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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25024/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27445/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –resistente con atto di costituzione – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 7102/2022delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 maggio2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 0 luglio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 27445/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritt a a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo, per quanto ancora controverso, l’estinzione dell a pretes a creditoriaper decorso del termine di prescrizione; all’esito del giudizio di prime cure - svolto in contraddittorio con l’ente creditore, Comune di Gaeta, e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] - , il giudice di pace dichiarò inammissibile l’opposizioneper difetto di interesse ad agire; sull’appello interposto dall’originaria attrice, la decisione in epigrafe ha rigettato nel merito l’opposizione, ritenendo non maturato il termine di prescrizione del credito; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un motivo; l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] deposita atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione; non svolge difese in questo grado di giudizio il Comune di Gaeta; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, è inammissibile la costituzione nel presente grado di giudizio dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], siccome avvenuta in forme irrituali, diverse dalle modalità ad hoc previste dal codice, e comunque tardivamente; detta intimata, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (nella specie applicabile nella formulazione anteriore alla novella del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ha depositato un atto privo di argomenti difensivi, dichiaratamente finalizzato alla « eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa»: e, dunque, non r.g. n. 27445/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il controricorso prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, il quale richiede «l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente» (ex multis, da ultimo, Cass. 09/02/2023, n. 4049; Cass. 17/11/2021, n. 34791; Cass. 16/06/2021, n. 17030); con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.2943 e 2948 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente censura l’impugnata pronuncia per non aver rilevato l’intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella opposta, per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica della cartella stessa (9 giugno 2012) e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento (20 settembre 2019); il ricorso è inammissibile, per inosservanza dei requisiti di contenuto –forma prescritti dall’art. 366 del codice di rito; nel contesto di una esposizione frammentaria e lacunosa degli accadimenti processuali rilevanti ai fini del decidere (inadeguata, infatti, risultando l’esposizione delle ragioni della originaria opposizione, della motivazione della sentenza di prime cure, delle censure addotte con l’appello, della trama argomentativa della gravata pronuncia), l’intero ragionamento di parte ricorrente si incentra sul rilievo attribuito alla notifica della cartella opposta e di una successiva intimazione; a tali documenti, tuttavia, parte ricorrente opera un mero richiamo, non corredato,cioè, da una (pur sintetica , ma) idonea trascrizione del contenuto degli stessi, né in via diretta né in via indiretta, né dalla loro allegazione al ricorso ovvero ancora dalla indicazione della sedes di ubicazione della stessa nel fascicolo del processo; tanto rende la doglianza così articolata non idonea a sollecitare correttamente l’apprezzamento della Corte, in forza del consolidato principio secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e r.g. n. 27445/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(ex plurimis, Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950); il ricorso è dichiarato inammissibile; in ordine alle spese di lite, non va pronunciata la condanna della ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], benché vittoriosa: alla mera costituzione in lite di quest’ultima, eseguita nei modi sopra descritti, non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che - a seguito della modifica dell’art. 380 biscod. proc. civ., operata dall’art. 1, comma 1 bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 -sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (così Cass. 23/11/2022, n. 34414; Cass. 24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921); attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del la ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13; r.g. n. 27445/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27445/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –resistente con atto di costituzione – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 7102/2022delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 maggio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 0 luglio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 27445/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritt a a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo, per quanto ancora controverso, l’estinzione dell a pretes a creditoriaper decorso del termine di prescrizione; all’esito del giudizio di prime cure - svolto in contraddittorio con l’ente creditore, Comune di Gaeta, e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] - , il giudice di pace dichiarò inammissibile l’opposizioneper difetto di interesse ad agire; sull’appello interposto dall’originaria attrice, la decisione in epigrafe ha rigettato nel merito l’opposizione, ritenendo non maturato il termine di prescrizione del credito; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un motivo; l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] deposita atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione; non svolge difese in questo grado di giudizio il Comune di Gaeta; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, è inammissibile la costituzione nel presente grado di giudizio dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], siccome avvenuta in forme irrituali, diverse dalle modalità ad hoc previste dal codice, e comunque tardivamente; detta intimata, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (nella specie applicabile nella formulazione anteriore alla novella del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), ha depositato un atto privo di argomenti difensivi, dichiaratamente finalizzato alla « eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa»: e, dunque, non r.g. n. 27445/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il controricorso prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, il quale richiede «l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente» (ex multis, da ultimo, Cass. 09/02/2023, n. 4049; Cass. 17/11/2021, n. 34791; Cass. 16/06/2021, n. 17030); con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.2943 e 2948 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente censura l’impugnata pronuncia per non aver rilevato l’intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella opposta, per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica della cartella stessa (9 giugno 2012) e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento (20 settembre 2019); il ricorso è inammissibile, per inosservanza dei requisiti di contenuto –forma prescritti dall’art. 366 del codice di rito; nel contesto di una esposizione frammentaria e lacunosa degli accadimenti processuali rilevanti ai fini del decidere (inadeguata, infatti, risultando l’esposizione delle ragioni della originaria opposizione, della motivazione della sentenza di prime cure, delle censure addotte con l’appello, della trama argomentativa della gravata pronuncia), l’intero ragionamento di parte ricorrente si incentra sul rilievo attribuito alla notifica della cartella opposta e di una successiva intimazione; a tali documenti, tuttavia, parte ricorrente opera un mero richiamo, non corredato,cioè, da una (pur sintetica , ma) idonea trascrizione del contenuto degli stessi, né in via diretta né in via indiretta, né dalla loro allegazione al ricorso ovvero ancora dalla indicazione della sedes di ubicazione della stessa nel fascicolo del processo; tanto rende la doglianza così articolata non idonea a sollecitare correttamente l’apprezzamento della Corte, in forza del consolidato principio secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e r.g. n. 27445/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950); il ricorso è dichiarato inammissibile; in ordine alle spese di lite, non va pronunciata la condanna della ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], benché vittoriosa: alla mera costituzione in lite di quest’ultima, eseguita nei modi sopra descritti, non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che - a seguito della modifica dell’art. 380 biscod. proc. civ., operata dall’art. 1, comma 1 bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 -sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (così Cass. 23/11/2022, n. 34414; Cass. 24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921); attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del la ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13; r.g. n. 27445/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a
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