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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 23233/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 564/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42519/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento in cui sono parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonché la dichiarazione di astensione dalle udienze dal medesimo depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione orale, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23233/2025 Roma, lì, 20/06/2025 di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato continuato di cui all’art. 494 cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 494 c.p. ed il vizio della motivazione in ordine al danno che la condotta dell'imputato avrebbe procurato alla fede pubblica e alle persone a cui si è sostituito, Ragona, Giannone e Messina, danno, che va accertato in ogni caso in concreto. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sottolineando che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, a differenza di quanto assume la Corte di merito, non preclude la possibilità di applicazione di tale fattispecie, determinando, esso, l’unificazione delle condotte che rilevano quindi come un’unica condotta, e che si tratta, piuttosto, di valutare il pericolo significativo che possa giustificare tale diniego.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso, con condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è nel suo complesso infondato.

Preliminarmente si deve dare atto dell’istanza, pervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dalla [OSCURATO:PERSONA] per i giorni 5, 6 e 7 maggio.

Di essa non si è potuto tener conto ai fini di un rinvio, essendo disposta, in assenza di diversa richiesta, la trattazione cartolare del procedimento, che, in quanto tale, non consente di dare rilievo all’astensione coincidente con il giorno di udienza (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 38899 del 24/06/2021, Rv. 282029 - 01); e nel caso di specie, peraltro, l’avvocato aveva anche già depositato la memoria conclusiva (di cui questo Collegio ha debitamente tenuto conto).

A ciò si aggiunga che trattandosi del difensore della parte civile, in mancanza di una analoga segnalazione di astensione da parte del difensore dell’imputato, in ogni caso non avrebbe potuto procedersi al rinvio (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 15232 del 30/10/2014, dep. 14/04/2015, Rv. 263022 – 01 secondo cui la dichiarazione di astensione dalla partecipazione alle udienze, espressa dal difensore della persona offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, non dà diritto al rinvio della trattazione del procedimento, qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento).

1.1. Passando quindi all’esame del primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

Occorre innanzitutto precisare che esso si limita, in buona sostanza, a lamentare che la condotta dell’imputato non avrebbe procurato alcun danno, in concreto, alla fede pubblica e alle persone a cui lo stesso si è sostituito e che in ogni caso difetterebbe una motivazione al riguardo.

Tuttavia, si deve rilevare che la motivazione della Corte di appello in punto di danno, ritenuta insoddisfacente dal ricorrente, costituisce solo una parte degli argomenti posti a base della decisione assunta nella sentenza impugnata, che, nel rispondere all’unico motivo di appello formulato in relazione al fatto di reato, che si appuntava sull’elemento soggettivo del dolo specifico, ha impropriamente fatto riferimento anche al danno alla fede pubblica e ai soggetti a cui l’imputato si era sostituito.

Il ricorrente col ricorso proposto ha finito, quindi, col dolersi di un aspetto che, a rigore, esulava dal motivo di appello originariamente proposto, e quindi con l’attaccare la motivazione della sentenza in relazione ad un profilo che, non avendo nulla a che vedere con quello soggettivo originariamente contestato, risulta da un certo punto di vista anche inedito.

Né potrebbe esso assumere rilievo ai fini che occupano nella misura in cui sarebbe stato posto sul tappeto dalla stessa sentenza impugnata, la quale, come detto, si è limitata a fare riferimento anche al danno alla fede pubblica e ai soggetti rispetto ai quali vi fu la sostituzione, e – è comunque il caso di precisare anche se non vi è doglianza al riguardo - non ha al contempo mancato di rispondere al motivo di appello proposto sul dolo specifico, escludendo in buona sostanza che gli argomenti addotti dalla difesa potessero scalfire la ricostruzione svolta dal primo giudice al riguardo (che puntualmente aveva messo in evidenza, sulla base di un’articolata ricostruzione della vicenda, come di là della fondatezza o meno delle segnalazioni effettuate dall’imputato riguardo alle irregolarità della struttura per anziani denunciate, egli avesse agito per ragioni collegate alle alterne vicende della tormentata relazione sentimentale intrattenuta con la gestrice della struttura ed in taluni casi al fine di procurarsi il vantaggio di apparire il soggetto generoso e risolutore delle criticità fatte emergere attraverso le segnalazioni).

In altri termini il ricorso lungi dal dolersi della risposta fornita dalla Corte di merito in ordine al dolo specifico censurato con l’appello, si limita a lamentare genericamente il difetto di motivazione in relazione al danno che la condotta dell’imputato avrebbe arrecato alla fede pubblica e ai soggetti rispetto ai quali vi è stata la surrogazione, laddove peraltro, la fattispecie incriminatrice di cui all’art.494 cod. pen. neppure richiede ai fini della integrazione del reato che si sia realizzato un danno alla fede pubblica o ai soggetti sostituiti.

Né il dolo specifico cui fa riferimento la disposizione incriminatrice si identifica nel fine di recare danno alla fede pubblica (potendo se del caso coincidere con la finalità di danneggiare i soggetti sostituiti laddove nel caso di specie il fine di danneggiare qualcuno non è stato ravvisato in relazione ai soggetti rispetto ai quali vi è stata la sostituzione). 1.1.1.È il caso, a tal punto, di precisare che il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cod. pen., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Sotto il profilo soggettivo la norma prevede che l’induzione in errore sia posta in essere al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, che quindi non deve necessariamente consistere in un danno ai soggetti sostituiti.

Per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 494 cod. pen. non è necessario il verificarsi di un vantaggio o di un danno, che, come si evince dal tenore testuale della norma, rientrano piuttosto nel focus del dolo ed esauriscono la loro portato in tale ambito soggettivo.

Quanto poi all’oggetto di tutela, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 46674 del 08/11/2007, Rv. 238504 - 01), esso riguardo al delitto di cui all’art.494 cod. pen. è l’interesse relativo alla pubblica fede, che può essere sorpresa, e quindi lesa, da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, ovvero da inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario; sicché il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.

Costante insidia alla fede pubblica che – a differenza di quanto si assume in ricorso - costituisce di per sé la ragione dell’incriminazione, laddove è la specifica finalità del vantaggio o dell’altrui danno a dare conto – come efficacemente segnala il Procuratore generale nella requisitoria scritta - del contesto specifico in cui essa si inserisce che evidentemente nulla toglie all’essenza della falsità che nell’estrinsecarsi si connota per la sua potenzialità lesiva della fede pubblica.

In altri termini, ciò che rileva è la potenziale lesione della fede pubblica insita in una siffatta condotta ingannatoria ricadente su elementi indentificativi della persona o su qualità aventi rilievo giuridico, è cioè la sua attitudine a ledere la fede pubblica (ciò non toglie che il reato abbia natura plurioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente (così Sez. 5, n. 21574 del 27/03/2009, Rv. 243884 – 01; e più in generale, in relazione ai delitti contro la fede pubblica, cfr. Sez.

U, n. 46982 del 25/10/2007, Rv. 237855 - 01).

Tale tutela costituente la ratio dell’incriminazione si ripercuote sull’essenza stessa del reato: essa, tradotta sul piano concreto, sebbene non implichi che la condotta deve avere prodotto un danno effettivo neppure alla pubblica fede, comporta che la condotta abbia quanto meno esposto concretamente a pericolo il bene principale protetto della fede pubblica.

E di tale esposizione a pericolo vi è traccia nelle conformi pronunce di merito.

In particolare quella di primo grado aveva già bene evidenziato che, di là della causali delle condotte, strettamente collegate alle alterne vicende della tormentata relazione amorosa tra le parti, e dell'assenza di un intento specifico di trarre in inganno i soggetti destinatari delle segnalazioni, vi era stata volontaria induzione in errore circa la falsa rappresentazione della identità dei soggetti autori degli esposti, posto che l'oggetto giuridico della tutela penale è la fede pubblica certamente anche in concreto, seriamente, minacciata alla stregua della, reiterata, condotta ingannatoria posta in essere dall'imputato.

I giudici di merito avevano correttamente anche già distinto il piano oggettivo da quello soggettivo evidenziando come il fine specifico che l'imputato si riprometteva di conseguire attraverso gli esposti contraffatti emergesse con evidenza, essendo questi rivolti, da un lato, ad arrecare pregiudizio alla Angileri – e ciò di là della effettiva sussistenza o meno delle irregolarità segnalate - , dall'altro, in taluni diversi casi, a procurarsi il vantaggio di apparire il soggetto generoso e risolutore delle criticità fatte emergere attraverso le denunce medesime (cfr. pag. 6 della pronuncia di primo grado).

Mentre la lesione del bene giuridico protetto rileva sul piano oggettivo del reato ed attiene alla fede pubblica, il danno preso in considerazione dalla fattispecie di cui all’art. 494 cod. pen. sotto il profilo soggettivo, invece, non coincide con la lesione della fede pubblica o privata ma involge la finalità concreta che l’agente persegue attraverso la condotta ingannatoria posta in essere e può inerire anche alla sfera giuridica di soggetto terzo rispetto a quello a cui l’autore si sia sostituito – come nel caso di specie in cui la sostituzione non è certo avvenuto al fine di danneggiare i soggetti sostituiti ma, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, un terzo.

Si deve quindi ribadire: che il reato di cui all’art. 494 cod. pen. si perfeziona nel momento in cui il soggetto si sostituisce ad altro o usa false generalità, a nulla potendo rilevare né l’eventuale intesa col titolare delle generalità, né i motivi sottostanti, perché ciò che rileva, e che la norma intende perseguire, è la creazione di un’apparenza nei rapporti tra le persone, idonea a trarre in inganno, realizzata con la finalità di trarsi un vantaggio o di recarsi danno (Sez. 3, 12479/2012); e che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 494 cod. pen. non occorre che il danno, o il vantaggio, perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare danno o a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 2543 del 21/12/1984, dep. 1985, Rv. 168349 - 01); nonché precisare che il danno quale scopo perseguito dall’agente rientra nella sfera del dolo - specifico – e non va confuso con la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, che è e rimane la pubblica fede, la quale lesione, a prescindere da ciò che l’agente persegua in concreto, pertiene alla condotta oggettiva ingannatoria.

Né la circostanza che è comunque necessario accertare l'offensività in concreto del bene protetto della pubblica fede, ossia effettuare il giudizio di rilevanza della falsità ai fini dell'offensività della condotta, implica che per l’integrazione del reato in argomento debba prodursi necessariamente un danno per qualcuno (sia esso la persona rispetto alla quale vi sia stata la sostituzione o il destinatario dell’atto attraverso cui la sostituzione si è realizzata o un terzo) o per qualcosa.

Offensività in concreto in ogni caso ravvisabile nel caso di specie alla stregua della complessiva ricostruzione dei giudici di merito risultante dalle pronunce di primo e secondo grado, non potendosi evidentemente ritenere irrilevante, innanzitutto per le autorità destinatarie delle segnalazioni, che avrebbero poi dovuto assumere gli accertamenti del caso sulla base delle stesse, che ad effettuarle sia stato un determinato soggetto invece che un altro, e ciò di là della fondatezza o meno delle segnalazioni, non essendo peraltro oggetto di imputazione la falsità del contenuto dell’atto ma solo l’aver fatto apparire che autore di esso sia stato un soggetto diverso da quello reale.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Con esso il ricorrente ha dedotto violazione di legge con riferimento al diniego della ricorrenza, nel caso di specie, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in particolare sottolineando che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati non precluderebbe la possibilità di applicazione di tale causa di non punibilità.

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, come è noto, non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022 Rv. 283064 - 01).

Sicché se è vero che non sussiste una preclusione discendete tout court dalla ravvisata continuazione che di per sé non depone per l’abitualità nel reato, dovendosi accertare – come precisato dalle Sezioni Unite in motivazione – nel caso specifico gli aspetti concreti che nonostante la reiterazione nel delitto depongono per la particolare tenuità del fatto, è altrettanto vero che compete al giudice di merito operare tale valutazione, che ove supportata – come nel caso di specie – da adeguata motivazione, non si presta ad essere sindacata nella presente sede di legittimità.

Nel caso di specie, invero, la Corte d'appello, a fronte del motivo di appello che genericamente aveva invocato l’applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto facendo riferimento all’incensuratezza dell’imputato e alle ragioni sottese al suo agire, ha, richiamate le circostanze che vengono in rilievo nel caso di specie di cui alla analitica descrizione compiuta nella pronuncia di primo grado, ritenuto ostativo al riconoscimento di tale fattispecie “il perseverante proposito criminoso dell'imputato [che si determinava a porre in essere tre condotte di sostituzione di persona]”, nonché l’entità non esigua del danno, rectius dell’offesa arrecata alla pubblica fede (oltre che ai soggetti danneggiati dalla sostituzione, trovatisi ad essere, a loro insaputa, autori di atti aventi effetti giuridici di indubbio rilievo essendosi denunciate, tramite essi, irregolarità anche penali).

Tale motivazione deve ritenersi congrua se si considera peraltro che le condotte reiterate dall’imputato non sono state commesse nell’ambito del medesimo contesto spazio-temporale e risultano avere come destinatari soggetti tra loro differenti, e che diverse sono anche le persone a cui il ricorrente si è illegittimamente sostituito.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 7/5/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pezzullo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 564/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42519/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento in cui sono parti civili: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonché la dichiarazione di astensione dalle udienze dal medesimo depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo, all’esito di trattazione orale, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23233/2025 Roma, lì, 20/06/2025 di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato continuato di cui all’art. 494 cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 494 c.p. ed il vizio della motivazione in ordine al danno che la condotta dell'imputato avrebbe procurato alla fede pubblica e alle persone a cui si è sostituito, Ragona, Giannone e Messina, danno, che va accertato in ogni caso in concreto. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sottolineando che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, a differenza di quanto assume la Corte di merito, non preclude la possibilità di applicazione di tale fattispecie, determinando, esso, l’unificazione delle condotte che rilevano quindi come un’unica condotta, e che si tratta, piuttosto, di valutare il pericolo significativo che possa giustificare tale diniego. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso, con condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è nel suo complesso infondato. Preliminarmente si deve dare atto dell’istanza, pervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dalla [OSCURATO:PERSONA] per i giorni 5, 6 e 7 maggio. Di essa non si è potuto tener conto ai fini di un rinvio, essendo disposta, in assenza di diversa richiesta, la trattazione cartolare del procedimento, che, in quanto tale, non consente di dare rilievo all’astensione coincidente con il giorno di udienza (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 38899 del 24/06/2021, Rv. 282029 - 01); e nel caso di specie, peraltro, l’avvocato aveva anche già depositato la memoria conclusiva (di cui questo Collegio ha debitamente tenuto conto). A ciò si aggiunga che trattandosi del difensore della parte civile, in mancanza di una analoga segnalazione di astensione da parte del difensore dell’imputato, in ogni caso non avrebbe potuto procedersi al rinvio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 15232 del 30/10/2014, dep. 14/04/2015, Rv. 263022 – 01 secondo cui la dichiarazione di astensione dalla partecipazione alle udienze, espressa dal difensore della persona offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, non dà diritto al rinvio della trattazione del procedimento, qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento). 1.1. Passando quindi all’esame del primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. Occorre innanzitutto precisare che esso si limita, in buona sostanza, a lamentare che la condotta dell’imputato non avrebbe procurato alcun danno, in concreto, alla fede pubblica e alle persone a cui lo stesso si è sostituito e che in ogni caso difetterebbe una motivazione al riguardo. Tuttavia, si deve rilevare che la motivazione della Corte di appello in punto di danno, ritenuta insoddisfacente dal ricorrente, costituisce solo una parte degli argomenti posti a base della decisione assunta nella sentenza impugnata, che, nel rispondere all’unico motivo di appello formulato in relazione al fatto di reato, che si appuntava sull’elemento soggettivo del dolo specifico, ha impropriamente fatto riferimento anche al danno alla fede pubblica e ai soggetti a cui l’imputato si era sostituito. Il ricorrente col ricorso proposto ha finito, quindi, col dolersi di un aspetto che, a rigore, esulava dal motivo di appello originariamente proposto, e quindi con l’attaccare la motivazione della sentenza in relazione ad un profilo che, non avendo nulla a che vedere con quello soggettivo originariamente contestato, risulta da un certo punto di vista anche inedito. Né potrebbe esso assumere rilievo ai fini che occupano nella misura in cui sarebbe stato posto sul tappeto dalla stessa sentenza impugnata, la quale, come detto, si è limitata a fare riferimento anche al danno alla fede pubblica e ai soggetti rispetto ai quali vi fu la sostituzione, e – è comunque il caso di precisare anche se non vi è doglianza al riguardo - non ha al contempo mancato di rispondere al motivo di appello proposto sul dolo specifico, escludendo in buona sostanza che gli argomenti addotti dalla difesa potessero scalfire la ricostruzione svolta dal primo giudice al riguardo (che puntualmente aveva messo in evidenza, sulla base di un’articolata ricostruzione della vicenda, come di là della fondatezza o meno delle segnalazioni effettuate dall’imputato riguardo alle irregolarità della struttura per anziani denunciate, egli avesse agito per ragioni collegate alle alterne vicende della tormentata relazione sentimentale intrattenuta con la gestrice della struttura ed in taluni casi al fine di procurarsi il vantaggio di apparire il soggetto generoso e risolutore delle criticità fatte emergere attraverso le segnalazioni). In altri termini il ricorso lungi dal dolersi della risposta fornita dalla Corte di merito in ordine al dolo specifico censurato con l’appello, si limita a lamentare genericamente il difetto di motivazione in relazione al danno che la condotta dell’imputato avrebbe arrecato alla fede pubblica e ai soggetti rispetto ai quali vi è stata la surrogazione, laddove peraltro, la fattispecie incriminatrice di cui all’art.494 cod. pen. neppure richiede ai fini della integrazione del reato che si sia realizzato un danno alla fede pubblica o ai soggetti sostituiti. Né il dolo specifico cui fa riferimento la disposizione incriminatrice si identifica nel fine di recare danno alla fede pubblica (potendo se del caso coincidere con la finalità di danneggiare i soggetti sostituiti laddove nel caso di specie il fine di danneggiare qualcuno non è stato ravvisato in relazione ai soggetti rispetto ai quali vi è stata la sostituzione). 1.1.1.È il caso, a tal punto, di precisare che il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cod. pen., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici. Sotto il profilo soggettivo la norma prevede che l’induzione in errore sia posta in essere al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, che quindi non deve necessariamente consistere in un danno ai soggetti sostituiti. Per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 494 cod. pen. non è necessario il verificarsi di un vantaggio o di un danno, che, come si evince dal tenore testuale della norma, rientrano piuttosto nel focus del dolo ed esauriscono la loro portato in tale ambito soggettivo. Quanto poi all’oggetto di tutela, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 46674 del 08/11/2007, Rv. 238504 - 01), esso riguardo al delitto di cui all’art.494 cod. pen. è l’interesse relativo alla pubblica fede, che può essere sorpresa, e quindi lesa, da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, ovvero da inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario; sicché il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome. Costante insidia alla fede pubblica che – a differenza di quanto si assume in ricorso - costituisce di per sé la ragione dell’incriminazione, laddove è la specifica finalità del vantaggio o dell’altrui danno a dare conto – come efficacemente segnala il Procuratore generale nella requisitoria scritta - del contesto specifico in cui essa si inserisce che evidentemente nulla toglie all’essenza della falsità che nell’estrinsecarsi si connota per la sua potenzialità lesiva della fede pubblica. In altri termini, ciò che rileva è la potenziale lesione della fede pubblica insita in una siffatta condotta ingannatoria ricadente su elementi indentificativi della persona o su qualità aventi rilievo giuridico, è cioè la sua attitudine a ledere la fede pubblica (ciò non toglie che il reato abbia natura plurioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente (così Sez. 5, n. 21574 del 27/03/2009, Rv. 243884 – 01; e più in generale, in relazione ai delitti contro la fede pubblica, cfr. Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Rv. 237855 - 01). Tale tutela costituente la ratio dell’incriminazione si ripercuote sull’essenza stessa del reato: essa, tradotta sul piano concreto, sebbene non implichi che la condotta deve avere prodotto un danno effettivo neppure alla pubblica fede, comporta che la condotta abbia quanto meno esposto concretamente a pericolo il bene principale protetto della fede pubblica. E di tale esposizione a pericolo vi è traccia nelle conformi pronunce di merito. In particolare quella di primo grado aveva già bene evidenziato che, di là della causali delle condotte, strettamente collegate alle alterne vicende della tormentata relazione amorosa tra le parti, e dell'assenza di un intento specifico di trarre in inganno i soggetti destinatari delle segnalazioni, vi era stata volontaria induzione in errore circa la falsa rappresentazione della identità dei soggetti autori degli esposti, posto che l'oggetto giuridico della tutela penale è la fede pubblica certamente anche in concreto, seriamente, minacciata alla stregua della, reiterata, condotta ingannatoria posta in essere dall'imputato. I giudici di merito avevano correttamente anche già distinto il piano oggettivo da quello soggettivo evidenziando come il fine specifico che l'imputato si riprometteva di conseguire attraverso gli esposti contraffatti emergesse con evidenza, essendo questi rivolti, da un lato, ad arrecare pregiudizio alla Angileri – e ciò di là della effettiva sussistenza o meno delle irregolarità segnalate - , dall'altro, in taluni diversi casi, a procurarsi il vantaggio di apparire il soggetto generoso e risolutore delle criticità fatte emergere attraverso le denunce medesime (cfr. pag. 6 della pronuncia di primo grado). Mentre la lesione del bene giuridico protetto rileva sul piano oggettivo del reato ed attiene alla fede pubblica, il danno preso in considerazione dalla fattispecie di cui all’art. 494 cod. pen. sotto il profilo soggettivo, invece, non coincide con la lesione della fede pubblica o privata ma involge la finalità concreta che l’agente persegue attraverso la condotta ingannatoria posta in essere e può inerire anche alla sfera giuridica di soggetto terzo rispetto a quello a cui l’autore si sia sostituito – come nel caso di specie in cui la sostituzione non è certo avvenuto al fine di danneggiare i soggetti sostituiti ma, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, un terzo. Si deve quindi ribadire: che il reato di cui all’art. 494 cod. pen. si perfeziona nel momento in cui il soggetto si sostituisce ad altro o usa false generalità, a nulla potendo rilevare né l’eventuale intesa col titolare delle generalità, né i motivi sottostanti, perché ciò che rileva, e che la norma intende perseguire, è la creazione di un’apparenza nei rapporti tra le persone, idonea a trarre in inganno, realizzata con la finalità di trarsi un vantaggio o di recarsi danno (Sez. 3, 12479/2012); e che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 494 cod. pen. non occorre che il danno, o il vantaggio, perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare danno o a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 2543 del 21/12/1984, dep. 1985, Rv. 168349 - 01); nonché precisare che il danno quale scopo perseguito dall’agente rientra nella sfera del dolo - specifico – e non va confuso con la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, che è e rimane la pubblica fede, la quale lesione, a prescindere da ciò che l’agente persegua in concreto, pertiene alla condotta oggettiva ingannatoria. Né la circostanza che è comunque necessario accertare l'offensività in concreto del bene protetto della pubblica fede, ossia effettuare il giudizio di rilevanza della falsità ai fini dell'offensività della condotta, implica che per l’integrazione del reato in argomento debba prodursi necessariamente un danno per qualcuno (sia esso la persona rispetto alla quale vi sia stata la sostituzione o il destinatario dell’atto attraverso cui la sostituzione si è realizzata o un terzo) o per qualcosa. Offensività in concreto in ogni caso ravvisabile nel caso di specie alla stregua della complessiva ricostruzione dei giudici di merito risultante dalle pronunce di primo e secondo grado, non potendosi evidentemente ritenere irrilevante, innanzitutto per le autorità destinatarie delle segnalazioni, che avrebbero poi dovuto assumere gli accertamenti del caso sulla base delle stesse, che ad effettuarle sia stato un determinato soggetto invece che un altro, e ciò di là della fondatezza o meno delle segnalazioni, non essendo peraltro oggetto di imputazione la falsità del contenuto dell’atto ma solo l’aver fatto apparire che autore di esso sia stato un soggetto diverso da quello reale. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Con esso il ricorrente ha dedotto violazione di legge con riferimento al diniego della ricorrenza, nel caso di specie, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in particolare sottolineando che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati non precluderebbe la possibilità di applicazione di tale causa di non punibilità. La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, come è noto, non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 Rv. 283064 - 01). Sicché se è vero che non sussiste una preclusione discendete tout court dalla ravvisata continuazione che di per sé non depone per l’abitualità nel reato, dovendosi accertare – come precisato dalle Sezioni Unite in motivazione – nel caso specifico gli aspetti concreti che nonostante la reiterazione nel delitto depongono per la particolare tenuità del fatto, è altrettanto vero che compete al giudice di merito operare tale valutazione, che ove supportata – come nel caso di specie – da adeguata motivazione, non si presta ad essere sindacata nella presente sede di legittimità. Nel caso di specie, invero, la Corte d'appello, a fronte del motivo di appello che genericamente aveva invocato l’applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto facendo riferimento all’incensuratezza dell’imputato e alle ragioni sottese al suo agire, ha, richiamate le circostanze che vengono in rilievo nel caso di specie di cui alla analitica descrizione compiuta nella pronuncia di primo grado, ritenuto ostativo al riconoscimento di tale fattispecie “il perseverante proposito criminoso dell'imputato [che si determinava a porre in essere tre condotte di sostituzione di persona]”, nonché l’entità non esigua del danno, rectius dell’offesa arrecata alla pubblica fede (oltre che ai soggetti danneggiati dalla sostituzione, trovatisi ad essere, a loro insaputa, autori di atti aventi effetti giuridici di indubbio rilievo essendosi denunciate, tramite essi, irregolarità anche penali). Tale motivazione deve ritenersi congrua se si considera peraltro che le condotte reiterate dall’imputato non sono state commesse nell’ambito del medesimo contesto spazio-temporale e risultano avere come destinatari soggetti tra loro differenti, e che diverse sono anche le persone a cui il ricorrente si è illegittimamente sostituito. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 7/5/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pezzullo
Sentenza Cassazione n. 23233/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris