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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16275/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città di applicazione 'della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 quale partecipe, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cugino) e [OSCURATO:PERSONA] di un'associazione finalizzata al narcotraffico di cocaina, hashish e marijuana commesso in Catania nell'area urbana del [OSCURATO:PERSONA]Agata da agosto 2018 in permanenza (ed al delitto di cui agli artt.81 cpv cod. pen, 73 commi 1 e 4 d.P.R. n.309/90)

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di difensore, formulando due motivi inerenti il solo reato associativo.

2.1. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In particolare - secondo il ricorrente- i giudici del riesame sarebbero incorsi nei lamentati vizi nell'aver ritenuto dimostrative della esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti numerose conversazioni (ovvero le conversazioni intercettate tramite agente intrusore inoculato nel telefono di [OSCURATO:PERSONA] fra questi, [OSCURATO:PERSONA], Fichera e Musumeci; le conversazioni nel corso delle quali Musumeci, Fichera e [OSCURATO:PERSONA] discutevano con [OSCURATO:PERSONA] di forniture di droga) che sarebbero state invece male interpretate, in quanto, al contrario di quanto sostenuto, avrebbero semmai evidenziato l'assenza in capo a detti soggetti di una comunanza di interessi; nell'aver omesso di considerare che nel periodo delle indagini vi era stato un solo sequestro di droga, ovvero quello operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Missiato nell'episodio che pure vedeva coinvolto l'odierno ricorrente, oltre che il cugino [OSCURATO:PERSONA], Fichera e Musumeci; nell' aver desunto dal coinvolgimento del ricorrente nei reati scopo anche la sua partecipazione alla associazione; nell'aver valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboratori Caruana e Sardo, i quali avevano, al contrario, indicato [OSCURATO:PERSONA] come appartenente al clan Santapaola e non anche alla associazione de qua; nell'avere ritenuto indicativa della militanza del ricorrente nell'associazione in esame il fatto che lo stesso avesse contribuito al mantenimento economico della famiglia di Drago dopo l'arresto di quest'ultimo, quando invece tale condotta poteva essere spiegata come mero atto di solidarietà; nell'aver omesso di considerare che non vi erano fra i presunti associati né cointeressenza nei traffici, né condivisione degli utili nella c.d. cassa comune; nell'avere tratteggiato, infine, una associazione in cui non era ravvisabile una figura di vertice. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.c) cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe utilizzato mere clausole di stile, senza soffermarsi in concreto sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], e non avrebbe motivato né in merito alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di analoghi reati, a fronte di una condotta cristallizzata all'anno 2019 e di un tempo silente, ovvero non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, né in merito alla impraticabilità di misure meno afflittive quale quella degli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, con ogni, ulteriore conseguenza di legge.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il- Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine avviata nell'agosto 2018, a seguito dell' arresto in flagranza di alcuni dei coindagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del sequestro di una partita di hashish di 57 kg., e condotta attraverso operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, monitoraggio tramite sistema gps e servizi di osservazione, talora con video riprese.

Secondo il Tribunale, le risultanze di tale attività, cui si sono aggiunte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno consentito di fare emergere, oltre che singoli episodi di acquisto, detenzione e cessione a terzi di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, anche l'esistenza di una associazione dedita al narcotraffico operante in Catania nella zona [OSCURATO:PERSONA]Agata della quale fanno parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cugino del ricorrente) e l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Nel replicare alle contestazioni del ricorrente, i giudici hanno richiamato gli esiti delle indagini indicativi, a differenza di quanto sostenuto, degli elementi costitutivi del reato associativo e della partecipazione ad esso del ricorrente, ovvero la reiterata e sistematica dedizione degli indagati alla programmazione ed esecuzione di acquisiti e vendite di grosse partite di droga (emblematici i dialoghi intercettati all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ristretto agli arresti domiciliari nel gennaio 2019, fra lo stesso Fichera, il genero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] detto Nico la lente, nel corso dei quali trattano di affari comuni, discutono, esprimendosi al plurale, di richieste da parte di clienti, di forniture ad opera di Sicali e di viaggi da Malta verso l'Italia, ed effettuano conteggi di danaro); la disponibilità di stabili canali di fornitura di stupefacenti fra cui quello del coassociato [OSCURATO:PERSONA]; l'impiego di autovetture prese a noleggio per il trasporto di droga; l'assiduità dei contatti fra gli associati (come dato rilevare dai servizi di osservazione e dalle videoriprese delle telecamere installate nei luoghi nella loro disponibilità); il mantenimento economico da parte degli associati in libertà dei soggetti tratti in arresto e delle loro famiglie e il loro attivarsi per reperire assistenza legale (emblematico il colloquio in carcere fra [OSCURATO:PERSONA], la moglie e la suocera, nel corso del quale espressamente si dice che [OSCURATO:PERSONA], chiamato con il soprannome di Nino co lente, si era occupato del mantenimento economico della famiglia e della assistenza legale, dopo l'arresto dello stesso Drago nel mese di agosto 2018, a significare una cointeressenza tipica dei contesti associativi e non già un semplice atto di liberalità nell'ambito di un rapporto di amicizia).

I giudici hanno anche esaminato il dialogo intercettato in altro procedimento penale (relativo a episodi di narcotraffico antecedenti a quelli oggetto del presente procedimento, c.d. procedimento Overtrade) nel quale erano indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamato dal ricorrente nella impugnazione dell'ordinanza genetica al fine di dimostrare il carattere autonomo dell'attività illecita svolta da un lato dai cugini Battaglia e dall'altro da Fichera e Musumeci, e hanno rilevato come tale dialogo si riferisse ad una epoca antecedente rispetto a quella in contestazione, evidenziando, comunque, che le dinamiche dell'attività di narcotraffico in contesti di criminalità organizzata sono per loro stessa natura suscettibili di continui mutamenti e riassestamenti.Con riferimento al quadro cautelare, il Tribunale ha richiamato, stante la contestazione del reato associativo, la operatività della doppia presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della sola misura infra muraria, ma ha anche rilevato la insussistenza di elementi atti a superarla, argomentando sia in ordine al pericolo di reiterazione, sia in ordine alla inidoneità di una misura meno grave a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe da parte dell'indagato.

Quanto al primo elemento, i giudici hanno valorizzato la gravità dei fatti in contestazione e la pericolosità del ricorrente, desunta dalle precedenti condanne a suo carico anche per reati specifici e dalle pendenze pure per reati specifici, oltre che dalla spregiudicatezza dimostrata nel mantenere i contatti legati all'attività criminale con l'associato FICHERA anche nel periodo in cui questi era ristretto agli arresti domiciliari.

Quanto al secondo elemento, hanno ritenuto che proprio la circostanza da ultimo segnalata dimostrasse la inidoneità della misura della restrizione in ambiente domestico alla salvaguardia delle esigenze cautelari ravvisate.

3. I motivi sono infondati.

E' principio consolditao quello per cui «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» ( Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione di fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa 5 45) Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite »(Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Sempre in liena generale, si osserva che quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (cfr. sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434).

3.1. Quanto alla gravità indiziaria il Tribunale ha analiticamente indicato tutti gli elementi da cui ha desunto l' esistenza della associazione ed il coinvolgimento nella stessa di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di una motivazione logica, non contraddittoria e basata su elementi di prova specificamente indicati e sottoposti ad accurato vaglio, parte ricorrente si è limitata a censuare gli argomenti usati con affermazioni per lo più generiche, omettendo un effettivo confronto con le circostanze segnalate, e ad opporre una irragionevole lettura alternativa, sulla quale peraltro non è ammesso sindacato.

Anche la censura, attinente ad un profilo di diritto, ovvero quella per cui non sarebbe ravvisabile un'associazione in assenza di una precisa divisione dei ruoli, non coglie nel segno, giacché una volta dimostrata l'esistenza di un'associazione per delinquere non occorre la dimostrazione del ruolo specifico svolto dal singolo soggetto, potendosi realizzare la partecipazione al sodalizio criminoso nei modi più svariati (in tal senso sez. 2 n. 43632 del 28/9/2016, Capuano e altri, Rv 268317). 3.2 Quanto al quadro cautelare, si deve ricordare che in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l associazione di appartenenza (Sez. 4 n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243).

Nel caso di specie il Tribunale non si è limitato a richiamare la operatività della doppia presunzione prevista dal codice in tema di reati associativi, ma ha operato in concreto la verifica del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della misura prescelta con una motivazione che, richiamando la gravita del contesto associativo nel suo insieme e la pericolosità del ricorrente, desunta anche dai precedenti e dalle pendenze a suo carico, non si presta a censure in quanto fondata su dati reali e pertinenti

4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città di applicazione 'della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 quale partecipe, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cugino) e [OSCURATO:PERSONA] di un'associazione finalizzata al narcotraffico di cocaina, hashish e marijuana commesso in Catania nell'area urbana del [OSCURATO:PERSONA]Agata da agosto 2018 in permanenza (ed al delitto di cui agli artt.81 cpv cod. pen, 73 commi 1 e 4 d.P.R. n.309/90) 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di difensore, formulando due motivi inerenti il solo reato associativo. 2.1. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare - secondo il ricorrente- i giudici del riesame sarebbero incorsi nei lamentati vizi nell'aver ritenuto dimostrative della esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti numerose conversazioni (ovvero le conversazioni intercettate tramite agente intrusore inoculato nel telefono di [OSCURATO:PERSONA] fra questi, [OSCURATO:PERSONA], Fichera e Musumeci; le conversazioni nel corso delle quali Musumeci, Fichera e [OSCURATO:PERSONA] discutevano con [OSCURATO:PERSONA] di forniture di droga) che sarebbero state invece male interpretate, in quanto, al contrario di quanto sostenuto, avrebbero semmai evidenziato l'assenza in capo a detti soggetti di una comunanza di interessi; nell'aver omesso di considerare che nel periodo delle indagini vi era stato un solo sequestro di droga, ovvero quello operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Missiato nell'episodio che pure vedeva coinvolto l'odierno ricorrente, oltre che il cugino [OSCURATO:PERSONA], Fichera e Musumeci; nell' aver desunto dal coinvolgimento del ricorrente nei reati scopo anche la sua partecipazione alla associazione; nell'aver valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboratori Caruana e Sardo, i quali avevano, al contrario, indicato [OSCURATO:PERSONA] come appartenente al clan Santapaola e non anche alla associazione de qua; nell'avere ritenuto indicativa della militanza del ricorrente nell'associazione in esame il fatto che lo stesso avesse contribuito al mantenimento economico della famiglia di Drago dopo l'arresto di quest'ultimo, quando invece tale condotta poteva essere spiegata come mero atto di solidarietà; nell'aver omesso di considerare che non vi erano fra i presunti associati né cointeressenza nei traffici, né condivisione degli utili nella c.d. cassa comune; nell'avere tratteggiato, infine, una associazione in cui non era ravvisabile una figura di vertice. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.c) cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe utilizzato mere clausole di stile, senza soffermarsi in concreto sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], e non avrebbe motivato né in merito alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di analoghi reati, a fronte di una condotta cristallizzata all'anno 2019 e di un tempo silente, ovvero non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, né in merito alla impraticabilità di misure meno afflittive quale quella degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, con ogni, ulteriore conseguenza di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il- Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine avviata nell'agosto 2018, a seguito dell' arresto in flagranza di alcuni dei coindagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del sequestro di una partita di hashish di 57 kg., e condotta attraverso operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, monitoraggio tramite sistema gps e servizi di osservazione, talora con video riprese. Secondo il Tribunale, le risultanze di tale attività, cui si sono aggiunte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno consentito di fare emergere, oltre che singoli episodi di acquisto, detenzione e cessione a terzi di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, anche l'esistenza di una associazione dedita al narcotraffico operante in Catania nella zona [OSCURATO:PERSONA]Agata della quale fanno parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cugino del ricorrente) e l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Nel replicare alle contestazioni del ricorrente, i giudici hanno richiamato gli esiti delle indagini indicativi, a differenza di quanto sostenuto, degli elementi costitutivi del reato associativo e della partecipazione ad esso del ricorrente, ovvero la reiterata e sistematica dedizione degli indagati alla programmazione ed esecuzione di acquisiti e vendite di grosse partite di droga (emblematici i dialoghi intercettati all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ristretto agli arresti domiciliari nel gennaio 2019, fra lo stesso Fichera, il genero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] detto Nico la lente, nel corso dei quali trattano di affari comuni, discutono, esprimendosi al plurale, di richieste da parte di clienti, di forniture ad opera di Sicali e di viaggi da Malta verso l'Italia, ed effettuano conteggi di danaro); la disponibilità di stabili canali di fornitura di stupefacenti fra cui quello del coassociato [OSCURATO:PERSONA]; l'impiego di autovetture prese a noleggio per il trasporto di droga; l'assiduità dei contatti fra gli associati (come dato rilevare dai servizi di osservazione e dalle videoriprese delle telecamere installate nei luoghi nella loro disponibilità); il mantenimento economico da parte degli associati in libertà dei soggetti tratti in arresto e delle loro famiglie e il loro attivarsi per reperire assistenza legale (emblematico il colloquio in carcere fra [OSCURATO:PERSONA], la moglie e la suocera, nel corso del quale espressamente si dice che [OSCURATO:PERSONA], chiamato con il soprannome di Nino co lente, si era occupato del mantenimento economico della famiglia e della assistenza legale, dopo l'arresto dello stesso Drago nel mese di agosto 2018, a significare una cointeressenza tipica dei contesti associativi e non già un semplice atto di liberalità nell'ambito di un rapporto di amicizia). I giudici hanno anche esaminato il dialogo intercettato in altro procedimento penale (relativo a episodi di narcotraffico antecedenti a quelli oggetto del presente procedimento, c.d. procedimento Overtrade) nel quale erano indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamato dal ricorrente nella impugnazione dell'ordinanza genetica al fine di dimostrare il carattere autonomo dell'attività illecita svolta da un lato dai cugini Battaglia e dall'altro da Fichera e Musumeci, e hanno rilevato come tale dialogo si riferisse ad una epoca antecedente rispetto a quella in contestazione, evidenziando, comunque, che le dinamiche dell'attività di narcotraffico in contesti di criminalità organizzata sono per loro stessa natura suscettibili di continui mutamenti e riassestamenti.Con riferimento al quadro cautelare, il Tribunale ha richiamato, stante la contestazione del reato associativo, la operatività della doppia presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della sola misura infra muraria, ma ha anche rilevato la insussistenza di elementi atti a superarla, argomentando sia in ordine al pericolo di reiterazione, sia in ordine alla inidoneità di una misura meno grave a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe da parte dell'indagato. Quanto al primo elemento, i giudici hanno valorizzato la gravità dei fatti in contestazione e la pericolosità del ricorrente, desunta dalle precedenti condanne a suo carico anche per reati specifici e dalle pendenze pure per reati specifici, oltre che dalla spregiudicatezza dimostrata nel mantenere i contatti legati all'attività criminale con l'associato FICHERA anche nel periodo in cui questi era ristretto agli arresti domiciliari. Quanto al secondo elemento, hanno ritenuto che proprio la circostanza da ultimo segnalata dimostrasse la inidoneità della misura della restrizione in ambiente domestico alla salvaguardia delle esigenze cautelari ravvisate. 3. I motivi sono infondati. E' principio consolditao quello per cui «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» ( Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione di fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa 5 45) Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite »(Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Sempre in liena generale, si osserva che quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (cfr. sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). 3.1. Quanto alla gravità indiziaria il Tribunale ha analiticamente indicato tutti gli elementi da cui ha desunto l' esistenza della associazione ed il coinvolgimento nella stessa di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di una motivazione logica, non contraddittoria e basata su elementi di prova specificamente indicati e sottoposti ad accurato vaglio, parte ricorrente si è limitata a censuare gli argomenti usati con affermazioni per lo più generiche, omettendo un effettivo confronto con le circostanze segnalate, e ad opporre una irragionevole lettura alternativa, sulla quale peraltro non è ammesso sindacato. Anche la censura, attinente ad un profilo di diritto, ovvero quella per cui non sarebbe ravvisabile un'associazione in assenza di una precisa divisione dei ruoli, non coglie nel segno, giacché una volta dimostrata l'esistenza di un'associazione per delinquere non occorre la dimostrazione del ruolo specifico svolto dal singolo soggetto, potendosi realizzare la partecipazione al sodalizio criminoso nei modi più svariati (in tal senso sez. 2 n. 43632 del 28/9/2016, Capuano e altri, Rv 268317). 3.2 Quanto al quadro cautelare, si deve ricordare che in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l associazione di appartenenza (Sez. 4 n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243). Nel caso di specie il Tribunale non si è limitato a richiamare la operatività della doppia presunzione prevista dal codice in tema di reati associativi, ma ha operato in concreto la verifica del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della misura prescelta con una motivazione che, richiamando la gravita del contesto associativo nel suo insieme e la pericolosità del ricorrente, desunta anche dai precedenti e dalle pendenze a suo carico, non si presta a censure in quanto fondata su dati reali e pertinenti 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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