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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35375/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.

Igs. n. 286 del 1998 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato, ne ha fatto rientro senza aver ottenuto la speciale autorizzazione, in luogo sconosciuto in data anteriore e prossima al 3 febbraio 2021.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla insussistenza dello stato di necessità e che i rilievi di ricorso sono reiterativi di doglianze rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito compiuta risposta con cui il ricorso non si è utilmente confrontato; rilevato che la Corte di appello ha ben spiegato le ragioni in punto di sussistenza del dolo e i rilievi di ricorso non hanno capacità di porre in evidenza vizi o lacune della motivazione; rilevato che la Corte di appello ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; rilevato che i rilievi di ricorso anche su tale punto non riescono a prospettare vizi rilevabili nella sede del controllo di legittimità; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato, ne ha fatto rientro senza aver ottenuto la speciale autorizzazione, in luogo sconosciuto in data anteriore e prossima al 3 febbraio 2021. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla insussistenza dello stato di necessità e che i rilievi di ricorso sono reiterativi di doglianze rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito compiuta risposta con cui il ricorso non si è utilmente confrontato; rilevato che la Corte di appello ha ben spiegato le ragioni in punto di sussistenza del dolo e i rilievi di ricorso non hanno capacità di porre in evidenza vizi o lacune della motivazione; rilevato che la Corte di appello ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; rilevato che i rilievi di ricorso anche su tale punto non riescono a prospettare vizi rilevabili nella sede del controllo di legittimità; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023
Sentenza Cassazione n. 35375/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris