CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 16949/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Trento avverso la sentenza 17/05/2023 della Corte di appello di Trento. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili; udito il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Trento confermava la sentenza pronunciata in data 9 giugno 2020 dal Tribunale di Trento, che aveva i condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile, in ordine al delitto di calunnia, per avere affermato in occasione della denuncia sporta in data 4 ottobre 2016 che, contrariamente a quanto risultava dal testamento pubblico del padre (deceduto nelle more), il notaio Ronnoli non si era recato il 13 marzo 2015, alle ore 8,20, presso l'abitazione del de cuius, per ricevere la firma e redigere l'atto, di tal che la firma era solo apparentemente di [OSCURATO:PERSONA]. Da detta denuncia traeva origine un procedimento penale nei confronti del notaio, concluso con ordinanza di archiviazione, a seguito della opposizione della denunciante. La Corte, premesso che alla luce degli elementi probatori già in atti non appariva necessario procedere alla richiesta di parziale rinnovazione istruttoria consistente nella acquisizione di produzioni documentali, riteneva accertata la responsabilità dell'imputata, anche con riguardo all'elemento soggettivo che la difesa assumeva essere carente. La Corte escludeva che le dichiarazioni rese dall'imputata potessero muovere da ragioni fondate o anche soltanto "serie" per essere convinta della falsità del testamento, quantomeno in riferimento alla presenza del notaio e al suo accesso alla casa del testatore nel tempo indicato. La presenza del notaio presso l'abitazione di Mengon il 13 marzo 2015 nella fascia oraria 8-8,30 era infatti confermata dalle dichiarazioni dei testi Violi, Caracristi e Battaiola, oltre che dallo stesso professionista, nonché indirettamente dai testi Giacoma e [OSCURATO:PERSONA]. Viceversa, la Corte dubitava della asserita presenza dell'imputata nel vigneto attiguo all'abitazione; ella aveva infatti riferito di essere stata intenta a lavorare insieme a tale Genoesi, che tuttavia l'aveva smentita sul punto, allorché aveva riferito di non essere stata presente in Trentino nel mese di marzo 2015. Inconferenti erano ritenute anche le dichiarazioni del coniuge Tomasi, sia perché riferiva quanto appreso dalla moglie, sia perché anch'egli aveva indicato come presente la Genoesi. Dalla CTU disposta nell'ambito del procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la falsità del testamento pubblico del padre (documentazione depositata dalla parte civile) si evinceva che la firma sul testamento, con elevato grado di certezza, era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. L'imputata era quindi perfettamente consapevole delle conseguenze penali che sarebbero scaturite dalla condotta posta in essere. La Corte, in considerazione della natura, entità e modalità di esecuzione dei fatti, riteneva l'entità della pena, come determinata dal primo giudice, conforme ed adeguata ai fatti anche con riferimento alla negata applicazione delle attenuanti generiche, confermando altresì le statuizioni civili della sentenza impugnata.2. Il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando: 2.1. la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, dal momento che l'esame avrebbe dovuto concentrarsi non sulle dichiarazioni dei testi, estranei alla vicenda, quanto sulla base del contesto storico e fattuale in cui la ricorrente aveva elaborato il fatto, per poi convincersi sulla base della propria percezione della effettiva falsità del testamento; l'imputata aveva infatti riferito di non avere visto giungere il notaio alle 8.20, con ciò evidenziandosi non una volontà generale di escludere la presenza del medesimo presso l'abitazione paterna il 13 maggio 2015, quanto un'affermazione precisa circa l'assenza in un determinato orario; rimarcava in tal senso che, al fine di provare la sussistenza del dolo, non è sufficiente la falsità della denuncia, occorrendo la dimostrazione che il denunciante abbia avuto certezza dell'innocenza del denunciato, giacché il mero errore o il semplice dubbio sulla colpevolezza esclude la presenza dell'elemento soggettivo. 2.2. la violazione di legge e il vizio motivazionale con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte non ha adeguatamente valutato il lasso temporale che separa il fatto-reato in esame dal precedente per furto, citato dai giudici di appello e ha, viceversa, enfatizzato la condotta processuale negativa, là dove a seguito di una richiesta di legittimo impedimento la visita fiscale ne avrebbe invalidato i presupposti, pur senza prendere alcun provvedimento nei confronti del sanitario che aveva attestato la condizione psico-fisica della donna. Vanno invece positivamente valutati la partecipazione processuale attiva e la volontà di sottoporsi all'esame. Il difensore dell'imputata depositava in data 8 marzo 2024 "motivi aggiunti", con i quali ribadiva le doglianze espresse in materia di elemento soggettivo, sottolineando che l'imputata non era consapevole dell'innocenza del notaio "bensì nutriva, quantomeno, un fondato sospetto che il testamento che l'ha esclusa da parte dell'asse ereditario del defunto padre, non corrispondesse effettivamente alle volontà di questi". Aveva ritenuto che l'atto testamentario potesse essere il risultato di una o più azioni delittuose poste in essere con il concorso della madre, tanto da ritenere apocrifa la firma del genitore, avendone riscontrato l'evidente differenza con quella che ricordava. In tal senso evidenzia che il dolo della calunnia non può consistere nel dolo eventuale. 3. La parte civile ha depositato note scritte in data 19 marzo 2024, con le quali insiste per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, siccome proposto per motivi meramente fattuali non consentiti in sede di legittimità e per taluni versi aspecifico oltre che manifestamente infondato, a fronte del ricco e puntuale apparato argomentativo della motivazione della decisione impugnata. Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza della persona accusata può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 46205, del 06/11/2009, Demattè, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846, del 10/06/2009, Giglio, Rv. 244421). Nel caso in esame, in ordine alle ragioni per le quali si è affermato che nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] fossero ravvisabili sia l'elemento oggettivo che il dolo della calunnia, inteso come consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato, la Corte d'appello, con solido ancoraggio alle informazioni probatorie conseguite e con considerazioni scevre da illogicità manifesta in fatto e corrette in linea di diritto, ha argomentato in ordine: - sia alla sicura affidabilità delle persone dei dichiaranti; - sia alla chiarezza e alla coerenza delle rispettive deposizioni testimoniali; - sia al loro reciproco riscontro; - sia alla dubbia credibilità della versione dei fatti resa da [OSCURATO:PERSONA] quanto alla presenza nel vigneto adiacente l'abitazione del padre. I giudici di appello hanno altresì rimarcato che non ha rilievo l'affermazione dell'imputata (ribadita con i motivi di ricorso) secondo cui la denuncia riguarderebbe solo la precisa determinazione dell'orario, giacché non sarebbe ragionevole muovere un'accusa di falso a un notaio unicamente sulla base di una differenza trascurabile tra quanto riportato nell'atto (ore 8.52) e quanto risultante alla denunciante, essendo il significato ben più ampio e riguardante l'intera condotta del professionista (ossia se si fosse o meno recato presso l'abitazione di Mengon per raccogliere la sottoscrizione). Di talché la ricorrente, nella sostanza, sollecita sul punto una rilettura di merito delle emergenze processuali in un senso diverso e ritenuto a sé più favorevole, che viceversa non è consentita in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata. 3. Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità neppure il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche. La ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La concessione di dette circostanze presuppone, inoltre, l'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie, la Corte di merito ha spiegato di non ritenere la ricorrente meritevole delle invocate attenuanti non essendo emersi elementi positivi di valutazione che inducano a riconoscerle. Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le generiche censure della ricorrente non valgono a scalfire. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. L'imputata va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi