CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso Il difensore presente Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame della misure cautelari di Caltanissetta confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di estorsione contrattuale (si costringeva l'offesa a vendere fieno sottocosto) e di violenza privata aggravata (si costringeva l'offeso a ritirare la querela contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). I fatti si ritenevano aggravati dal ricorso all'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa storica denominata "Stidda" facente capo ai Sanfilippo. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 351 cod. proc. pen.): l'ordinanza si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dall'offeso alla Polizia giudiziaria mancanti di sottoscrizione e dunque inutilizzabili; 2.2. vizio di motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria: il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di mediatore e non di concorrente nell'estorsione, come si evincerebbe dalle dichiarazioni - invero generiche - dell'offeso e dal contenuto della conversazioni intercettate; inoltre sarebbe insufficiente la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di violenza privata in quanto non vi sarebbe prova della minaccia; il richiamo al "quieto vivere" dei figli sarebbe infatti una considerazione personale priva di efficacia minatoria; 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante agevolativa che non sarebbe sussistente quando, come nel caso di specie, si favorisce solo un partecipe dell'associazione; inoltre si deduceva che l'accrescimento del prestigio criminale dell'associazione non integrerebbe la finalità agevolativa. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicabilità al caso di specie della doppia presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. E' infondato il primo motivo di ricorso che deduce l'inutilizzabilità nel corso dell'incidente cautelare delle dichiarazioni non sottoscritte. Secondo la giurisprudenza che si condividei il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poiché, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria (Sez. 5, Sentenza n. 9976 del 20/12/2017, dep. 2018, Angrisano, Rv. 272799 - 01; Sez. 6, sentenza n. 24 del 20/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235755 - 01) Di contro si è deciso che le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell'ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen.; secondo questo indirizzo la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini dell'emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire gravi indizi di colpevolezza a norma dell'art. 273 cod. proc. pen., non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell'imputato (Sez. 6, Sentenza n. 21937 del 01/04/2003, Casaburro, Rv. 225681 - 01). La ragione per la quale si intende dare continuità al primo degli orientamenti citati, che assimila la dichiarazione non sottoscritta raccolta in un verbale formato dalla polizia giudiziaria a quella regolarmente sottoscritta, si rinviene nella "idoneità certificante" della polizia giudiziaria che raccoglie, e appunto certifica, la corrispondenza al dichiarato delle informazioni verbalizzate. Si tratta di una linea interpretativa che ricalca quella già tracciata in relazione alla mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio; sul punto si è affermato che deve ritenersi valida l'elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti dì sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 1, Sentenza n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 33567 del 15/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281931). In conclusione ribadito che le dichiarazioni raccolte ex art. 350 cod. proc. pen. abbiano una utilizzabilità "limitata" alla fase investigativa ed ai riti a prova contratta, si ritiene che tale utilizzabilità non venga meno a causa della mancata sottoscrizione del verbale nel quale le dichiarazioni sono riversate: la corrispondenza del verbalizzato al dichiarato risulta infatti dalla certificazione effettuata dalla polizia giudiziaria, che può essere messa in dubbio dalla dichiarazione di disconoscimento, ma non dal rifiuto immotivato di sottoscrizione. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto sì risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale prendeva in considerazione la tesi alternativa proposta dalla difesa, ma la riteneva non verosimile, tenuto conto del fatto, che, nel corso dell'intercettazione ambientale effettuata il 30 marzo del 2021 presso la sala d'attesa ctej della compagnia dei carabinieri di Gela, emergeva che sia il padre che il fratello dell'offeso erano preoccupati per le confidenze che questi continuava a fare al ricorrente circa la sua intenzione dì denunciare il Sanfilippo e lo avevano avvertito del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era ormai molto più "vicino" ai Sanfilippo che alla sua famiglia d'origine. Pertanto il tribunale riteneva, con valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, in quanto priva di vizi logici ed aderente alle emergenze procedimentali,che il [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi due anni si era avvicinato in modo significativo alla famiglia Sanfilippo, sicché le azioni contestate nel presente procedimento dovevano intendersi funzionali ad agevolare il clan (pag. 10 dell'ordinanza impugnata). 1.3. E' manifestamente infondato anche il motivo proposto nei confronti del riconoscimento della sussistenza della aggravante agevolativa. La direzione agevolativa si rinviene infatti ogni qual volta sia dimostrato che la condotta delittuosa ha la finalità di consolidare il prestigio del gruppo criminale ed il suo predominio sul territorio (Sez. U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241577 - 01) Nel caso in esame il tribunale rilevava che la finalità agevolativa era implicita nell'accrescimento del prestigio criminale dell'associazione. E' infatti patrimonio di comune esperienza che le associazioni di stampo mafioso generano sul territorio nel quale agiscono un clima di intimidazione e di reticenza diffusa, che viene accresciuto e consolidato proprio attraverso l'annichilimento della possibilità di far valere i propri diritti per le vie legali, come nel caso in esame, che riguarda proprio un caso in cui si ostacola l'accesso dell'offeso alla giustizia ordinaria.1.4. Anche l'ultimo motivo, che contesta la proporzionalità della misura, in relazione al riconoscimento della doppia presunzione, è manifestamente infondato Il collegio rileva, da un lato, che la doglianza è generica e, dall'altro, che la stessa non si confronta con la incontrastata giurisprudenza secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (tra le altre Sez. 1, Sentenza n. 38603 del Co 23/06/2021, MrizabibD, Rv. 282049 - 01). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric