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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13005/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di rettificare ex art. 619 c.p.p. la sentenza impugnata, specificando l'errato richiamo in parte motiva all'aumento per la continuazione e indicando il corretto riferimento normativo dell'art. 73, c. 1, DPR 309/90 nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari di condanna di [OSCURATO:PERSONA], alla pena, in esito a giudizio abbreviato, di anni quattro di reclusione e € 18.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 73 t930 comma 9 ottobre, n. 309, per la illecita detenzione a fini di spaccio di grammi 119,01 di sostanza stupefacente cocaina, suddivisa in n. 147 involucri rinvenuti sotto il cuscino del divano di casa. [OSCURATO:PERSONA] di Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73/ comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 basata sul mero dato ponderale e alla riqualificazione d'ufficio, senzaimpugnazione del PM, del fatto ai sensi dell'art. 734comma 1-bis/ e così decidendo ultra petitum e confermando la sentenza impugnata.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento per la continuazione in presenza di una unica fattispecie di detenzione a fini di spaccio e in assenza di contestazione della continuazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto ehe la Corte di cassazione voglia rettificare ex art. 619 c.p.p. la sentenza impugnata, specificando l'errato richiamo in parte motiva all'aumento per la continuazione e indicando il corretto riferimento normativo dell'art. 73, c. 1, DPR 309/90 nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

La prima censura risulta manifestamente infondata.

Si duole il ricorrente di una riqualificazione giuridica del fatto in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.

Va rilevato che il giudice può dare una diversa qualificazione del fatto e che, qualora ciò avvenga ad opera del giudice di appello, l'unica preclusione, in assenza di impugnazione del ìjbblico Ministero, è che non può derivare un trattamento sanzionatorio più grave ostandoM il principio generale del divieto di reformatio in peius.

Quanto al caso in esame, non risulta che il giudice dell'impugnazione abbia operato una diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione, ovvero di avere detenuto a fini di spaccio grammi 119,01 di cocaina, suddivisa in n. 147 involucri, ai sensi dell'art. 731comma 9.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'erroneo richiamo al comma 1 bis dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, disposizione introdotta dall'art. 4-bis, c. 1, lett. c) del d.l. 30/12/2005 n. 272, Le» conv. con modd. ala

I. 21/02/2006 n. 49, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, è piuttosto un errore materiale, presente anche nel dispositivo, un refuso che non comporta diversa qualificazione giuridica del fatto e neppure una diversa modifica dell'imputazione, dovendosi escludere alcun difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

L'imputato è stato condannato perché deteneva a fini di spaccio sostanza stupefacente cocaina, secondo la contestazione di violazione di cui all'art. 731comma 1(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, parimenti censurato nel primo motivo di (ricorso, risulta manifestamente infondato.

Nel richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema, la torte territoriale ha dato rilievo al dato ponderale e al grado di purezza della sostanza e della possibilità di ricavare ben 542 dosi medie singole, ma poi ha valutato le modalità 2del fatto e segnatamente il rinvenimento presso la sua abitazione di un bilancino e del materiale di confezionamento, elementi da cui ha tratto la conclusione di un agire professionale dell'imputato che aveva posto a base dei traffici illeciti la sua abitazione.

Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata non ha negato il fatto di lieve entità sulla scorta del solo dato ponderale, ancorchè non minimo, ma all'esito di una valutazione degli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) secondo l'indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018.

M., Rv. 274076 - 02), seetndo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri della citata disposizione Il motivo risulta inammissibile per manifesta infondatezza sotto ogni profilo.

6. Il motivo di ricorso di violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione della presenza di due precedenti penali, uno dei quali specifico (risalente tant'è che non ha applicato la recidiva).

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Infine, non risulta contestata nel capo di imputazione la continuazione tra reati, né il giudice di primo grado ha operato alcun aumento per la continuazione, sicchè la censura difensiva con la quale si rileva l'erroneo riferimento nella motivazione alla congruità della motivazione per la continuazione, è manifestamente infondato trattandosi di un errore materiale che non conduce, tuttavia, all'annullamento della sentenza che tale aumento non ha operato.

Né, infine, vi è la necessità di rettificazione, ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen. come richiede il Procuratore generale.

Vi è contrasto tra motivazione, che fa - erroneamente - riferimento all'aumento per la continuazione, e il dispositivo che - correttamente - non lo prevede, e data la prevalenza del dispositivo, peraltro corretto nel caso di specie, sulla motivazione, non si deve dar corso ad alcuna rettifica ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen.

Allo stesso modo non si deve procedere alla rettifica del capo di imputazione come risulta dalla sentenza impugnata di violazione dell'art. 73 comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3Invece, l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza là dove erroneamente richiama l'art. 731comma 1 bisid.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere corretto da questa Corte di legittimità in quanto l'art. 130 cod.proc.pen. preclude tale facoltà al giudice competente a conoscere dell'impugnazione, ove la stessa sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650; Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Rv. 224846; Sez. 1, n. 2149 del 27/11/1998, dep. 1999, Rv. 212532).

7. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 3000,00.

P.Q.MIl Consi ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 9AI ANDREAENTILI 7---,3( Deposiusta in Caacelleria OggO 9 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di rettificare ex art. 619 c.p.p. la sentenza impugnata, specificando l'errato richiamo in parte motiva all'aumento per la continuazione e indicando il corretto riferimento normativo dell'art. 73, c. 1, DPR 309/90 nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari di condanna di [OSCURATO:PERSONA], alla pena, in esito a giudizio abbreviato, di anni quattro di reclusione e € 18.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 73 t930 comma 9 ottobre, n. 309, per la illecita detenzione a fini di spaccio di grammi 119,01 di sostanza stupefacente cocaina, suddivisa in n. 147 involucri rinvenuti sotto il cuscino del divano di casa. [OSCURATO:PERSONA] di Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73/ comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 basata sul mero dato ponderale e alla riqualificazione d'ufficio, senzaimpugnazione del PM, del fatto ai sensi dell'art. 734comma 1-bis/ e così decidendo ultra petitum e confermando la sentenza impugnata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento per la continuazione in presenza di una unica fattispecie di detenzione a fini di spaccio e in assenza di contestazione della continuazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto ehe la Corte di cassazione voglia rettificare ex art. 619 c.p.p. la sentenza impugnata, specificando l'errato richiamo in parte motiva all'aumento per la continuazione e indicando il corretto riferimento normativo dell'art. 73, c. 1, DPR 309/90 nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. La prima censura risulta manifestamente infondata. Si duole il ricorrente di una riqualificazione giuridica del fatto in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Va rilevato che il giudice può dare una diversa qualificazione del fatto e che, qualora ciò avvenga ad opera del giudice di appello, l'unica preclusione, in assenza di impugnazione del ìjbblico Ministero, è che non può derivare un trattamento sanzionatorio più grave ostandoM il principio generale del divieto di reformatio in peius. Quanto al caso in esame, non risulta che il giudice dell'impugnazione abbia operato una diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione, ovvero di avere detenuto a fini di spaccio grammi 119,01 di cocaina, suddivisa in n. 147 involucri, ai sensi dell'art. 731comma 9.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'erroneo richiamo al comma 1 bis dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, disposizione introdotta dall'art. 4-bis, c. 1, lett. c) del d.l. 30/12/2005 n. 272, Le» conv. con modd. ala I. 21/02/2006 n. 49, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, è piuttosto un errore materiale, presente anche nel dispositivo, un refuso che non comporta diversa qualificazione giuridica del fatto e neppure una diversa modifica dell'imputazione, dovendosi escludere alcun difetto di correlazione tra accusa e sentenza. L'imputato è stato condannato perché deteneva a fini di spaccio sostanza stupefacente cocaina, secondo la contestazione di violazione di cui all'art. 731comma 1(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 5. Il diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, parimenti censurato nel primo motivo di (ricorso, risulta manifestamente infondato. Nel richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema, la torte territoriale ha dato rilievo al dato ponderale e al grado di purezza della sostanza e della possibilità di ricavare ben 542 dosi medie singole, ma poi ha valutato le modalità 2del fatto e segnatamente il rinvenimento presso la sua abitazione di un bilancino e del materiale di confezionamento, elementi da cui ha tratto la conclusione di un agire professionale dell'imputato che aveva posto a base dei traffici illeciti la sua abitazione. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata non ha negato il fatto di lieve entità sulla scorta del solo dato ponderale, ancorchè non minimo, ma all'esito di una valutazione degli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) secondo l'indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), seetndo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri della citata disposizione Il motivo risulta inammissibile per manifesta infondatezza sotto ogni profilo. 6. Il motivo di ricorso di violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione della presenza di due precedenti penali, uno dei quali specifico (risalente tant'è che non ha applicato la recidiva). In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Infine, non risulta contestata nel capo di imputazione la continuazione tra reati, né il giudice di primo grado ha operato alcun aumento per la continuazione, sicchè la censura difensiva con la quale si rileva l'erroneo riferimento nella motivazione alla congruità della motivazione per la continuazione, è manifestamente infondato trattandosi di un errore materiale che non conduce, tuttavia, all'annullamento della sentenza che tale aumento non ha operato. Né, infine, vi è la necessità di rettificazione, ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen. come richiede il Procuratore generale. Vi è contrasto tra motivazione, che fa - erroneamente - riferimento all'aumento per la continuazione, e il dispositivo che - correttamente - non lo prevede, e data la prevalenza del dispositivo, peraltro corretto nel caso di specie, sulla motivazione, non si deve dar corso ad alcuna rettifica ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen. Allo stesso modo non si deve procedere alla rettifica del capo di imputazione come risulta dalla sentenza impugnata di violazione dell'art. 73 comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3Invece, l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza là dove erroneamente richiama l'art. 731comma 1 bisid.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere corretto da questa Corte di legittimità in quanto l'art. 130 cod.proc.pen. preclude tale facoltà al giudice competente a conoscere dell'impugnazione, ove la stessa sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650; Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Rv. 224846; Sez. 1, n. 2149 del 27/11/1998, dep. 1999, Rv. 212532). 7. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 3000,00. P.Q.MIl Consi ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 9AI ANDREAENTILI 7---,3( Deposiusta in Caacelleria OggO 9 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4
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