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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19395/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e procedere alla rideterminazione della pena previa esclusione dell'aumento di pena applicato per la recidiva, dichiarando nel resto l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di gravame e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 20 marzo 2025, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per avere, nellaqualità di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], distratto la somma di 85.000 euro a favore della società di consulenza [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione a prestazioni professionali apparenti e funzionali alla successiva distrazione del ramo di azienda ad altra società appositamente costituita, nonché della cessione di tale ramo d'azienda.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di censura.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato in relazione a condotte che non coinciderebbero temporalmente con quelle contestate nel capo di imputazione e ritenute dal giudice di primo grado poste in essere tra il novembre/dicembre 2012 e il 29 giugno 2013, ampliandola a fatti successivi.

La condotta incriminata, consistente nell'attribuire alla società [OSCURATO:PERSONA] srl l'incarico per la valutazione del ramo di azienda, in quanto prodromica alla successiva cessione dello stesso, sarebbe stata in linea con quanto già previsto dal business plan ideato nel 2011 dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, inoltre, ritiene lo [OSCURATO:PERSONA] responsabile della cessione del ramo d'azienda, la quale sarebbe intervenuta I'll luglio 2013, e perciò dopo il termine dell'incarico dal medesimo svolto nella società fallita.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'elemento oggettivo del reato e vizio di motivazione rispetto ai risultati delle intercettazioni e dell'istruttoria dibattimentale.

I giudici dell'appello, a differenza di quanto affermato in primo grado, avrebbero ritenuto il ricorrente amministratore di fatto della fallita con un ruolo determinante nell'ideazione ed esecuzione delle condotte distrattive.

A tale conclusione la sentenza impugnata sarebbe pervenuta attraverso una valutazione distorta delle molteplici intercettazioni intercorse tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergevano cointeressenze dei primi due in relazione alla cessione del ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] e l'interesse specifico di [OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto affermato in primo grado); non risultava invece alcuna partecipazione a tali conversazioni del ricorrente.

Tale dato, segnalato con i motivi di appello, era stato del tutto pretermesso dalla Corte territoriale la quale sarebbe incorsa in un travisamento del fatto, e avrebbe omesso di motivare su prove decisive.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della individuazione dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, senza nulla dire in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dalla L 2 ,norma incriminatrice e senza tener conto delle doglianze difensive.

Essa avrebbe configurato in capo al ricorrente una sorta di responsabilità di posizione per aver egli partecipato, in quanto socio, all'assemblea in cui veniva deliberato il conferimento dell'incarico alla società [OSCURATO:PERSONA] per la consulenza in ordine al valore della cessione del ramo di azienda, senza tener conto che [OSCURATO:PERSONA] era socio di minoranza.

Inoltre, avrebbe trascurato di considerare che egli non svolgeva alcun ruolo attivo nella individuazione delle strategie di impresa.

2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante entità.

Il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado aveva affermato la sua responsabilità unicamente con riferimento alla distrazione connessa alla valutazione del ramo di azienda contestata al capo B1), senza fare riferimento alle ulteriori condotte distrattive dell'intero patrimonio aziendale di cui al capo B2), sicché l'entità della diminuzione patrimoniale a lui imputabile era limitata alla somma di euro 85.000 per la consulenza concernente la stima del valore del ramo d'azienda.

Tale distrazione non avrebbe provocato alla massa attiva un danno rilevante.

La Corte territoriale, invece, nel ritenere sussistente l'aggravante, aveva invece esteso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche all'ipotesi del capo B2) e cioè a fatti avvenuti a partire dal luglio 2013, in un periodo successivo a quello contestato al medesimo.

2.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 106, secondo comma, cod. pen. e 460, comma 5, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva semplice.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato a tal fine la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale esecutivo il 2 marzo 2013, omettendo di considerare che il reato oggetto di tale condanna doveva considerarsi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., unitamente agli effetti penali dello stesso, non essendo nel quinquennio successivo intervenuta alcuna condanna passata in giudicato a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

La sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni della mancata applicazione della pena nel minimo edittale richiesta con l'impugnazione, limitandosi a ritenere congrua la pena irrogata.

Neppure avrebbe motivato sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e procedere alla 3rideterminazione della pena previa esclusione dell'aumento di pena applicato per la recidiva, dichiarando nel resto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo e il secondo motivo, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono infondati.

2.1. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez.

U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez.

U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 -01).

Ne consegue che l'indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551/2010, cit.).

Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato, invece, quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (ex plurimis Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Amirante, Rv. 288246 — 01; Sez. 3, n. 7146 del 4/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01; Sez. 6, n. 899 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Isolan, Rv. 261925 - 01; Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012 - dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 - 01).

Si è, altresì, specificato che la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa (Sez. 4, n. 35897 del 22/10/2025, Graffagnino, Rv. 288790 - 01), non invece allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente 4esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159 - 02).

2.2. Nel caso in esame assume rilievo determinante la circostanza che nel capo di imputazione sono specificamente descritte le condotte contestate al ricorrente, individuate: B1) nell'aver partecipato, in qualità di socio e amministratore di fatto della fallita, alla distrazione della somma di 85.000 euro, mediante il conferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] srl di una perizia per la determinazione del valore del ramo di azienda da cedere, trattandosi di prestazioni apparenti e funzionali alla successiva distrazione del principale asset della società fallita ad altra società appositamente costituita; B2) nella cessione del ramo di azienda, avvenuto con atto 11 luglio 2013 per un corrispettivo che, non solo era inferiore al reale valore, ma che neppure veniva corrisposto.

I fatti contestati erano pertanto ben noti all'imputato il quale, infatti, ha potuto adeguatamente difendersi in giudizio; né, d'altra parte, lo stesso ha in alcun modo specificato quale sarebbe stata la lesione in concreto subita.

2.3. La Corte territoriale con motivazione ampia e accurata ha dato conto degli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle condotte distrattive evidenziando che: - dal 6 dicembre 2012 l'imputato era divenuto socio della [OSCURATO:PERSONA], possedendo il 40% delle quote fino al 24 giugno 2013; da tale data e fino al fallimento possedendo il 20% delle quote; - nel maggio 2013, veniva conferito alla società [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di predisporre la perizia per la determinazione del valore del ramo di azienda da cedere, corrispondendo per tale incarico un compenso pari a 85.000 euro, ritenuto incongruo a fronte dell'attività effettivamente svolta; - Il 29 giugno del 2013 l'assemblea dei soci, composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nominava [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] e deliberava di procedere alla stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

Il contratto veniva poi stipulato 1'11 luglio 2013.

Dunque, sulla base di tali elementi i giudici del merito evidenziano che [OSCURATO:PERSONA] era socio della fallita in epoca antecedente al conferimento della perizia e fino al fallimento della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i giudici del merito hanno ritenuto provato l'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di poteri di fatto nella gestione della società sia nel periodo in cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], sia in quello successivo in cui era stato nominato [OSCURATO:PERSONA], essendo egli stato il promotore dell'ingresso di costui nella società e nel conferimento al medesimo del ruolo di amministratore unico.

Si è altresì ritenuto 5che il ricorrente ha avallato il conferimento dell'incarico di perizia alla [OSCURATO:PERSONA], realizzando in tal modo la distrazione della somma di 85.000 euro; ha partecipato all'assemblea del 29 giugno 2013 che ha deliberato la cessione del ramo d'azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA], spogliando la fallita del suo asset principale; ha altresì partecipato alla direzione dell'impresa, anche occupandosi dei rapporti commerciali, nonché dei rapporti con i dipendenti della fallita.

Il richiamo, operato dalla difesa, al "business plan" del 2011 per sostenere che le condotte incriminate erano già state previste in tale documento è inconsistente, posto che il medesimo conteneva un generico riferimento al disinvestimento di parte delle immobilizzazioni divenute superflue, ma certamente non dettagliava il contenuto e i termini né del conferimento della perizia, né della cessione del ramo d'azienda per come concretamente realizzati.

Quanto al richiamo operato dalla difesa alle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali mai sarebbe stato fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA], anche volendosi prescindere dalla genericità della censura, la quale si limita a richiamare spezzoni di conversazioni decontestualizzate, esse sono state superate dalla complessiva ricostruzione operata dalla Corte territoriale in ordine al ruolo in concreto tenuto da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle condotte distrattive.

3. Il terzo motivo, concernente l'elemento soggettivo del reato, è infondato.

3.1. In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo - che secondo il ricorrente nella specie difetterebbe -, occorre richiamare l'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ribadito dalle Sezioni unite, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Si è inoltre precisato che tale consapevole volontà e di quella di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori deve essere desunta da tutti gli elementi che caratterizzano la condotta dell'imputato, «valorizzando "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e alla relativa proiezione soggettiva, ossia all'accertamento, in capo all'agente, della consapevolezza e della volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01, in motivazione).

Si è precisato che tali indici di fraudolenza sono rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e 6finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.

3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ravvisato tali indici di fraudolenza nel ruolo preminente rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società, nonché nella ideazione delle condotte distrattive e nella partecipazione alla loro esecuzione.

Ha al riguardo evidenziato come la connessione tra il conferimento dell'incarico di perizia e la successiva distrazione dei beni aziendali fosse comprovata sia dalla successione temporale delle condotte, sia dalla sproporzione del valore di stima dei beni rispetto al valore reale, sia dalla circostanza che il socio di maggioranza della società cessionaria del ramo d'azienda, la [OSCURATO:SOCIETA], aveva acquisito le quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] e ne era divenuto amministratore in concomitanza con il conferimento alla medesima società dell'incarico di consulenza da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ravvisato nelle condotte poste in essere dal ricorrente la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato.

4. Il quarto motivo, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è infondato.

Ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., la giurisprudenza di legittimità afferma che l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 - 01; Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rubes, Rv. 286675 - 01).

I giudici di entrambi i gradi di merito hanno ritenuto, in modo del tutto logico e coerente con le risultanze dibattimentali, di rilevante gravità il danno arrecato ai creditori dalla complessiva operazione illecita posta in essere anche dal ricorrente, il quale con la propria condotta aveva contribuito non solo alla distrazione della somma di 85.000,00 euro, ma soprattutto alla distrazione dell'intero patrimonio 7aziendale della [OSCURATO:PERSONA] srl, trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA] senza corresponsione di alcun corrispettivo.

5. Il quinto motivo, concernente la recidiva, è fondato.

La Corte territoriale, confermando sul punto la decisione di primo grado, ha riconosciuto la recidiva semplice, valorizzando il fatto che l'imputato in data antecedente al reato per cui si procede aveva riportato una condanna con decreto penale, rispetto alla quale non era intervenuta declaratoria di estinzione ai sensi degli artt. 460 e 676 cod. proc. pen. 5.1.

L'art. 460, comma 5, del codice di rito (nel testo vigente all'epoca dei fatti e del quale si deve fare applicazione, alla luce della natura sostanziale della previsione) stabilisce che il reato è estinto, se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

Tale previsione avrebbe imposto alla Corte territoriale di valutare l'estinzione del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) oggetto di decreto penale di condanna, tenuto conto del principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di decreto penale di condanna, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 5, n. 16431 del 21/03/2025, Palermo, Rv. 287865 —

01. Analogo principio è stato affermato anche in tema di patteggiamento da Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Micillo, Rv. 254742 — 01; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119 — 01; Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 01).

L'estinzione opera ipso iure e non richiede neppure una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 263503).

5.2. Ne consegue che erroneamente la Corte territoriale ha tenuto conto, ai fini della applicazione della recidiva, dell'intervenuta estinzione del reato oggetto del decreto penale di condanna, sicché la sentenza deve essere annullata sul punto.

6. Manifestamente infondato è il sesto motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della pena.

6.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo di valorizzare i connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado 8di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena.

Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi positivi, intendendo per tali quelli che depongono per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 cod. pen.

Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694).

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Il mancato riconoscimento di tale attenuazione deve ritenersi adeguatamente motivato alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta ad ottenere le attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (ex plurimis Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694).

6.2. Nella specie, la Corte territoriale ha implicitamente confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado, che aveva escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dell'intensità del dolo, evidenziato dalla pianificazione della condotta e dalla spregiudicatezza delle modalità comnnissive.

Tali elementi, espressamente richiamati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, unitamente al comportamento successivo tenuto dall'imputato, il quale anche dopo i fatti oggetto del giudizio ha riportato ulteriori condanne, sono stati ritenuti idonei a confermare altresì la dosimetria della pena.

La sentenza impugnata, richiamando elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali le modalità della condotta e la sua gravità, ha senz'altro adempiuto all'obbligo di motivazione richiesto anche con riguardo alla determinazione della misura della pena.

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice del merito esercita al riguardo la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di 9ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

La sentenza impugnata ha pertanto adeguatamente e ragionevolmente adempiuto all'obbligo motivazionale richiesto.

7. In conclusione, la gravata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta recidiva, il cui aumento, pari a sei mesi di reclusione, deve essere eliminato.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e procedere alla rideterminazione della pena previa esclusione dell'aumento di pena applicato per la recidiva, dichiarando nel resto l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di gravame e chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 20 marzo 2025, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per avere, nellaqualità di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], distratto la somma di 85.000 euro a favore della società di consulenza [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione a prestazioni professionali apparenti e funzionali alla successiva distrazione del ramo di azienda ad altra società appositamente costituita, nonché della cessione di tale ramo d'azienda. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato in relazione a condotte che non coinciderebbero temporalmente con quelle contestate nel capo di imputazione e ritenute dal giudice di primo grado poste in essere tra il novembre/dicembre 2012 e il 29 giugno 2013, ampliandola a fatti successivi. La condotta incriminata, consistente nell'attribuire alla società [OSCURATO:PERSONA] srl l'incarico per la valutazione del ramo di azienda, in quanto prodromica alla successiva cessione dello stesso, sarebbe stata in linea con quanto già previsto dal business plan ideato nel 2011 dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, inoltre, ritiene lo [OSCURATO:PERSONA] responsabile della cessione del ramo d'azienda, la quale sarebbe intervenuta I'll luglio 2013, e perciò dopo il termine dell'incarico dal medesimo svolto nella società fallita. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'elemento oggettivo del reato e vizio di motivazione rispetto ai risultati delle intercettazioni e dell'istruttoria dibattimentale. I giudici dell'appello, a differenza di quanto affermato in primo grado, avrebbero ritenuto il ricorrente amministratore di fatto della fallita con un ruolo determinante nell'ideazione ed esecuzione delle condotte distrattive. A tale conclusione la sentenza impugnata sarebbe pervenuta attraverso una valutazione distorta delle molteplici intercettazioni intercorse tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergevano cointeressenze dei primi due in relazione alla cessione del ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] e l'interesse specifico di [OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto affermato in primo grado); non risultava invece alcuna partecipazione a tali conversazioni del ricorrente. Tale dato, segnalato con i motivi di appello, era stato del tutto pretermesso dalla Corte territoriale la quale sarebbe incorsa in un travisamento del fatto, e avrebbe omesso di motivare su prove decisive. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della individuazione dell'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, senza nulla dire in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dalla L 2 ,norma incriminatrice e senza tener conto delle doglianze difensive. Essa avrebbe configurato in capo al ricorrente una sorta di responsabilità di posizione per aver egli partecipato, in quanto socio, all'assemblea in cui veniva deliberato il conferimento dell'incarico alla società [OSCURATO:PERSONA] per la consulenza in ordine al valore della cessione del ramo di azienda, senza tener conto che [OSCURATO:PERSONA] era socio di minoranza. Inoltre, avrebbe trascurato di considerare che egli non svolgeva alcun ruolo attivo nella individuazione delle strategie di impresa. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante entità. Il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado aveva affermato la sua responsabilità unicamente con riferimento alla distrazione connessa alla valutazione del ramo di azienda contestata al capo B1), senza fare riferimento alle ulteriori condotte distrattive dell'intero patrimonio aziendale di cui al capo B2), sicché l'entità della diminuzione patrimoniale a lui imputabile era limitata alla somma di euro 85.000 per la consulenza concernente la stima del valore del ramo d'azienda. Tale distrazione non avrebbe provocato alla massa attiva un danno rilevante. La Corte territoriale, invece, nel ritenere sussistente l'aggravante, aveva invece esteso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche all'ipotesi del capo B2) e cioè a fatti avvenuti a partire dal luglio 2013, in un periodo successivo a quello contestato al medesimo. 2.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 106, secondo comma, cod. pen. e 460, comma 5, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva semplice. La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato a tal fine la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale esecutivo il 2 marzo 2013, omettendo di considerare che il reato oggetto di tale condanna doveva considerarsi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., unitamente agli effetti penali dello stesso, non essendo nel quinquennio successivo intervenuta alcuna condanna passata in giudicato a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni della mancata applicazione della pena nel minimo edittale richiesta con l'impugnazione, limitandosi a ritenere congrua la pena irrogata. Neppure avrebbe motivato sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e procedere alla 3rideterminazione della pena previa esclusione dell'aumento di pena applicato per la recidiva, dichiarando nel resto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo e il secondo motivo, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. 2.1. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 -01). Ne consegue che l'indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551/2010, cit.). Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato, invece, quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (ex plurimis Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Amirante, Rv. 288246 — 01; Sez. 3, n. 7146 del 4/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01; Sez. 6, n. 899 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Isolan, Rv. 261925 - 01; Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012 - dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 - 01). Si è, altresì, specificato che la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa (Sez. 4, n. 35897 del 22/10/2025, Graffagnino, Rv. 288790 - 01), non invece allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente 4esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159 - 02). 2.2. Nel caso in esame assume rilievo determinante la circostanza che nel capo di imputazione sono specificamente descritte le condotte contestate al ricorrente, individuate: B1) nell'aver partecipato, in qualità di socio e amministratore di fatto della fallita, alla distrazione della somma di 85.000 euro, mediante il conferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] srl di una perizia per la determinazione del valore del ramo di azienda da cedere, trattandosi di prestazioni apparenti e funzionali alla successiva distrazione del principale asset della società fallita ad altra società appositamente costituita; B2) nella cessione del ramo di azienda, avvenuto con atto 11 luglio 2013 per un corrispettivo che, non solo era inferiore al reale valore, ma che neppure veniva corrisposto. I fatti contestati erano pertanto ben noti all'imputato il quale, infatti, ha potuto adeguatamente difendersi in giudizio; né, d'altra parte, lo stesso ha in alcun modo specificato quale sarebbe stata la lesione in concreto subita. 2.3. La Corte territoriale con motivazione ampia e accurata ha dato conto degli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle condotte distrattive evidenziando che: - dal 6 dicembre 2012 l'imputato era divenuto socio della [OSCURATO:PERSONA], possedendo il 40% delle quote fino al 24 giugno 2013; da tale data e fino al fallimento possedendo il 20% delle quote; - nel maggio 2013, veniva conferito alla società [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di predisporre la perizia per la determinazione del valore del ramo di azienda da cedere, corrispondendo per tale incarico un compenso pari a 85.000 euro, ritenuto incongruo a fronte dell'attività effettivamente svolta; - Il 29 giugno del 2013 l'assemblea dei soci, composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nominava [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] e deliberava di procedere alla stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Il contratto veniva poi stipulato 1'11 luglio 2013. Dunque, sulla base di tali elementi i giudici del merito evidenziano che [OSCURATO:PERSONA] era socio della fallita in epoca antecedente al conferimento della perizia e fino al fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i giudici del merito hanno ritenuto provato l'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di poteri di fatto nella gestione della società sia nel periodo in cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], sia in quello successivo in cui era stato nominato [OSCURATO:PERSONA], essendo egli stato il promotore dell'ingresso di costui nella società e nel conferimento al medesimo del ruolo di amministratore unico. Si è altresì ritenuto 5che il ricorrente ha avallato il conferimento dell'incarico di perizia alla [OSCURATO:PERSONA], realizzando in tal modo la distrazione della somma di 85.000 euro; ha partecipato all'assemblea del 29 giugno 2013 che ha deliberato la cessione del ramo d'azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA], spogliando la fallita del suo asset principale; ha altresì partecipato alla direzione dell'impresa, anche occupandosi dei rapporti commerciali, nonché dei rapporti con i dipendenti della fallita. Il richiamo, operato dalla difesa, al "business plan" del 2011 per sostenere che le condotte incriminate erano già state previste in tale documento è inconsistente, posto che il medesimo conteneva un generico riferimento al disinvestimento di parte delle immobilizzazioni divenute superflue, ma certamente non dettagliava il contenuto e i termini né del conferimento della perizia, né della cessione del ramo d'azienda per come concretamente realizzati. Quanto al richiamo operato dalla difesa alle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali mai sarebbe stato fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA], anche volendosi prescindere dalla genericità della censura, la quale si limita a richiamare spezzoni di conversazioni decontestualizzate, esse sono state superate dalla complessiva ricostruzione operata dalla Corte territoriale in ordine al ruolo in concreto tenuto da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle condotte distrattive. 3. Il terzo motivo, concernente l'elemento soggettivo del reato, è infondato. 3.1. In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo - che secondo il ricorrente nella specie difetterebbe -, occorre richiamare l'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ribadito dalle Sezioni unite, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Si è inoltre precisato che tale consapevole volontà e di quella di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori deve essere desunta da tutti gli elementi che caratterizzano la condotta dell'imputato, «valorizzando "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e alla relativa proiezione soggettiva, ossia all'accertamento, in capo all'agente, della consapevolezza e della volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01, in motivazione). Si è precisato che tali indici di fraudolenza sono rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e 6finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. 3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ravvisato tali indici di fraudolenza nel ruolo preminente rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società, nonché nella ideazione delle condotte distrattive e nella partecipazione alla loro esecuzione. Ha al riguardo evidenziato come la connessione tra il conferimento dell'incarico di perizia e la successiva distrazione dei beni aziendali fosse comprovata sia dalla successione temporale delle condotte, sia dalla sproporzione del valore di stima dei beni rispetto al valore reale, sia dalla circostanza che il socio di maggioranza della società cessionaria del ramo d'azienda, la [OSCURATO:SOCIETA], aveva acquisito le quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] e ne era divenuto amministratore in concomitanza con il conferimento alla medesima società dell'incarico di consulenza da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ravvisato nelle condotte poste in essere dal ricorrente la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato. 4. Il quarto motivo, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è infondato. Ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., la giurisprudenza di legittimità afferma che l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 - 01; Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rubes, Rv. 286675 - 01). I giudici di entrambi i gradi di merito hanno ritenuto, in modo del tutto logico e coerente con le risultanze dibattimentali, di rilevante gravità il danno arrecato ai creditori dalla complessiva operazione illecita posta in essere anche dal ricorrente, il quale con la propria condotta aveva contribuito non solo alla distrazione della somma di 85.000,00 euro, ma soprattutto alla distrazione dell'intero patrimonio 7aziendale della [OSCURATO:PERSONA] srl, trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA] senza corresponsione di alcun corrispettivo. 5. Il quinto motivo, concernente la recidiva, è fondato. La Corte territoriale, confermando sul punto la decisione di primo grado, ha riconosciuto la recidiva semplice, valorizzando il fatto che l'imputato in data antecedente al reato per cui si procede aveva riportato una condanna con decreto penale, rispetto alla quale non era intervenuta declaratoria di estinzione ai sensi degli artt. 460 e 676 cod. proc. pen. 5.1. L'art. 460, comma 5, del codice di rito (nel testo vigente all'epoca dei fatti e del quale si deve fare applicazione, alla luce della natura sostanziale della previsione) stabilisce che il reato è estinto, se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Tale previsione avrebbe imposto alla Corte territoriale di valutare l'estinzione del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) oggetto di decreto penale di condanna, tenuto conto del principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di decreto penale di condanna, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 5, n. 16431 del 21/03/2025, Palermo, Rv. 287865 — 01. Analogo principio è stato affermato anche in tema di patteggiamento da Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Micillo, Rv. 254742 — 01; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119 — 01; Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 01). L'estinzione opera ipso iure e non richiede neppure una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 263503). 5.2. Ne consegue che erroneamente la Corte territoriale ha tenuto conto, ai fini della applicazione della recidiva, dell'intervenuta estinzione del reato oggetto del decreto penale di condanna, sicché la sentenza deve essere annullata sul punto. 6. Manifestamente infondato è il sesto motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della pena. 6.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo di valorizzare i connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado 8di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi positivi, intendendo per tali quelli che depongono per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 cod. pen. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il mancato riconoscimento di tale attenuazione deve ritenersi adeguatamente motivato alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta ad ottenere le attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (ex plurimis Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694). 6.2. Nella specie, la Corte territoriale ha implicitamente confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado, che aveva escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dell'intensità del dolo, evidenziato dalla pianificazione della condotta e dalla spregiudicatezza delle modalità comnnissive. Tali elementi, espressamente richiamati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, unitamente al comportamento successivo tenuto dall'imputato, il quale anche dopo i fatti oggetto del giudizio ha riportato ulteriori condanne, sono stati ritenuti idonei a confermare altresì la dosimetria della pena. La sentenza impugnata, richiamando elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali le modalità della condotta e la sua gravità, ha senz'altro adempiuto all'obbligo di motivazione richiesto anche con riguardo alla determinazione della misura della pena. Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice del merito esercita al riguardo la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di 9ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). La sentenza impugnata ha pertanto adeguatamente e ragionevolmente adempiuto all'obbligo motivazionale richiesto. 7. In conclusione, la gravata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta recidiva, il cui aumento, pari a sei mesi di reclusione, deve essere eliminato. PQM Annulla s P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 2 8 MAG oggiIL [OSCURATO:PERSONA] rina Belmonte 10
Sentenza Cassazione n. 19395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris