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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2024

Cassazione n. 22959/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 25 luglio 2024 dal Tribunale locale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990.

2. L'imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio determinato solo ed esclusivamente sul numero delle dosi, 24 ovuli contenenti due diversi tipi di droghe pesanti.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e non si confronta con la motivazione esaustiva e congruamente argomentata.

La Corte territoriale, invero, ha dato conto della diversa tipologia di sostanze pesanti detenute, pronte per essere immesse sul mercato e ha, inoltre, posto l'accento sulle precedenti condanne riportate per il medesimo titolo di reato.

Sulla scorta di ciò, rigettata la doglianza, oggi riproposta, ha ritenuto giustificato il "pur minimo" scostamento dal minimo della pena della norma violato, peraltro, ricompreso entro i valori edittali medi.

In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese —4 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. iL 0._ Deciso il 10(m -gio 2025 r DE:p0_SITAM eRiA CI\NG

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 25 luglio 2024 dal Tribunale locale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990. 2. L'imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio determinato solo ed esclusivamente sul numero delle dosi, 24 ovuli contenenti due diversi tipi di droghe pesanti. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e non si confronta con la motivazione esaustiva e congruamente argomentata. La Corte territoriale, invero, ha dato conto della diversa tipologia di sostanze pesanti detenute, pronte per essere immesse sul mercato e ha, inoltre, posto l'accento sulle precedenti condanne riportate per il medesimo titolo di reato. Sulla scorta di ciò, rigettata la doglianza, oggi riproposta, ha ritenuto giustificato il "pur minimo" scostamento dal minimo della pena della norma violato, peraltro, ricompreso entro i valori edittali medi. In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). 6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese —4 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. iL 0._ Deciso il 10(m -gio 2025 r DE:p0_SITAM eRiA CI\NG
Sentenza Cassazione n. 22959/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris