza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vicenza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27202/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 1894 /20 22 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 5settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che in forza di decreto ingiuntivo reso ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] promosse in danno di [OSCURATO:PERSONA] procedura di espropriazione forzata presso terzi nei confronti, quali terzi pignorati, del Fondo pensione agenti professionistidi assicurazione, dell’I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 27202/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Cassa rurale Valsugana e Tesino – banca di credito cooperativo –società cooperativa; l’esecutato dispiegò opposizione all’esecuzione, contestando, in estrema sintesi, la sussistenza di un valido titolo esecutivo e la qualità di creditore in capo al procedente; l’opposizione è stata disattesain prime cure dall’adito Tribunale di Vicenza, pronuncia confermata dalla decisione in epigrafe indicata; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; ambedue le parti depositano memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con il primo motivo, parte ricorrente rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per la pretermissione in giudizio dei terzi pignorati, litisconsorti necessari; il motivo è fondato; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; r.g. n. 27202/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 18/10/2023, n. 28925; Cass. 10/11/2023, n. 31391)va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione all’esecuzione in seno ad un’espropriazione presso terzi -non hanno ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) i terzipignorati (specificamente indicati nel ricorso introduttivo), ovvero Fondo pensione agenti professionisti di assicurazione, I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] e Cassa rurale Valsugana e Tesino –banca di credito cooperativo – soc. coop., altresì non evocat i nel presente giudizio di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); ad una diversa conclusione non conduce -come invece opina parte controricorrente -il principio della durata ragionevole del processo, tale da evitare soluzioni di ostacolo ad una sollecita definizione della lite; come già chiarito da questa Corte, infatti, le esigenze che possono giustificare la (comunque eccezionale) superfluità di una integrazione (o regolarizzazione) del contraddittorio si configurano infatti soltanto nel processo di cassazione, dacché: (i) il difetto di contraddittorio già verificatosi nei precedenti gradi di giudizio ha determinato la nullità di tutte le attività processuali ivi svolte e della sentenza che li ha definiti, r.g. n. 27202/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in nessun caso inidonea a passare in giudicato; (ii) la possibilità di prescindere dalla integrità del contraddittorio è concepibile unicamente nella fase o nel grado che determina definitivamente l’esito del giudizio (in tal senso, Cass. 25/07/2022, n. 23129); l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il vaglio degli ulteriori, tutti afferenti al merito della controversia; la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsortiindefettibili - con rinvio al Tribunale di Vicenza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vicenza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitti
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