CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2021
Cassazione n. 24342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alla richiesta del Procuratore Generale, insistendo nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino emetteva ordinanza con la quale rigettava l'opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 21 maggio 2021. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che: 1.1.1 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata emessa ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e si era proceduto alla perquisizione presso l'abitazione dell'indagato, presso il ristorante da lui gestito e presso l'abitazione dei suoi genitori; gli ufficiali ed agenti della P.G. avevano emesso due verbali di sequestro, di cui uno nel quale si dava atto che si era proceduto al sequestro ex art. 354 cod.proc.pen. di due barattoli contenenti polvere da sparo e di otto buste contenenti denaro contante per una somma pari ad € 53.100,00, nonostante [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza della perquisizione, avesse rappresentato che il denaro era di sua proprietà; 1.1.2 al verbale di sequestro ex art. 354 cod.proc.pen. non era seguita, nei termini di legge, la convalida da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], per cui il ricorrente aveva provveduto ad avanzare al Pubblico Ministero un'istanza volta a richiedere la restituzione delle cose sequestrate; 1.1.3 Il Pubblico Ministero aveva rigettato l'istanza assumendo che il sequestro non dovesse essere convalidato in quanto effettuato in esecuzione del decreto emesso da lui emesso e che l'art. 354 cod.proc.pen. era stato richiamato indebitamente; 1.1.4 avverso il provvedimento di reiezione il ricorrente aveva proposto opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che era stata rigettata sul presupposto che il sequestro eseguito dalla p.g. sulle somme non fosse da qualificarsi quale sequestro eseguito dalla p.g. ai sensi dell'art. 354 cod.proc.pen. ed in quanto non risultava provata la riconducibilità all'opponente del denaro in sequestro, attesa la risalenza nel tempo dei movimenti di prelievo di denaro in contante rispetto ai fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] ed essendo stato rinvenuto il denaro in luogo nella asserita disponibilità dell'indagato. 1.2 Ciò premesso, il difensore rileva che l'assunto del giudice si poneva in aperta violazione con il disposto degli articoli 354 e 355 cod.proc.pen., atteso che la natura di sequestro eseguito ai sensi dell'art. 354 cod.proc.pen. si evinceva dalla mera lettura del verbale di sequestro e che la diversa qualificazione del sequestro era stata effettuata dal Pubblico Ministero soltanto a seguito dell'istanza di restituzione avanzata dal ricorrente: una qualificazione successiva, quale quella operata nell'ordinanza impugnata, non solo imponeva di superare, in chiara violazione di legge, il dato formale che, lungi dall'essere una mera clausola cl; \ANN.• rappresentava la "garanzia minima" per il destinatario del provvedimento al fine di far valere la lesione dei propri diritti, ma determinava una illegittima vanificazione del potere di valutazione e di iniziativa attribuito alla polizia giudiziaria dall'art. 354 cod.proc.pen.. 1.3 II difensore osserva inoltre che laddove si volesse ritenere che la polizia giudiziaria avesse richiamato impropriamente l'art. 354 cod.proc.pen., la qualificazione del sequestro ritenuto solo successivamente come eseguito in esecuzione del decreto del Pubblico Ministero aveva di fatto neutralizzato ogni possibilità di difesa del ricorrente, il quale da un lato si era vista preclusa la possibilità di proporre riesame reale avverso il provvedimento di convalida ex art. 355 cod.proc.pen. (atteso che il sequestro non era stato convalidato) e dall'altro si era vista preclusa la possibilità di proporre riesame avverso il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero superato irrimediabilmente, nell'ottica del ricorrente e ex lege, dal richiamo da parte della P.G dell'art. 354 cod.proc.pen.: era stata negata al ricorrente la possibilità di proporre riesame reale avverso il sequestro "diversamente qualificato", atteso lo spirare, nelle more, del termine per impugnare. 1.4 II difensore eccepisce che il giudice per le indagini preliminari si era sostituito al Pubblico Ministero espletando per la prima volta quale erano le presunte ragioni che giustificavano l'apprensione del bene di un terzo soggetto; la totale carenza motivazionale del decreto del Pubblico Ministero non poteva ritenersi superata e/o integrata dalle valutazioni effettuate dal giudice che avrebbe dovuto, alla luce del difetto di motivazione, dichiarare la nullità del provvedimento e disporre la restituzione all'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Come correttamente osservato dal giudice per le indagini preliminari, con decreto di perquisizione, il Pubblico Ministero aveva espressamente ravvisato la "necessità di ricercare beni e denaro suscettibili di sequestro preventivo disposto dal Gip" ritenendo il fondato motivo di ritenere che presso i luoghi nella disponibilità dell'indagato fossero detenuti "beni o denaro suscettibili di sequestro preventivo" Pertanto, indipendentemente da quanto affermato dagli agenti di P.G. all'atto del sequestro, lo stesso non era stato eseguito ai sensi dell'art. 354 cod.proc.pen, ma ai sensi dell'art. 253 cod.proc.pen. e quindi non necessitava di alcuna convalida; contro lo stesso era pertanto proponibile istanza di riesame. 1.2 Del tutto infondato è l'ultimo motivo di ricorso, posto che già nel decreto di reiezione di istanza di restituzione di cose sequestrate (e, ancora prima, il decreto di perquisizione) si metteva in evidenza come presso l'abitazione dell'indagato vi potessero essere beni o denaro suscettibili di sequestro e le ragioni del sequestro stesso. — Pertanto, non si può dire di trovarsi di fronte ad una motivazione mancante, e quindi il motivo è inammissibile in quanto in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 605 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro