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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10898/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7900/2021R.G. proposto da I.C.I. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] uccilli, dal quale èrappresentato e difes o –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza n. 2115/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 18settembre 2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato quattro opposizioni agli atti esecutivi proposte (in tempi e con atti diversi innanzi al giudice dell’esecuzione e poi unitariamente introdotte quanto alla fasedi merito) dalla I.C.I. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel corso della procedura di espropriazione mobiliare in suo danno promossa dalla Esseti farmaceutici s.r.l., avente ad oggetto macchinari, poi aggiudicati alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] all’esito di vendita forzata esperita dall’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, qualecommissionario ad hoc nominato dal giudice dell’esecuzione.

2. Ricorre per cassazione la I.C.I. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la Esseti farmaceutici s.r.l.; non svolgono difese in grado di legittimità l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, la sentenza qui impugnata ha deciso su opposizioni espressamente qualificate nel provvedimento come agli atti esecutivi: tanto fonda, in ossequio al principio di apparenza, l’ammissibilità della presente impugnazione (cfr. da ultimo, proprio in tema di opposizioni esecutive, Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n. 7588). r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo prospettaviolazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 101, 485 e 530 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..

2.1. Il motivo censura la gravata sentenza nella parte in cui ha disatteso le opposizioni dispiegate il 17 novembre 2016 (invocante declaratoria di nullità degli esperimenti di vendita dei beni pignorati tenuti dal Commissionario) e il 5 aprile 2017 (con cui , oltre a tale pronuncia, veniva richiesto l’ annullamento dell’ordinanza del 4 aprile 2017 del giudice dell’esecuzione recante ordine all’aggiudicatario di versare ilsaldo prezzo).

A suffragio del duplice rigetto, il giudice territoriale, premessa la struttura del processo esecutivo come successione di subprocedimenti, ha posto identiche ragioni, ciascuna ex se idonea a giustificare la statuizione, così breviter riassumibili: (a) la tardività delle opposizion i , poiché non formulat e nei venti giorni dalla conoscenza dell’ordinanza di vendita; (b) l’anticipazione al 9 settembre 2016 della udienza –in ordinanza di vendita fissata al 28 ottobre 2016 -, in estrinsecazione dei poteri di direzione del processo di competenza del giudice ed «a causa» delle opposizioni sollevate dal debitore; (c) l’inesistenza di un vulnus al principio del contraddittorio, avendo l’esecutato «potuto svolgere ampiamente» le proprie difese «nonostante la mancata celebrazione dell’udienza del 28 ottobre».

Con la complessa ed articolata doglianza, parte ricorrente taccia di illogicità (oltreché di erroneità) la ritenuta tardività dell’opposizione, sostenendo che il termine per far valere il vizio lamentato (la mancata celebrazionedella udienza del 28 ottobre 2016, fissata nella ordinanza di vendita del 10 luglio 2016 al fine di verificare il regolare svolgimento delle operazioni di asporto dei beni pignorati) non poteva che decorrere r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «dalla data in cui si sarebbe dovuta tenere l’udienza»e non già dalla - anteriormente emessa -ordinanza di vendita.

«Altrettanto assurda e strumentale ad una petizione di principio» è, a dire dell’impugnante, l’affermazione secondo cui l’udienza del 9 settembre 2016, fissata dal giudice dell’esecuzione per la delibazione sulla richiesta di sospensione incidentale all’opposizione esecutiva proposta dalla esecutata, «potesse e dovesse essere implicitamente considerata come udienza –anticipata – di discussione sulle operazioni propedeutiche alla vendita» calendarizzata, nella ordinanza di vendita, per il giorno 28 ottobre 2016.

Parte ricorrente conclude nel senso che la mancata celebrazione dell’udienza del 28 ottobre 2016 hacagionato violazione del principio del contraddittorio (per essere stati intrapresi gli esperimenti di vendita senza il previsto controllo sulle attività ad esse preliminari) e lesione dei diritti di difesa dell’esecutato, privato della facoltà di presentare «eventuale istanza di conversione del pignoramento».

2.2. Il motivo è infondato, pur occorrendo, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., correggere in parte la motivazione della sentenza impugnata.

L’emenda concerne, segnatamente, l’opposizione introdotta il 17 novembre 2016: quest’ultima, siccome richiedente la dichiarazione di «nullità di tutti gli esperimenti di gara» (cfr. conclusioni, trascritte a pag. 7 del ricorso) officiati dal commissionario ad hoc nominato, andava dichiarata inammissibile, attesa la non opponibilità con il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022,degli atti degli ausiliari del giudice dell’esecuzione.

Basti, al riguardo, rammentare il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. è esperibile esclusivamente avverso provvedimenti ordinatori (esulanti dai meri atti preparatori: Cass. 05/05/2022, n. r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14282) del giudice dell’esecuzione, che è l’unico titolare del potere di controllo e direzione del processo esecutivo, ma non già nei confronti di atti degli ausiliari di tale giudice - come l’ufficiale giudiziario, il professionista delegato o l’ufficiale incaricato della vendita dei beni pignorati - per i quali la legge appresta specifici e diversi rimedi di controllo, sotto forma di reclamo al giudice dell’esecuzione (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 06/03/2018, n. 5175; Cass. 12/12/2016, n. 25317; Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. 20/01/2011, n. 1335; Cass. 21/03/2008, n. 7674).

2.3. Circa l’opposizione del 5 aprile 2017 (con cui si domandava l’annullamento non soltanto degli esperimenti di vendita ma anche del successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione), gli argomenti sviluppati dal ricorrente non scalfisconola gravata decisione.

Benvero, ed in primo luogo, è corretta la considerazione della anticipazione della udienza per le verifiche sulle operazioni preliminari alla vendita dal 28 ottobre 2016 al 9 settembre 2016, in concomitanza con la udienza di comparizione delle parti per discutere sulla istanza di sospensione dell’esecuzione formulata dall’opponente.

Valga sul punto osservarecome la fase sommaria delle opposizioni esecutive (giudizi unitari a struttura bifasica, secondo la scansione disegnata da Cass. 11/10/2018, n. 25170 e dalla successiva, conforme, giurisprudenza di nomofilachia) si svolga innanzi il giudice dell’esecuzione, poiché funzionalmente competente all’adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura: ma quel giudice, anche nella udienza ad hoc fissata per la cautela, è e rimane il giudice munitoex art. 484 cod. proc. civ. del potere di direzione del processo esecutivo, conserva cioè tutte le sue tipiche attribuzioni e prerogative, incluso il potere-dovere di rilevare eventuali nullità degli atti, verificare l’operato dei propri ausiliari, revocare precedenti provvedimenti. r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ed in secondo luogo, la contestazione del ricorrente non è idonea a confutare l’apprezzamento del giudice territoriale in ordine alla inesistenza di unpregiudizio a l diritto di difesa dell’esecutato.

Le circostanze a tal fine addotte, infatti, appaiono: (a)per un verso nuove, dacché il ricorrente non indica se, quando e come le abbia introdotte nel thema decidendum del giudizio di opposizione definito con la sentenza impugnata(ed è noto che il ricorso per cassazione deve investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nell’oggetto del contendere del giudizio di merito: tra le tantissime, Cass.30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313); (b) per altro verso, destituite di giuridico fondamento, in quanto la facoltà di presentare istanza di conversione (peraltro prospettata in ricorso soltanto come mera eventualità) era già inibita all’esecutato per effetto dell’emissione del precedente provvedimento del 10 luglio 2016, con cui era stata disposta la vendita del compendio pignorato, sicché del tutto irrilevante risultava, a tal fine , la omessa celebrazione della udienza del 28 ottobre 2016. 3.Con il secondo motivo, per violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma sesto, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si critica la dichiarata inammissibilità dell’opposizione del 13 marzo 2017, con cui era stato contestato il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile e di trasmissione del ricorso e del relativo fascicolo alla cancelleria dell’ufficio esecuzioni reso dal giudice adito con l’opposizione ex art.617 cod. proc. civ. promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto iscritto direttamente al ruolo affari contenziosi civili.

3.1. Il motivo è infondato, pur occorrendo emendare, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione a supporto della declaratoria di inammissibilità resa dalla gravata sentenza. r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ragione dell’inammissibilità risiede nella non esperibilità del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento opposto.

Si spiega, muovendo dalla premessa sistematica correttamente individuata dal giudice territoriale.

Secondo la struttura di giudizi unitari a bifasicità eventuale connotante le opposizioni esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le opposizioni proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva), il paradigmatico modus ingrediendi della controversia è rappresentato da un ricorso direttamente indi rizzato al giudice dell’esecuzione, da depositarsi nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente, teso a consentire l’espletamento della preliminare fase sommaria del giudizio, necessaria ed indefettibile per esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario.

Nelle ipotesi in cui la proposizione dell’opposizione esecutiva avvenga con atto difforme dal modello imposto dalla legge (e cioè a dire quando l’opposizione sia introdotta con citazione, con domanda genericamente rivolta all’ufficio giudiziario oppure con atto iscritto direttamente al ruolo contenzioso ordinario),questa Corte (ancora con la sentenza 11/10/2018, n. 25170) ha ravvisato fattispecie di nullità, sanabili tuttavia, in forza del generale principio del raggiungimento dello scopo, ove l’atto di opposizione pervenga ritualmente nella sfera di conoscibilità del giudice dell’esecuzione.

Più precisamente: «in tutti i casi in cui l’ atto introduttivo dell’opposizione esecutiva (successiva all’inizio dell’esecuzione) sia difforme dal modello legale, ma ciò non impedisca lo svolgimento della fase preliminare sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, il giudice cui pervenga l’ atto stesso p uò disporre che sia trasmesso immediatamente al giudice dell’esecuzione ed inserito nel relativo fascicolo, mentre la parte opponente ha la facoltà di chiedere essa r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stessa al giudice di provvedere in tal senso» (così la più volte citata Cass. n. 25170 del 2018).

3.2. E in conformità al testé descritto andamento si è sviluppata la vicenda qui controversa: adito con opposizione ai sensi dell’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., proposta con ricorso direttamente iscritto al ruolo contenzioso civile, il giudice ha disposto «la trasmissione del ricorso e del relativo fascicolo alla cancelleria dell’ufficio esecuzioni per l’inserimento nel fascicolo della esecuzione forzata pendente ed il successivo inoltro al giudice dell’esecuzione per le determinazioni consequenziali», ordinando altresì (alla Cancelleria) di effettuare l’adempimento della cancellazione del «presente procedimento dal ruolo contenzioso civile».

Come ben s’intende dall’illustrata scansione dei giudizi oppositivi, un provvedimento di tal fatta non ha contenuto decisorio (non risolve infatti questioni, neanche preliminari o pregiudiziali) e non costituisce nemmeno estrinsecazione del potere di direzione dell’azione esecutiva (come tale, suscettibile di riesame con lo strumento dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ.): esso, piuttosto, serve unicamente a ricondurre la controversia nel corretto binario procedimentale, mercé l’assegnazione della stessa al giudice dell’esecuzione, appartenente al medesimo ufficio giudiziario, per funzione designato all’adozione di misure (lato sensu cautelari) incidenti sul corso dell’esecuzione.

Si tratta, in buona sostanza, di un provvedimento che, attraverso il passaggio e la riassegnazione del fascicolo, sortisce gli effetti (ed ha natura) di una distribuzione della causa all’interno dello stesso ufficio giudiziario, alla stregua di (ed in maniera del tutto equipollente ad)una ripartizione degli affari giurisdizionalitra le varie articolazioni interne o sezioni di un medesimo tribunale che sia disposta in applicazione delle tabelle di composizione dell’ufficio. r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], è noto chel’inosservanza dei criteri di assegnazione degli affari giurisdizionali nell’àmbito di un medesimo ufficio giudiziario, pur se conseguente ad una inesatta applicazione delle relative tabelle, «non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati» (art. 7-bis, primo comma, ultimo periodo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), sicché questi non sono impugnabili (in particolar e, con il regolamento di competenza), potendo la violata regola di distribuzione della causa trovare rimedio con il decreto non impugnabile del Presidente del tribunale previsto dall’art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ. (cosìCass. 26/04/2019, n. 11332; Cass. 19/06/2018, n. 16163).

Analogo regime giuridico informail provvedimento in esame.

3.3. Va enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l’inizio dell’esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell’atto al giudice dell’esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., in quanto avente natura di mera distribuzione dell’affare nell’àmbito del medesimo ufficio giudiziario».

4. Con il terzo motivo, per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art.2929 cod. civ.con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4 cod. proc. civ., si assume la nullità o, comunque, lainopponibilità nei confronti deldebitore esecutato dell’aggiudicazione dei beni pignorat i, siccome effetto di collusione tra creditore procedente e aggiudicatario, a dire dell’impugnante dimostrata da una serie di circostanze fattuali, puntualmente narrate in ricorso.

4.1. La doglianza è inammissibile.

Essa sollecita la Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie acquisite in giudizio finalizzata ad una ricostruzione degli accadimenti fattuali differente rispetto a quella operata nella decisione impugnata, r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attività del tutto estranee alla natura ed alla finalità della impugnazione di legittimità.

5. Con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4 cod. proc. civ., si eccepisce l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dal debitore sul presupposto « sia dell’illegittimità del procedimento esecutivo, sia dell’abusività circa le modalità di azionamento, da parte del creditore procedente, del mezzo esecutivo adottato».

5.1. La censura, pur muovendo dal corretto rilievo della mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria, non può condurre alla cassazione della sentenza gravata.

L’omessa pronuncia su una domanda ascrivibile ad un error in procedendocommesso dal giudice di merito, al pari del mancato esame di un motivo di appello, non giustifica l’annullamento della sentenza impugnata in sede di legittimità quando il motivo o la domanda non scrutinati espongano questioni in punto di diritto infondate: in tal caso, e sempreché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, ha il potere di correggere la motivazione della decisione exart. 384 cod. proc. civ. mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l’incongruità di una rimessione della causa nella fase di merito al fine di dichiarare l’infondatezza del motivo erroneamente non vagliato.

Siffatto principio di diritto, già consolidato in un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18/08/2006, n. 18190; Cass.12/04/2006, n. 8561; Cass. 18/02/2005, n. 3388), è stato avvalorato dalla estensione (con la modifica dell’art. 384 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) delle ipotesi di decisione nel merito della Suprema Corte anche in caso di violazione di norme processuali r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e dalla costituzionalizzazione (nell’art. 111, secondo comma, Cost.) dei princìpi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali impongono interpretazioni che limitino, anche attraverso l’opera decisoria della Suprema Corte, i tempi di svolgimento del processo (e, quindi, a fortioriil dispendio di un grado di giudizio) senza sacrificio del diritto di azione e difesa (tra le tante, cfr. Cass. 01/02/2010, n. 2313; Cass., Sez.

U, 02/02/2017, n. 2731; Cass. 28/06/2017, n. 16171; Cass. 19/04/2018, n. 9693; Cass., Sez.

U, 09/04/2019, n. 11933).

Nella specie, la riconosciuta (e qui confermata) legittimità della iniziativa esecutiva sperimentata dal procedente importa de plano il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal debitore, per manifesto difetto dei presupposti integrativi della fattispecie di responsabilità.

6. Il ricorso è rigettato.

7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione parametrata agli scaglioni di pertinenza dell’importo corrispondente al «peso economico» delle controversie di opposizione agli atti esecutivi e, segnatamente, al valore del bene pignorato, come quantificato dallo stesso ricorrente (Cass. 06/12/2022, n. 35878).

8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q. m.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] euro 25.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7900/2021R.G. proposto da I.C.I. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] uccilli, dal quale èrappresentato e difes o –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza n. 2115/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 18settembre 2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato quattro opposizioni agli atti esecutivi proposte (in tempi e con atti diversi innanzi al giudice dell’esecuzione e poi unitariamente introdotte quanto alla fasedi merito) dalla I.C.I. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel corso della procedura di espropriazione mobiliare in suo danno promossa dalla Esseti farmaceutici s.r.l., avente ad oggetto macchinari, poi aggiudicati alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] all’esito di vendita forzata esperita dall’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, qualecommissionario ad hoc nominato dal giudice dell’esecuzione. 2. Ricorre per cassazione la I.C.I. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la Esseti farmaceutici s.r.l.; non svolgono difese in grado di legittimità l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, la sentenza qui impugnata ha deciso su opposizioni espressamente qualificate nel provvedimento come agli atti esecutivi: tanto fonda, in ossequio al principio di apparenza, l’ammissibilità della presente impugnazione (cfr. da ultimo, proprio in tema di opposizioni esecutive, Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n. 7588). r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo prospettaviolazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 101, 485 e 530 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. 2.1. Il motivo censura la gravata sentenza nella parte in cui ha disatteso le opposizioni dispiegate il 17 novembre 2016 (invocante declaratoria di nullità degli esperimenti di vendita dei beni pignorati tenuti dal Commissionario) e il 5 aprile 2017 (con cui , oltre a tale pronuncia, veniva richiesto l’ annullamento dell’ordinanza del 4 aprile 2017 del giudice dell’esecuzione recante ordine all’aggiudicatario di versare ilsaldo prezzo). A suffragio del duplice rigetto, il giudice territoriale, premessa la struttura del processo esecutivo come successione di subprocedimenti, ha posto identiche ragioni, ciascuna ex se idonea a giustificare la statuizione, così breviter riassumibili: (a) la tardività delle opposizion i , poiché non formulat e nei venti giorni dalla conoscenza dell’ordinanza di vendita; (b) l’anticipazione al 9 settembre 2016 della udienza –in ordinanza di vendita fissata al 28 ottobre 2016 -, in estrinsecazione dei poteri di direzione del processo di competenza del giudice ed «a causa» delle opposizioni sollevate dal debitore; (c) l’inesistenza di un vulnus al principio del contraddittorio, avendo l’esecutato «potuto svolgere ampiamente» le proprie difese «nonostante la mancata celebrazione dell’udienza del 28 ottobre». Con la complessa ed articolata doglianza, parte ricorrente taccia di illogicità (oltreché di erroneità) la ritenuta tardività dell’opposizione, sostenendo che il termine per far valere il vizio lamentato (la mancata celebrazionedella udienza del 28 ottobre 2016, fissata nella ordinanza di vendita del 10 luglio 2016 al fine di verificare il regolare svolgimento delle operazioni di asporto dei beni pignorati) non poteva che decorrere r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «dalla data in cui si sarebbe dovuta tenere l’udienza»e non già dalla - anteriormente emessa -ordinanza di vendita. «Altrettanto assurda e strumentale ad una petizione di principio» è, a dire dell’impugnante, l’affermazione secondo cui l’udienza del 9 settembre 2016, fissata dal giudice dell’esecuzione per la delibazione sulla richiesta di sospensione incidentale all’opposizione esecutiva proposta dalla esecutata, «potesse e dovesse essere implicitamente considerata come udienza –anticipata – di discussione sulle operazioni propedeutiche alla vendita» calendarizzata, nella ordinanza di vendita, per il giorno 28 ottobre 2016. Parte ricorrente conclude nel senso che la mancata celebrazione dell’udienza del 28 ottobre 2016 hacagionato violazione del principio del contraddittorio (per essere stati intrapresi gli esperimenti di vendita senza il previsto controllo sulle attività ad esse preliminari) e lesione dei diritti di difesa dell’esecutato, privato della facoltà di presentare «eventuale istanza di conversione del pignoramento». 2.2. Il motivo è infondato, pur occorrendo, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., correggere in parte la motivazione della sentenza impugnata. L’emenda concerne, segnatamente, l’opposizione introdotta il 17 novembre 2016: quest’ultima, siccome richiedente la dichiarazione di «nullità di tutti gli esperimenti di gara» (cfr. conclusioni, trascritte a pag. 7 del ricorso) officiati dal commissionario ad hoc nominato, andava dichiarata inammissibile, attesa la non opponibilità con il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022,degli atti degli ausiliari del giudice dell’esecuzione. Basti, al riguardo, rammentare il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. è esperibile esclusivamente avverso provvedimenti ordinatori (esulanti dai meri atti preparatori: Cass. 05/05/2022, n. r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14282) del giudice dell’esecuzione, che è l’unico titolare del potere di controllo e direzione del processo esecutivo, ma non già nei confronti di atti degli ausiliari di tale giudice - come l’ufficiale giudiziario, il professionista delegato o l’ufficiale incaricato della vendita dei beni pignorati - per i quali la legge appresta specifici e diversi rimedi di controllo, sotto forma di reclamo al giudice dell’esecuzione (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 06/03/2018, n. 5175; Cass. 12/12/2016, n. 25317; Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. 20/01/2011, n. 1335; Cass. 21/03/2008, n. 7674). 2.3. Circa l’opposizione del 5 aprile 2017 (con cui si domandava l’annullamento non soltanto degli esperimenti di vendita ma anche del successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione), gli argomenti sviluppati dal ricorrente non scalfisconola gravata decisione. Benvero, ed in primo luogo, è corretta la considerazione della anticipazione della udienza per le verifiche sulle operazioni preliminari alla vendita dal 28 ottobre 2016 al 9 settembre 2016, in concomitanza con la udienza di comparizione delle parti per discutere sulla istanza di sospensione dell’esecuzione formulata dall’opponente. Valga sul punto osservarecome la fase sommaria delle opposizioni esecutive (giudizi unitari a struttura bifasica, secondo la scansione disegnata da Cass. 11/10/2018, n. 25170 e dalla successiva, conforme, giurisprudenza di nomofilachia) si svolga innanzi il giudice dell’esecuzione, poiché funzionalmente competente all’adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura: ma quel giudice, anche nella udienza ad hoc fissata per la cautela, è e rimane il giudice munitoex art. 484 cod. proc. civ. del potere di direzione del processo esecutivo, conserva cioè tutte le sue tipiche attribuzioni e prerogative, incluso il potere-dovere di rilevare eventuali nullità degli atti, verificare l’operato dei propri ausiliari, revocare precedenti provvedimenti. r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ed in secondo luogo, la contestazione del ricorrente non è idonea a confutare l’apprezzamento del giudice territoriale in ordine alla inesistenza di unpregiudizio a l diritto di difesa dell’esecutato. Le circostanze a tal fine addotte, infatti, appaiono: (a)per un verso nuove, dacché il ricorrente non indica se, quando e come le abbia introdotte nel thema decidendum del giudizio di opposizione definito con la sentenza impugnata(ed è noto che il ricorso per cassazione deve investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nell’oggetto del contendere del giudizio di merito: tra le tantissime, Cass.30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313); (b) per altro verso, destituite di giuridico fondamento, in quanto la facoltà di presentare istanza di conversione (peraltro prospettata in ricorso soltanto come mera eventualità) era già inibita all’esecutato per effetto dell’emissione del precedente provvedimento del 10 luglio 2016, con cui era stata disposta la vendita del compendio pignorato, sicché del tutto irrilevante risultava, a tal fine , la omessa celebrazione della udienza del 28 ottobre 2016. 3.Con il secondo motivo, per violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma sesto, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si critica la dichiarata inammissibilità dell’opposizione del 13 marzo 2017, con cui era stato contestato il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile e di trasmissione del ricorso e del relativo fascicolo alla cancelleria dell’ufficio esecuzioni reso dal giudice adito con l’opposizione ex art.617 cod. proc. civ. promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto iscritto direttamente al ruolo affari contenziosi civili. 3.1. Il motivo è infondato, pur occorrendo emendare, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione a supporto della declaratoria di inammissibilità resa dalla gravata sentenza. r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ragione dell’inammissibilità risiede nella non esperibilità del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento opposto. Si spiega, muovendo dalla premessa sistematica correttamente individuata dal giudice territoriale. Secondo la struttura di giudizi unitari a bifasicità eventuale connotante le opposizioni esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le opposizioni proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva), il paradigmatico modus ingrediendi della controversia è rappresentato da un ricorso direttamente indi rizzato al giudice dell’esecuzione, da depositarsi nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente, teso a consentire l’espletamento della preliminare fase sommaria del giudizio, necessaria ed indefettibile per esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario. Nelle ipotesi in cui la proposizione dell’opposizione esecutiva avvenga con atto difforme dal modello imposto dalla legge (e cioè a dire quando l’opposizione sia introdotta con citazione, con domanda genericamente rivolta all’ufficio giudiziario oppure con atto iscritto direttamente al ruolo contenzioso ordinario),questa Corte (ancora con la sentenza 11/10/2018, n. 25170) ha ravvisato fattispecie di nullità, sanabili tuttavia, in forza del generale principio del raggiungimento dello scopo, ove l’atto di opposizione pervenga ritualmente nella sfera di conoscibilità del giudice dell’esecuzione. Più precisamente: «in tutti i casi in cui l’ atto introduttivo dell’opposizione esecutiva (successiva all’inizio dell’esecuzione) sia difforme dal modello legale, ma ciò non impedisca lo svolgimento della fase preliminare sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, il giudice cui pervenga l’ atto stesso p uò disporre che sia trasmesso immediatamente al giudice dell’esecuzione ed inserito nel relativo fascicolo, mentre la parte opponente ha la facoltà di chiedere essa r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stessa al giudice di provvedere in tal senso» (così la più volte citata Cass. n. 25170 del 2018). 3.2. E in conformità al testé descritto andamento si è sviluppata la vicenda qui controversa: adito con opposizione ai sensi dell’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., proposta con ricorso direttamente iscritto al ruolo contenzioso civile, il giudice ha disposto «la trasmissione del ricorso e del relativo fascicolo alla cancelleria dell’ufficio esecuzioni per l’inserimento nel fascicolo della esecuzione forzata pendente ed il successivo inoltro al giudice dell’esecuzione per le determinazioni consequenziali», ordinando altresì (alla Cancelleria) di effettuare l’adempimento della cancellazione del «presente procedimento dal ruolo contenzioso civile». Come ben s’intende dall’illustrata scansione dei giudizi oppositivi, un provvedimento di tal fatta non ha contenuto decisorio (non risolve infatti questioni, neanche preliminari o pregiudiziali) e non costituisce nemmeno estrinsecazione del potere di direzione dell’azione esecutiva (come tale, suscettibile di riesame con lo strumento dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ.): esso, piuttosto, serve unicamente a ricondurre la controversia nel corretto binario procedimentale, mercé l’assegnazione della stessa al giudice dell’esecuzione, appartenente al medesimo ufficio giudiziario, per funzione designato all’adozione di misure (lato sensu cautelari) incidenti sul corso dell’esecuzione. Si tratta, in buona sostanza, di un provvedimento che, attraverso il passaggio e la riassegnazione del fascicolo, sortisce gli effetti (ed ha natura) di una distribuzione della causa all’interno dello stesso ufficio giudiziario, alla stregua di (ed in maniera del tutto equipollente ad)una ripartizione degli affari giurisdizionalitra le varie articolazioni interne o sezioni di un medesimo tribunale che sia disposta in applicazione delle tabelle di composizione dell’ufficio. r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], è noto chel’inosservanza dei criteri di assegnazione degli affari giurisdizionali nell’àmbito di un medesimo ufficio giudiziario, pur se conseguente ad una inesatta applicazione delle relative tabelle, «non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati» (art. 7-bis, primo comma, ultimo periodo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), sicché questi non sono impugnabili (in particolar e, con il regolamento di competenza), potendo la violata regola di distribuzione della causa trovare rimedio con il decreto non impugnabile del Presidente del tribunale previsto dall’art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ. (cosìCass. 26/04/2019, n. 11332; Cass. 19/06/2018, n. 16163). Analogo regime giuridico informail provvedimento in esame. 3.3. Va enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l’inizio dell’esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell’atto al giudice dell’esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., in quanto avente natura di mera distribuzione dell’affare nell’àmbito del medesimo ufficio giudiziario». 4. Con il terzo motivo, per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art.2929 cod. civ.con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4 cod. proc. civ., si assume la nullità o, comunque, lainopponibilità nei confronti deldebitore esecutato dell’aggiudicazione dei beni pignorat i, siccome effetto di collusione tra creditore procedente e aggiudicatario, a dire dell’impugnante dimostrata da una serie di circostanze fattuali, puntualmente narrate in ricorso. 4.1. La doglianza è inammissibile. Essa sollecita la Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie acquisite in giudizio finalizzata ad una ricostruzione degli accadimenti fattuali differente rispetto a quella operata nella decisione impugnata, r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attività del tutto estranee alla natura ed alla finalità della impugnazione di legittimità. 5. Con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4 cod. proc. civ., si eccepisce l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dal debitore sul presupposto « sia dell’illegittimità del procedimento esecutivo, sia dell’abusività circa le modalità di azionamento, da parte del creditore procedente, del mezzo esecutivo adottato». 5.1. La censura, pur muovendo dal corretto rilievo della mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria, non può condurre alla cassazione della sentenza gravata. L’omessa pronuncia su una domanda ascrivibile ad un error in procedendocommesso dal giudice di merito, al pari del mancato esame di un motivo di appello, non giustifica l’annullamento della sentenza impugnata in sede di legittimità quando il motivo o la domanda non scrutinati espongano questioni in punto di diritto infondate: in tal caso, e sempreché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, ha il potere di correggere la motivazione della decisione exart. 384 cod. proc. civ. mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l’incongruità di una rimessione della causa nella fase di merito al fine di dichiarare l’infondatezza del motivo erroneamente non vagliato. Siffatto principio di diritto, già consolidato in un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18/08/2006, n. 18190; Cass.12/04/2006, n. 8561; Cass. 18/02/2005, n. 3388), è stato avvalorato dalla estensione (con la modifica dell’art. 384 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) delle ipotesi di decisione nel merito della Suprema Corte anche in caso di violazione di norme processuali r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e dalla costituzionalizzazione (nell’art. 111, secondo comma, Cost.) dei princìpi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali impongono interpretazioni che limitino, anche attraverso l’opera decisoria della Suprema Corte, i tempi di svolgimento del processo (e, quindi, a fortioriil dispendio di un grado di giudizio) senza sacrificio del diritto di azione e difesa (tra le tante, cfr. Cass. 01/02/2010, n. 2313; Cass., Sez. U, 02/02/2017, n. 2731; Cass. 28/06/2017, n. 16171; Cass. 19/04/2018, n. 9693; Cass., Sez. U, 09/04/2019, n. 11933). Nella specie, la riconosciuta (e qui confermata) legittimità della iniziativa esecutiva sperimentata dal procedente importa de plano il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal debitore, per manifesto difetto dei presupposti integrativi della fattispecie di responsabilità. 6. Il ricorso è rigettato. 7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione parametrata agli scaglioni di pertinenza dell’importo corrispondente al «peso economico» delle controversie di opposizione agli atti esecutivi e, segnatamente, al valore del bene pignorato, come quantificato dallo stesso ricorrente (Cass. 06/12/2022, n. 35878). 8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q. m. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in r.g. n. 7900/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] euro 25.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto d
Sentenza Cassazione n. 10898/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris