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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34604/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui la locale Corte di appello aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], tesa alla revoca delle misure cautelari, congiuntamente applicate, dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna.

Secondo il Tribunale, il pericolo di reiterazione criminosa era aspetto coperto dal giudicato interno, cedevole solo a fronte di nuovi e sopravvenuti elementi, diversi dal mero decorso del tempo e dalla regolarità di condotta, dalla difesa non addotti; mentre il cumulo delle misure, se necessario e giustificato, era dalla legge consentito.

2. Marius ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, erroneamente concentrando la sua attenzione sull'asserita assenza di elementi di novità, avrebbe del tutto omesso di saggiare, alla luce delle prospettazioni difensive, l'attualità e concretezza, al presente, delle esigenze cautelari, come sarebbe stato suo dovere a distanza di molti mesi dal provvedimento impositivo delle misure gradate, risalente al maggio 2022 e al tempo non impugnato.

Nessun giudicato cautelare poteva essere invocato e la prognosi di reiterazione criminosa, in intensità tale da giustificare l'applicazione concorrente delle misure, andava rinnovata sulla base dei rigorosi canoni di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come non avvenuto.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'ordinanza impugnata si è attenuta all'esatto principio di diritto (v., per tutte, Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376-01), in base al quale, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo - ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi - è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, senza bisogno di rinnovare la valutazione del complesso delle risultanze di fatto giustificative della misura già applicata.

Nella specie, la sopravvenienza difensivamente prospettata riconduceva al profilo delle esigenze cautelari, che la difesa postulava cessate a distanza di alcuni mesi dall'applicazione della misura gradata atta a contenerle, stante la condotta osservante tenuta dall'imputato.

Il Tribunale ha ritenuto tali fattori, nelle circostanze date, non decisivi nel senso auspicato, rilevando l'assenza di più pregnanti elementi idonei ad elidere il rischio di reiterazione.

Tale valutazione, logicamente espressa e dal ricorrente solo genericamente censurata, è perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della revoca o sostituzione in melius di una misura cautelare, la cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione, pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133-01; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119-01).

La concorrenza di misure cautelari gradate è, inoltre, conforme al sistema, come riconosce lo stesso ricorrente, né la sua necessità fu contrastata in sede genetica.

Anche al riguardo, la rivisitazione è stata considerata ineccepibilmente impedita dall'accertata insussistenza di incidenti utili sopravvenienze.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Alla reiezione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui la locale Corte di appello aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], tesa alla revoca delle misure cautelari, congiuntamente applicate, dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna. Secondo il Tribunale, il pericolo di reiterazione criminosa era aspetto coperto dal giudicato interno, cedevole solo a fronte di nuovi e sopravvenuti elementi, diversi dal mero decorso del tempo e dalla regolarità di condotta, dalla difesa non addotti; mentre il cumulo delle misure, se necessario e giustificato, era dalla legge consentito. 2. Marius ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale, erroneamente concentrando la sua attenzione sull'asserita assenza di elementi di novità, avrebbe del tutto omesso di saggiare, alla luce delle prospettazioni difensive, l'attualità e concretezza, al presente, delle esigenze cautelari, come sarebbe stato suo dovere a distanza di molti mesi dal provvedimento impositivo delle misure gradate, risalente al maggio 2022 e al tempo non impugnato. Nessun giudicato cautelare poteva essere invocato e la prognosi di reiterazione criminosa, in intensità tale da giustificare l'applicazione concorrente delle misure, andava rinnovata sulla base dei rigorosi canoni di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come non avvenuto. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata si è attenuta all'esatto principio di diritto (v., per tutte, Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376-01), in base al quale, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo - ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi - è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, senza bisogno di rinnovare la valutazione del complesso delle risultanze di fatto giustificative della misura già applicata. Nella specie, la sopravvenienza difensivamente prospettata riconduceva al profilo delle esigenze cautelari, che la difesa postulava cessate a distanza di alcuni mesi dall'applicazione della misura gradata atta a contenerle, stante la condotta osservante tenuta dall'imputato. Il Tribunale ha ritenuto tali fattori, nelle circostanze date, non decisivi nel senso auspicato, rilevando l'assenza di più pregnanti elementi idonei ad elidere il rischio di reiterazione. Tale valutazione, logicamente espressa e dal ricorrente solo genericamente censurata, è perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della revoca o sostituzione in melius di una misura cautelare, la cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione, pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133-01; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119-01). La concorrenza di misure cautelari gradate è, inoltre, conforme al sistema, come riconosce lo stesso ricorrente, né la sua necessità fu contrastata in sede genetica. Anche al riguardo, la rivisitazione è stata considerata ineccepibilmente impedita dall'accertata insussistenza di incidenti utili sopravvenienze. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Alla reiezione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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