CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46493/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è generico, posto che dalla lettura della sentenza di primo e secondo grado risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la continuazione tra i reati a lui ascritti (pg.2 C.d.A e pg.5 Trib.), sicchè non si specifica adeguatamente quale ulteriore reato dovesse essere giudicato in continuazione con quelli oggetto delle predette sentenze; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente