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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2022

Cassazione n. 48068/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza del 9 aprile 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso, in particolare per la partecipazione al clan camorristico "Moccia" a far data dal mese di gennaio 2012 e fino a tutto il 2019, col ruolo di dirigente e promotore. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 18 gennaio 2019 per il reato di associazione di tipo mafioso, in specie per la partecipazione al clan camorristico "Moccia", fino a tutto il 2011; dopo la pronuncia della sentenza è stato raggiunto da provvedimento di restrizione cautelare carceraria del 12 febbraio 2019 proprio per il reato associativo oggetto di condanna e quindi per un fatto commesso fino a tutto il 2011.

Si deve allora prendere atto che l'addebito oggetto della seconda ordinanza, emessa il 9 aprile 2022, non è stato commesso anteriormente all'emissione della prima ordinanza e che manca dunque un presupposto essenziale per l'accoglimento della richiesta difensiva di retrodatazione della misura cautelare da ultimo emessa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego della retrodatazione del termine di custodia cautelare.

Le condotte associative, contestate ora nell'uno ora nell'altro procedimento, sono state erroneamente frazionate.

È evidente che si tratta della medesima condotta che si è protratta senza soluzione di continuità.

Già all'epoca dell'emissione del primo titolo cautelare, il pubblico ministero era in possesso di elementi gravemente indizianti in riferimento al secondo addebito.

Occorre considerare la ratio dell'istituto della retrodatazione, che è quella di riallineare fattispecie cautelari che, pur dovendo nascere in un unico contesto temporale, si sono sviluppate in tempi successivi.

Nel caso in esame, la adozione frazionata delle ordinanze cautelari ha di fatto reso possibile una dilatazione dei termini complessivi di custodia rispetto a quelli che sarebbero stati conseguiti dalla coeva, e più opportuna, adozione dei provvedimenti cautelari, aggirando così il divieto di contestazioni a catena mediante il frazionamento delle iniziative cautelari e mirate scelte procedimentali del pubblico ministero.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il secondo titolo cautelare, come precisato dall'ordinanza impugnata, ha ad oggetto un reato associativo temporalmente distinto da quello oggetto della prima ordinanza.

Nonostante il fatto della partecipazione associativa si sostanzi, in entrambi i casi, nella adesione ad una stessa struttura criminale, non è dubbio che la diversa descrizione temporale renda autonomi i reati.

Il reato oggetto della seconda ordinanza ha come data di inizio di consumazione il mese di gennaio del 2012 e si è protratto sino al 2019; il reato oggetto della prima ordinanza, invece, ha come limite temporale di cessazione della sua permanenza l'anno 2011.

La seconda ordinanza è stata emessa il 9 aprile 2022, mentre la prima ordinanza risale al 12 febbraio 2019.

2.1. È allora evidente la mancanza, nel caso in esame, di un requisito normativo essenziale al meccanismo di retrodatazione dei termini di custodia relativi alla seconda ordinanza, ossia l'anteriorità, rispetto alla emissione della prima ordinanza che è, come appena detto, del 12 febbraio 2019, del reato oggetto della seconda ordinanza, che ha avuto inizio di consumazione il mese di gennaio del 2012 ma si è protratto sino a tutto il 2019, collocandosi quindi in data successiva alla emissione del primo titolo.

Vale quindi il principio di diritto per il quale "ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza" - Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Rv. 274511, che ha ribadito il principio già espresso da Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235910 -. poi appena il caso di aggiungere il ricorrente non si è curato di evidenziare, avendo proposto la questione della retrodatazione dei termini in sede di riesame della seconda misura cautelare, la sussistenza del presupposto che rend€». proponibile la questione nella specifica sede del controllo di riesame, costituito dalla ricorrenza congiunta delle "seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo 2 A provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva" - Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549 -.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. atto cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza del 9 aprile 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso, in particolare per la partecipazione al clan camorristico "Moccia" a far data dal mese di gennaio 2012 e fino a tutto il 2019, col ruolo di dirigente e promotore. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 18 gennaio 2019 per il reato di associazione di tipo mafioso, in specie per la partecipazione al clan camorristico "Moccia", fino a tutto il 2011; dopo la pronuncia della sentenza è stato raggiunto da provvedimento di restrizione cautelare carceraria del 12 febbraio 2019 proprio per il reato associativo oggetto di condanna e quindi per un fatto commesso fino a tutto il 2011. Si deve allora prendere atto che l'addebito oggetto della seconda ordinanza, emessa il 9 aprile 2022, non è stato commesso anteriormente all'emissione della prima ordinanza e che manca dunque un presupposto essenziale per l'accoglimento della richiesta difensiva di retrodatazione della misura cautelare da ultimo emessa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego della retrodatazione del termine di custodia cautelare. Le condotte associative, contestate ora nell'uno ora nell'altro procedimento, sono state erroneamente frazionate. È evidente che si tratta della medesima condotta che si è protratta senza soluzione di continuità. Già all'epoca dell'emissione del primo titolo cautelare, il pubblico ministero era in possesso di elementi gravemente indizianti in riferimento al secondo addebito. Occorre considerare la ratio dell'istituto della retrodatazione, che è quella di riallineare fattispecie cautelari che, pur dovendo nascere in un unico contesto temporale, si sono sviluppate in tempi successivi. Nel caso in esame, la adozione frazionata delle ordinanze cautelari ha di fatto reso possibile una dilatazione dei termini complessivi di custodia rispetto a quelli che sarebbero stati conseguiti dalla coeva, e più opportuna, adozione dei provvedimenti cautelari, aggirando così il divieto di contestazioni a catena mediante il frazionamento delle iniziative cautelari e mirate scelte procedimentali del pubblico ministero.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il secondo titolo cautelare, come precisato dall'ordinanza impugnata, ha ad oggetto un reato associativo temporalmente distinto da quello oggetto della prima ordinanza. Nonostante il fatto della partecipazione associativa si sostanzi, in entrambi i casi, nella adesione ad una stessa struttura criminale, non è dubbio che la diversa descrizione temporale renda autonomi i reati. Il reato oggetto della seconda ordinanza ha come data di inizio di consumazione il mese di gennaio del 2012 e si è protratto sino al 2019; il reato oggetto della prima ordinanza, invece, ha come limite temporale di cessazione della sua permanenza l'anno 2011. La seconda ordinanza è stata emessa il 9 aprile 2022, mentre la prima ordinanza risale al 12 febbraio 2019. 2.1. È allora evidente la mancanza, nel caso in esame, di un requisito normativo essenziale al meccanismo di retrodatazione dei termini di custodia relativi alla seconda ordinanza, ossia l'anteriorità, rispetto alla emissione della prima ordinanza che è, come appena detto, del 12 febbraio 2019, del reato oggetto della seconda ordinanza, che ha avuto inizio di consumazione il mese di gennaio del 2012 ma si è protratto sino a tutto il 2019, collocandosi quindi in data successiva alla emissione del primo titolo. Vale quindi il principio di diritto per il quale "ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza" - Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Rv. 274511, che ha ribadito il principio già espresso da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235910 -. poi appena il caso di aggiungere il ricorrente non si è curato di evidenziare, avendo proposto la questione della retrodatazione dei termini in sede di riesame della seconda misura cautelare, la sussistenza del presupposto che rend€». proponibile la questione nella specifica sede del controllo di riesame, costituito dalla ricorrenza congiunta delle "seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo 2 A provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva" - Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549 -. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. atto cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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