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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22747/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27895/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 145, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 175, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, terza sezione civile, n. 3725/2016 del 19 ottobre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda volta a ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla restituzione in proprio favore della somma di euro 7.500,00, pari all'importo di un assegno di traenza non trasferibile, emesso in base a una convenzione di liquidazione sinistri, trafugato e incassato da ignoti.

2. La Corte territoriale, premessa la natura contrattuale della responsabilità in esame, ha ritenuto che la responsabilità della negoziatrice sia limitata alle ipotesi in cui l'alterazione del titolo presentato per l'incasso sia rilevabile ictu ()culi; ha, quindi, concluso che, dichiarata inammissibile la produzione in appello di una circolare dell'Associazione tra le banche italiane (ABI) da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nella specie [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non poteva essere ritenuta responsabile dell'illegittimo incasso, siccome il presentatore del titolo era stato identificato sia con una carta di identità che con il codice fiscale, entrambi non manomessi né recanti alterazioni da farne dubitare della genuinità; inoltre, il titolo non riportava ulteriori dati personali del beneficiario e la somma era stata depositata presso un libretto bancario, sebbene aperto da pochi giorni, sicché nessuna necessità di effettuare ulteriori controlli poteva essere contestata alla negoziatrice, dovendo semmai essere [OSCURATO:SOCIETA]., quale emittente il titolo, a verificarne la corretta consegna al legittimo r.g. n. 27895/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] destinatario, anche in considerazione del fatto che aveva scelto di spedire il titolo a mezzo posta.

3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso;

4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: «1.

Violazione dell'art. 43 R.D. n. 1736 del 1933, laddove il Tribunale in appello ha ritenuto la banca esente da responsabilità nonostante avesse pagato un assegno non trasferibile all'illegittimo prenditore e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, c.c., nella parte in cui non è stata accertata la responsabilità della istituto negoziatore»; b.

Secondo motivo: «2.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., nella parte in cui la Corte ha erroneamente valutato l'illegittimità dell'invio del titolo de quo a mezzo posta ordinaria».

2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12477 del 21/05/2018 hanno sancito che ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r. d. n. 1736 del 1933 (c. d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona r.g. n. 27895/2017 Cons. esLPaolo Fraulini diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.

Nel caso di specie, come sopra riassunto, la Corte di appello, in adesione all'accertamento già svolto dal Tribunale, ha indicato le fonti di prova prodotte in atti dalle quali ha valutato l'assenza nel caso di specie di negligenza della negoziatrice nell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico in fase di identificazione del presentatore e di pagamento dell'importo del titolo.

Così facendo, la Corte territoriale ha evidentemente valutato, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, che la negoziatrice aveva provato la non imputabilità dell'inadempimento contestatole.

5. Il secondo motivo, per quanto possa rilevare risultando assorbente quanto detto in relazione al primo motivo, è anche infondato alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 9769 del 26/05/2020, hanno sancito che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il r.g. n. 27895/2017 Cons. est. aolo Fraulini comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.

6. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27895/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 145, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 175, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, terza sezione civile, n. 3725/2016 del 19 ottobre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda volta a ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla restituzione in proprio favore della somma di euro 7.500,00, pari all'importo di un assegno di traenza non trasferibile, emesso in base a una convenzione di liquidazione sinistri, trafugato e incassato da ignoti. 2. La Corte territoriale, premessa la natura contrattuale della responsabilità in esame, ha ritenuto che la responsabilità della negoziatrice sia limitata alle ipotesi in cui l'alterazione del titolo presentato per l'incasso sia rilevabile ictu ()culi; ha, quindi, concluso che, dichiarata inammissibile la produzione in appello di una circolare dell'Associazione tra le banche italiane (ABI) da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nella specie [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non poteva essere ritenuta responsabile dell'illegittimo incasso, siccome il presentatore del titolo era stato identificato sia con una carta di identità che con il codice fiscale, entrambi non manomessi né recanti alterazioni da farne dubitare della genuinità; inoltre, il titolo non riportava ulteriori dati personali del beneficiario e la somma era stata depositata presso un libretto bancario, sebbene aperto da pochi giorni, sicché nessuna necessità di effettuare ulteriori controlli poteva essere contestata alla negoziatrice, dovendo semmai essere [OSCURATO:SOCIETA]., quale emittente il titolo, a verificarne la corretta consegna al legittimo r.g. n. 27895/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] destinatario, anche in considerazione del fatto che aveva scelto di spedire il titolo a mezzo posta. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso; 4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1. Violazione dell'art. 43 R.D. n. 1736 del 1933, laddove il Tribunale in appello ha ritenuto la banca esente da responsabilità nonostante avesse pagato un assegno non trasferibile all'illegittimo prenditore e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, c.c., nella parte in cui non è stata accertata la responsabilità della istituto negoziatore»; b. Secondo motivo: «2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., nella parte in cui la Corte ha erroneamente valutato l'illegittimità dell'invio del titolo de quo a mezzo posta ordinaria». 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il ricorso va respinto. 4. Il primo motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12477 del 21/05/2018 hanno sancito che ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r. d. n. 1736 del 1933 (c. d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona r.g. n. 27895/2017 Cons. esLPaolo Fraulini diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. Nel caso di specie, come sopra riassunto, la Corte di appello, in adesione all'accertamento già svolto dal Tribunale, ha indicato le fonti di prova prodotte in atti dalle quali ha valutato l'assenza nel caso di specie di negligenza della negoziatrice nell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico in fase di identificazione del presentatore e di pagamento dell'importo del titolo. Così facendo, la Corte territoriale ha evidentemente valutato, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, che la negoziatrice aveva provato la non imputabilità dell'inadempimento contestatole. 5. Il secondo motivo, per quanto possa rilevare risultando assorbente quanto detto in relazione al primo motivo, è anche infondato alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 9769 del 26/05/2020, hanno sancito che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il r.g. n. 27895/2017 Cons. est. aolo Fraulini comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore. 6. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 7. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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