CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 20020/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso del Pubblico ministero; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 15/10/2024 del Tribunale di Forlì, con cui è stato dichiarato non doversi proceder nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 7), 640-bis cod. pen. "perché l'azione penale non doveva essere proseguita". 2. Il ricorrente denuncia violazione della norma processuale di cui all'art. 649 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il giudice abbia erroneamente dichiarato il non doversi procedere ritenendo che l'azione penale nei confronti dell'imputato per il fatto allo stesso contestato fosse stata esercitata nell'ambito del presente procedimento in data successiva rispetto a quella esercitata per lo stesso identico fatto in altro procedimento conclusosi, a sua volta, con sentenza di non doversi procedere ex art. 649 cod. proc. pen. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria-memoria del 25 marzo 2025, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Per come evidenziato dal P.G. presso questa Corte nella requisitoria-memoria, in alcun modo il ricorrente si confronta con la precisa ragione che ha condotto il giudice alla decisione impugnata, ossia l'esistenza di un altro definitivo giudizio sempre a carico del Montacuti, di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Forlì del 3/11/2022, divenuta irrevocabile, con cui è stata applicata all'imputato la pena richiesta dalle parti anche in relazione allo stesso fatto per cui si procede (v. pag. 2 e ss.). Difatti, la parte pubblica ricorrente si limita ad illustrare l'iter di un diverso procedimento nel quale Montacuti è stato giudicato, ma senza far riferimento al punto fondamentale illustrato nell'impugnata sentenza, ossia l'esistenza a carico del prevenuto di altra sentenza di merito, in quanto applicativa di una pena relativa ad una contestazione ritenuta del tutto identica. 2. Ne deriva che il motivo si rivela aspecifico. Da qui l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. < z Le) cnJ Dichiara inammissibile il ricorso. W o (2- CNJ Così deciso,