CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 39101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14 marzo 2022, il Tribunale di Catania, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Catania aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, in relazione all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. L'istanza formulata dalla difesa era motivata in ragione del fatto che, essendo stato l'imputato condannato in appello alla pensa di anni 6 e mesi 8 di reclusione, ed essendo il Quaceci detenuto ininterrottamente dal 30.1.2018, ai sensi dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. doveva ritersi ormai decorso il termine massimo di 4 anni di reclusione. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo non ancora decorso tale termine in ragione dei periodi di sospensione di detto termine. Il Tribunale del riesame, nel confermare tale decisione, riteneva che correttamente il giudice d'appello avesse tenuto conto della sospensione dei termini di custodia cautelare durante la redazione delle sentenze di primo e di secondo grado (rispettivamente 90 giorni), nonché, per tale ultima sentenza, anche del periodo di proroga di ulteriori 90 giorni per la sua stesura, ed altresì dell'intero tempo trascorso per la celebrazione del giudizio d'appello in relazione al qualei termini di durata della misura cautelare erano stati sospesi ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. 2. Avverso tale decisione il difensore del Quaceci ha proposto ricorso per cassazione affidato a due censure. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 304, comma 4, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della specifica doglianza mossa dalla difesa con riguardo alla proroga del termine per il deposito della sentenza d'appello, la quale era stata disposta senza attivare il necessario contraddittorio tra le parti. Si sarebbe infatti provveduto inaudita altera parte, disattendendo lo schema procedimentale previsto dall'art. 305 cod. proc. pen. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 303, commi 2 e 4, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame, nel computare il periodo di sospensione dei termini di durata della misura cautelare, avrebbe ritenuto operante detta sospensione, non già nei soli giorni in cui si era celebrato il giudizio, ma per l'intero intervallo compreso tra la prima e l'ultima udienza del giudizio di appello. Inoltre, si osserva che la sospensione non opera in via automatica ma presuppone un provvedimento che espressamente disponga in tal senso di cui nella specie non si avrebbe contezza. 3. Con requisitoria scritta il PG ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.2. Manifestamente infondata è la prima censura svolta dal ricorrente. L'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, il Presidente del tribunale, per i giudizi di primo grado, o il Presidente della Corte di appello per i giudizi di secondo grado, può prorogare di non oltre 90 giorni il termine per il deposito della stessa. Ai fini della adozione di tale provvedimento non è previsto alcun intervento delle parti interessate, ma unicamente un obbligo di comunicazione al solo Consiglio Superiore della Magistratura. A prescindere dalla natura che si voglia riconoscere a tale provvedimento (amministrativa, ovvero giurisdizionale), ciò che rileva è che per la sua adozione non è prevista la preventiva attivazione di alcun contraddittorio tra le parti. In tal modo non si determina alcuna lesione del diritto al contraddittorio, dal momento che il provvedimento del Presidente dell'ufficio che dispone la proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza, sul punto viene recepito in un provvedimento del giudice del processo suscettibile di controllo giurisdizionale in quanto appellabile con la previsione specifica dell'art. 304 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 50143 del 17/10/2017, Morabito, Rv. 271527 - 01). Proprio per tali ragioni questa Corte ha ritenuto che neppure l'omessa comunicazione del suddetto provvedimento presidenziale costituisce causa di nullità e non incide, pertanto, sull'efficacia della conseguente ordinanza, emessa dal giudice del processo, di sospensione ex art. 304, comma 1, cod. proc. pen., dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della sentenza (Sez. 2, n. 50143 del 17/10/12017, cit.; Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti e altri, Rv. 270696 - 01). In senso contrario non rileva la decisione di questa Corte citata dalla difesa (Sez. 6, n. 42570 del 11/09/2017, Leonforte, Rv. 271305 - 01) la quale riguarda fattispecie del tutto differente, relativa al procedimento conseguente alla richiesta formulata dal pubblico ministero di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., e non già - come nel caso in esame - il provvedimento presidenziale di proroga "straordinaria" del termine per il deposito della sentenza. 3. La seconda censura, nella parte in cui lamenta la mancanza di un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, risulta inammissibile. Essa, infatti, prospetta per la prima volta un vizio che non era stato denunciato avanti al giudice del riesame, il quale era stato investito unicamente della questione concernente il calcolo dei termini di sospensione.4. Priva di pregio è la doglianza con cui si censura il fatto che la sospensione dei termini non sia stata circoscritta ai giorni in cui era stato celebrato il giudizio di appello, ma abbia ricompreso anche l'intervallo tra la prima e l'ultima udienza di tale giudizio. L'ordinanza impugnata ha correttamente interpretato ed applicato il costante indirizzo di questa Corte secondo il quale la sospensione dei termini della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., riguarda non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali e, quindi, i cosiddetti "tempi morti" del processo che non superino il limite della ragionevolezza. Si tratta di un orientamento interpretativo che, già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 17 del 19/06/1996, Puglia, Rv. 205337 - 01) è stato ribadito successivamente da numerose pronunce (ex plurimis, Sez. 1, n. 25478 del 09/02/2017, Cilio, Rv. 270617; Sez. 6, n. 34693 del 16/07/2008, Mendola, Rv. 240709). Tale principio deve essere riaffermato anche nel caso in esame, nel quale, peraltro, la difesa non ha dedotto circostanze in grado di dimostrare che vi siano stati rinvii immotivati, tali da superare il limite della ragionevolezza. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in