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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2023

Cassazione n. 29784/2023

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DINANZA sul ricorso iscritto al n. 4794/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1135/2020 depositata il 03/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: con atto di citazione notificato nel dicembre 2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenneroin giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo quale proprietario dell’immobile, il secondo quale conduttoreesercente l’attività di ristorazione nel medesimo immobile, chiedendo la cessazione delle immissioni provenienti da quest’ultimo ed il risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio vennero instaurati tre procedimenti cautelari con l’adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle dette immissioni mediante accorgimenti tecnici volta a volta differenti sulla base di CTU.

Il Tribunale adito , previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di natura reale, accolse la domanda risarcitoria, condannando i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore delle attrici nella misura di Euro 54.504,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale ed in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 2.405,00 a titolo di danno biologico.

Avverso detta sentenza proposerodistinti appelli i convenuti.

Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 3 luglio 2020 la Corte d’appello di Catania rigettò la domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento nei confronti delle appellate della somma di Euro 37.157,00, confermando per il resto l’impugnata sentenza; condannò inoltre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado e di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA] e condannò [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali di appello in favore delle appellate.

Per quanto qui rileva, premise la corte territoriale che , stante la mancanza di impugnazioni,si era formato il giudicato interno sul capo di sentenza con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di natura reale ai sensi dell’art. 844 cod. civ., avendo dato atto il Tribunale che le immissioni acustiche erano venute meno nel 2009 a seguito dell’esecuzione in corso di causa da parte del Mineo dei lavori previsti dal CTU ed essendo venute meno ogni ulteriori immissioni di fumi e odori per essere cessata l’attività del Mineo il 10 gennaio 2016.

Osservò quindi, premessoche l’azione reale doveva essere esperita nei confronti del proprietario del fondo causa di immissioni, che ricorreva la responsabilità risarcitoria di quest’ultimo, ove avesse locato l’immobile ad altri, se avesse concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di esigere dal conduttore gli interventi atti ad impedire il pregiudizio.

Aggiunse che doveva escludersi l’esistenza di un obbligo di vigilanza, di intervento o di veto nei confronti del conduttore in capo al locatore e che per affermare la sussistenza della colpa del locatore si sarebbe dovuto accertare se, al momento della concessione della locazione, fosse prevedibile con l’ordinaria diligenza che il conduttore avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi provocando immissioni intollerabili, ma un tale accertamento era mancato.

Osservò ancora che il proprietario non poteva essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dai macchinari e dagli impianti del conduttore, non avendo alcun potere di controllo sui detti impianti, nella piena ed esclusiva disponibilità del conduttore, né poteva essere fonte di responsabilità l’apertura di una finestra lucifera, non essendo stata autorizzata dal proprietario.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoriada entrambe le parti.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente cheil giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla domanda di natura reale, la quale aveva ad oggetto non solo l’ordine al conduttore di espletare nella propria attività gli accorgimenti necessari per la riduzione delle immissioni alla normale tollerabilità, ma anche l’ordine al proprietario di apportare le modifiche strutturali idonee ad evitare il propagarsi delle immissioni.

Aggiunge che il Tribunale aveva ritenuto che il Tomasello avesse concorso alla realizzazione del fatto dannoso alla luce delle carenze strutturali dell’immobile e per non essersi adoperato presso il conduttore per la cessazione delle immissioni.

Con il secondomotivo si denuncia violazione dell’art. 329 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, nonostante la parte appellante avesse omesso di impugnare la statuizione di primo grado di cessazione della materia del contendere circa la domanda di natura reale e la formazione dunque del relativo giudicato, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, il giudice di appello ha pronunciato sulla qualificazione della domanda avente natura reale nei confronti del Tomasello, qualificandola come risarcitoria.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la motivazione è apparente perché il giudice di appello, dopo avere riconosciuto la natura reale della domanda proposta nei confronti del proprietario, senza alcuna logica ragione ha esaminato esclusivamente la domanda risarcitoria.

Aggiunge che la motivazione è anche contraddittoria perché da una parte viene confermata la cessazionedella materia del contendere in ordine alla domanda ai sensi dell’art. 844 cod. civ., dall’altra si esclude la responsabilità del Tomasello, che pure era stato evocato in giudizio per l’esecuzione degli interventi sulla struttura volti a far cessare le immissioni.

Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 844, 2043 e 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che in relazione alla domanda ai sensi dell’art. 844 legittimato passivo, ove sia richiesta la modifica strutturale dell’immobile per la cessazione delle immissioni, non può che essere il proprietario, stante la natura reale dell’azione e che buona parte degli interventi previsti dal CTU per la cessazione delle immissioni riguardavano la struttura, a conferma dell’inidoneità di quest’ultima a supportare l’attività espletata dal Mineo.

Aggiunge che l’apertura della finestra lucifera non poteva non essere stata autorizzata dal proprietario, a nulla valendo l’assunto (tardivo) che si trattasse di opera realizzata all’insaputa del proprietario, in quanto circostanza non provata, tardiva e comunque non opponibile al terzo, e lo stesso è a dirsi per l’installazione del comignolo statico antivento sulla canna fumaria.

Osserva quindi che alla luce delle carenze strutturali l’azione doveva essere qualificatacome di natura reale.

Con il quinto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osservano le ricorrenti che la Corte d’appello ha omesso di valutare le seguenti condotte del Tomasello che, se valutate, avrebbero comportato un giudizio di responsabilità: il Tomasello è rimasto inerte di fronte alle diffide inoltrate dalle attrici per la cessazione delle immissioni; ha contestato nel corso del giudizio la fondatezza della denuncia di immissioni, così avvalendo il comportamento del conduttore; ha omesso di controllare le modifiche apportate dal conduttore, giungendo a diffidare le attrici dall’intraprendere azioni nei confronti del Mineo; anche dopo la risoluzione della locazione ha continuato a concedere in locazione l’immobile per le medesime attività di ristorazione, opponendo di avere fatto sottoscrivere al conduttore una clausola di esonero da responsabilità nel caso di immissioni.

Aggiungono che il Tomasello con il suo comportamento ha concorso alla realizzazione del fatto dannoso, sia per la concessione in locazione per ristorazione di un immobile destinato per le sue caratteristiche a produrre immissioni, sia per essere rimasto inerte in relazione agli aspetti strutturali, come l’apertura arbitraria della finestra, per la quale ha dato il suo implicito assenso I motivi dal primo al quinto, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.L’equivoco di fondo, che è alla base dei motivi di ricorso, è lo scambio fra azione reale ai sensi dell’art. 844 cod. civ. e titolarità dal lato passivo del rapporto risarcitorio.

L’azione reale, come statuito dal giudice di appello, ed affermato dalle stesse ricorrenti, si è esaurita con il passaggio in giudicato della statuizione di cessazione della materia del contendere.

Permane sub iudice il rapporto risarcitorio, rispetto al quale ilproprietario dell’immobile fonte di immissioni, pur in astratto passivamente legittimato, è titolare dal lato passivo del rapporto alle seguenti condizioni fissate dalla giurisprudenza di questa Corte, ed alle quali ha attinto il giudice del merito.

Allorché le immissioni intollerabili originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi (Cass. n. 11125 del 2015).

La responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti dalle immissioni può essere inoltre affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività (Cass. n. 4908 del 2018).

Il giudizio di fatto del giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità, è stato nel senso del difetto dei presupposti di fatto della titolarità passiva del rapporto risarcitorio.

La denuncia di vizio motivazionale al riguardo proposta è inammissibile in primo luogoper il difetto di decisività delle circostanze asseritamente non esaminate dal giudice del merito, a fronte del giudizio di fatto in termini di: a) non prevedibilità, in base all’ordinaria diligenza, al momento della concessione della locazione, che il conduttore avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi provocando immissioni intollerabili; b) assenza del potere di controllo sugli impianti del conduttore; c) apertura dellafinestra lucifera senza autorizza zione dal proprietario.

In secondo luogo , la censura è inammissibile perché le circostanze indicate nella denuncia di vizio motivazionale sono comunque entrate nel fuoco della valutazione del giudice del merito al fine di giungere all’accertamento di fatto nei termini appena indicati (né può darsi ovviamente rilevanza, rispetto ai fatti per cui è causa, alla condotta successiva alla risoluzione della locazione, ed in particolare l’asserita concessione in locazione ad altri sempre per attività di ristorazione).Permanendo dunque il giudizio di fatto del giudice del merito, all’esito del denunciato vizio motivazionale, resta l’accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto della titolarità passiva del rapporto risarcitorio.

Su tale rapporto il giudice del merito ha pronunciato e le censure di omessa pronunciaed erronea qualificazione in termini risarcitori di un’azione che invece avrebbe natura reale, in violazione del giudicato o con motivazione apparente secondo le ricorrenti, sono tutte censure che, come si è detto, muovono dall’erroneo presupposto dello confusione fra azione reale e titolarità passiva del rapporto risarcitorio anche del proprietario (e non del solo conduttore).

Il proprietario è responsabile per i danni non per la natura reale dell’azione, la quale è inveceazione personale a titolo risarcitorio, ma perché, con riferimento a quest’ultima azione, è stato dimostrato che abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso.

Il giudice del merito, come si è visto, sulla base di un giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ha concluso nel senso che il proprietario non ha concorso alla realizzazione del fatto dannoso.

Le censure restano in conclusione eccentriche rispetto alla ratio decidendi, e sono pertanto prive di decisività, perché muovono da un presupposto non corrispondente alla natura della controversia ancora sub iudice, dopo la chiusura di quellasull’azione reale con la formazione del giudicato di cessazione della materia del contendere.

Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, premesso che la fondatezza del ricorso per cassazione comporterà una revisione del capo sulle spese, che le attrici non potevanoessere condannate alla rifusione delle spese del doppio grado in favore del Tomasello alla luce della fondatezza della domanda ai sensi dell’art. 844, in base alla regola chela parte attrice parzialmente vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente alle spese.Aggiunge che il giudice di appello avrebbe dovuto fare buon uso della norma sulla compensazione.

Il motivo è fondato.

Il giudice del merito ha reputato le odierne ricorrente soccombenti nei gradi di merito ai fini del regolamento delle spese processuali, senza considerare che per l’azione reale, per la quale era stato evocato in giudizio il Tomasello nella qualità di proprietario del fondo causa di immissioni, era stata dichiarata dal Tribunale la cessazione della materia del contendere dopo che, a seguito della reiterazione di provvedimenti cautelari (ed anche la cessazione della locazione), le immissioni erano terminate.

Inmateria di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo lespese a carico della parte risultata totalmentevittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti,processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari lacessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo dellespese alla stregua d el principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 18128 del 2020).

Il giudice del merito ha accertato chele immissioni acustiche erano venute meno nel 2009 a seguito dell’esecuzione in corso di causa da parte del Mineo dei lavori previsti dal CTU e che erano stati oggetto dei provvedimenti cautelari favorevoli alle attrici.

Quest’ultime non possono quindi essere ritenute soccombenti, rispetto all’esito complessivo della lite, in relazione al criterio della soccombenza virtuale che presiede al regolamento delle spese con riferimento alla statuizione di cessazione della materia del contendere.

In base a tale criterio le attrici devono essere considerate parzialmente vittoriose.

Condannando le originarie attrici alla rifusione delle spese del doppio grado di merito, la Corte d’appello ha violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte anche parzialmente vittoriosa (Cass. n. 4755 del 2004).

Poiché non sono necessari accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito.

La soccombenza virtuale del Tomasello in relazione alla domanda per la quale vi è stata la cessazione della materia del contendere, unitamente all’accoglimento solo parziale delle domande proposte, costituisce ragione di compensazione delle spese nei gradi di merito.

Va disposta la compensazione anche delle spese del giudizio di cassazione in ragione dell’accoglimento del solo sesto motivo sulle spese processuali.

P. Q. M. Accoglie il sesto motivo, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 4794/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1135/2020 depositata il 03/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: con atto di citazione notificato nel dicembre 2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenneroin giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo quale proprietario dell’immobile, il secondo quale conduttoreesercente l’attività di ristorazione nel medesimo immobile, chiedendo la cessazione delle immissioni provenienti da quest’ultimo ed il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio vennero instaurati tre procedimenti cautelari con l’adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle dette immissioni mediante accorgimenti tecnici volta a volta differenti sulla base di CTU. Il Tribunale adito , previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di natura reale, accolse la domanda risarcitoria, condannando i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore delle attrici nella misura di Euro 54.504,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale ed in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 2.405,00 a titolo di danno biologico. Avverso detta sentenza proposerodistinti appelli i convenuti. Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 3 luglio 2020 la Corte d’appello di Catania rigettò la domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento nei confronti delle appellate della somma di Euro 37.157,00, confermando per il resto l’impugnata sentenza; condannò inoltre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado e di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA] e condannò [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali di appello in favore delle appellate. Per quanto qui rileva, premise la corte territoriale che , stante la mancanza di impugnazioni,si era formato il giudicato interno sul capo di sentenza con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di natura reale ai sensi dell’art. 844 cod. civ., avendo dato atto il Tribunale che le immissioni acustiche erano venute meno nel 2009 a seguito dell’esecuzione in corso di causa da parte del Mineo dei lavori previsti dal CTU ed essendo venute meno ogni ulteriori immissioni di fumi e odori per essere cessata l’attività del Mineo il 10 gennaio 2016. Osservò quindi, premessoche l’azione reale doveva essere esperita nei confronti del proprietario del fondo causa di immissioni, che ricorreva la responsabilità risarcitoria di quest’ultimo, ove avesse locato l’immobile ad altri, se avesse concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di esigere dal conduttore gli interventi atti ad impedire il pregiudizio. Aggiunse che doveva escludersi l’esistenza di un obbligo di vigilanza, di intervento o di veto nei confronti del conduttore in capo al locatore e che per affermare la sussistenza della colpa del locatore si sarebbe dovuto accertare se, al momento della concessione della locazione, fosse prevedibile con l’ordinaria diligenza che il conduttore avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi provocando immissioni intollerabili, ma un tale accertamento era mancato. Osservò ancora che il proprietario non poteva essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dai macchinari e dagli impianti del conduttore, non avendo alcun potere di controllo sui detti impianti, nella piena ed esclusiva disponibilità del conduttore, né poteva essere fonte di responsabilità l’apertura di una finestra lucifera, non essendo stata autorizzata dal proprietario. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoriada entrambe le parti. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente cheil giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla domanda di natura reale, la quale aveva ad oggetto non solo l’ordine al conduttore di espletare nella propria attività gli accorgimenti necessari per la riduzione delle immissioni alla normale tollerabilità, ma anche l’ordine al proprietario di apportare le modifiche strutturali idonee ad evitare il propagarsi delle immissioni. Aggiunge che il Tribunale aveva ritenuto che il Tomasello avesse concorso alla realizzazione del fatto dannoso alla luce delle carenze strutturali dell’immobile e per non essersi adoperato presso il conduttore per la cessazione delle immissioni. Con il secondomotivo si denuncia violazione dell’art. 329 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, nonostante la parte appellante avesse omesso di impugnare la statuizione di primo grado di cessazione della materia del contendere circa la domanda di natura reale e la formazione dunque del relativo giudicato, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, il giudice di appello ha pronunciato sulla qualificazione della domanda avente natura reale nei confronti del Tomasello, qualificandola come risarcitoria.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la motivazione è apparente perché il giudice di appello, dopo avere riconosciuto la natura reale della domanda proposta nei confronti del proprietario, senza alcuna logica ragione ha esaminato esclusivamente la domanda risarcitoria. Aggiunge che la motivazione è anche contraddittoria perché da una parte viene confermata la cessazionedella materia del contendere in ordine alla domanda ai sensi dell’art. 844 cod. civ., dall’altra si esclude la responsabilità del Tomasello, che pure era stato evocato in giudizio per l’esecuzione degli interventi sulla struttura volti a far cessare le immissioni. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 844, 2043 e 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in relazione alla domanda ai sensi dell’art. 844 legittimato passivo, ove sia richiesta la modifica strutturale dell’immobile per la cessazione delle immissioni, non può che essere il proprietario, stante la natura reale dell’azione e che buona parte degli interventi previsti dal CTU per la cessazione delle immissioni riguardavano la struttura, a conferma dell’inidoneità di quest’ultima a supportare l’attività espletata dal Mineo. Aggiunge che l’apertura della finestra lucifera non poteva non essere stata autorizzata dal proprietario, a nulla valendo l’assunto (tardivo) che si trattasse di opera realizzata all’insaputa del proprietario, in quanto circostanza non provata, tardiva e comunque non opponibile al terzo, e lo stesso è a dirsi per l’installazione del comignolo statico antivento sulla canna fumaria. Osserva quindi che alla luce delle carenze strutturali l’azione doveva essere qualificatacome di natura reale. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osservano le ricorrenti che la Corte d’appello ha omesso di valutare le seguenti condotte del Tomasello che, se valutate, avrebbero comportato un giudizio di responsabilità: il Tomasello è rimasto inerte di fronte alle diffide inoltrate dalle attrici per la cessazione delle immissioni; ha contestato nel corso del giudizio la fondatezza della denuncia di immissioni, così avvalendo il comportamento del conduttore; ha omesso di controllare le modifiche apportate dal conduttore, giungendo a diffidare le attrici dall’intraprendere azioni nei confronti del Mineo; anche dopo la risoluzione della locazione ha continuato a concedere in locazione l’immobile per le medesime attività di ristorazione, opponendo di avere fatto sottoscrivere al conduttore una clausola di esonero da responsabilità nel caso di immissioni. Aggiungono che il Tomasello con il suo comportamento ha concorso alla realizzazione del fatto dannoso, sia per la concessione in locazione per ristorazione di un immobile destinato per le sue caratteristiche a produrre immissioni, sia per essere rimasto inerte in relazione agli aspetti strutturali, come l’apertura arbitraria della finestra, per la quale ha dato il suo implicito assenso I motivi dal primo al quinto, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.L’equivoco di fondo, che è alla base dei motivi di ricorso, è lo scambio fra azione reale ai sensi dell’art. 844 cod. civ. e titolarità dal lato passivo del rapporto risarcitorio. L’azione reale, come statuito dal giudice di appello, ed affermato dalle stesse ricorrenti, si è esaurita con il passaggio in giudicato della statuizione di cessazione della materia del contendere. Permane sub iudice il rapporto risarcitorio, rispetto al quale ilproprietario dell’immobile fonte di immissioni, pur in astratto passivamente legittimato, è titolare dal lato passivo del rapporto alle seguenti condizioni fissate dalla giurisprudenza di questa Corte, ed alle quali ha attinto il giudice del merito. Allorché le immissioni intollerabili originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi (Cass. n. 11125 del 2015). La responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti dalle immissioni può essere inoltre affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività (Cass. n. 4908 del 2018). Il giudizio di fatto del giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità, è stato nel senso del difetto dei presupposti di fatto della titolarità passiva del rapporto risarcitorio. La denuncia di vizio motivazionale al riguardo proposta è inammissibile in primo luogoper il difetto di decisività delle circostanze asseritamente non esaminate dal giudice del merito, a fronte del giudizio di fatto in termini di: a) non prevedibilità, in base all’ordinaria diligenza, al momento della concessione della locazione, che il conduttore avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi provocando immissioni intollerabili; b) assenza del potere di controllo sugli impianti del conduttore; c) apertura dellafinestra lucifera senza autorizza zione dal proprietario. In secondo luogo , la censura è inammissibile perché le circostanze indicate nella denuncia di vizio motivazionale sono comunque entrate nel fuoco della valutazione del giudice del merito al fine di giungere all’accertamento di fatto nei termini appena indicati (né può darsi ovviamente rilevanza, rispetto ai fatti per cui è causa, alla condotta successiva alla risoluzione della locazione, ed in particolare l’asserita concessione in locazione ad altri sempre per attività di ristorazione).Permanendo dunque il giudizio di fatto del giudice del merito, all’esito del denunciato vizio motivazionale, resta l’accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto della titolarità passiva del rapporto risarcitorio. Su tale rapporto il giudice del merito ha pronunciato e le censure di omessa pronunciaed erronea qualificazione in termini risarcitori di un’azione che invece avrebbe natura reale, in violazione del giudicato o con motivazione apparente secondo le ricorrenti, sono tutte censure che, come si è detto, muovono dall’erroneo presupposto dello confusione fra azione reale e titolarità passiva del rapporto risarcitorio anche del proprietario (e non del solo conduttore). Il proprietario è responsabile per i danni non per la natura reale dell’azione, la quale è inveceazione personale a titolo risarcitorio, ma perché, con riferimento a quest’ultima azione, è stato dimostrato che abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso. Il giudice del merito, come si è visto, sulla base di un giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ha concluso nel senso che il proprietario non ha concorso alla realizzazione del fatto dannoso. Le censure restano in conclusione eccentriche rispetto alla ratio decidendi, e sono pertanto prive di decisività, perché muovono da un presupposto non corrispondente alla natura della controversia ancora sub iudice, dopo la chiusura di quellasull’azione reale con la formazione del giudicato di cessazione della materia del contendere. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, premesso che la fondatezza del ricorso per cassazione comporterà una revisione del capo sulle spese, che le attrici non potevanoessere condannate alla rifusione delle spese del doppio grado in favore del Tomasello alla luce della fondatezza della domanda ai sensi dell’art. 844, in base alla regola chela parte attrice parzialmente vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente alle spese.Aggiunge che il giudice di appello avrebbe dovuto fare buon uso della norma sulla compensazione. Il motivo è fondato. Il giudice del merito ha reputato le odierne ricorrente soccombenti nei gradi di merito ai fini del regolamento delle spese processuali, senza considerare che per l’azione reale, per la quale era stato evocato in giudizio il Tomasello nella qualità di proprietario del fondo causa di immissioni, era stata dichiarata dal Tribunale la cessazione della materia del contendere dopo che, a seguito della reiterazione di provvedimenti cautelari (ed anche la cessazione della locazione), le immissioni erano terminate. Inmateria di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo lespese a carico della parte risultata totalmentevittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti,processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari lacessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo dellespese alla stregua d el principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 18128 del 2020). Il giudice del merito ha accertato chele immissioni acustiche erano venute meno nel 2009 a seguito dell’esecuzione in corso di causa da parte del Mineo dei lavori previsti dal CTU e che erano stati oggetto dei provvedimenti cautelari favorevoli alle attrici. Quest’ultime non possono quindi essere ritenute soccombenti, rispetto all’esito complessivo della lite, in relazione al criterio della soccombenza virtuale che presiede al regolamento delle spese con riferimento alla statuizione di cessazione della materia del contendere. In base a tale criterio le attrici devono essere considerate parzialmente vittoriose. Condannando le originarie attrici alla rifusione delle spese del doppio grado di merito, la Corte d’appello ha violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte anche parzialmente vittoriosa (Cass. n. 4755 del 2004). Poiché non sono necessari accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. La soccombenza virtuale del Tomasello in relazione alla domanda per la quale vi è stata la cessazione della materia del contendere, unitamente all’accoglimento solo parziale delle domande proposte, costituisce ragione di compensazione delle spese nei gradi di merito. Va disposta la compensazione anche delle spese del giudizio di cassazione in ragione dell’accoglimento del solo sesto motivo sulle spese processuali. P. Q. M. Accoglie il sesto motivo, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la
Sentenza Cassazione n. 29784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris