CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16139/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Luca_avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva depositata dal nuovo difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, con motivazione coerente e immune da censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere esten re [OSCURATO:PERSONA])sidente