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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 settembre 2022

Cassazione n. 40042/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglinnento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, confermativa di quella emessa il 29 novembre 2018 dal Tribunale di Teramo, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90, ritenuti in continuazione con quelli giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 30 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2017.

Ne chiede l'annullamento per due motivi. 1.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: in particolare, denuncia la violazione 7-2 degli artt. 3-136 Cost., 2, comma 4, e 597 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/90 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019.

La Corte di appello non ha tenuto conto di detta sentenza, depositata in data anteriore alla pronuncia impugnata, ritenendo corretta la determinazione della pena base fissata dal primo giudice nella misura di 10 anni di reclusione, con scostamento di due anni dalla pena base all'epoca prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/90, fissata in 8 anni di reclusione.

La Corte di appello ha omesso ogni considerazione sul mutato limite edittale, limitandosi ad affermare che la gravità del fatto giustifica la pena inflitta, senza considerare che l'entità dello scostamento dal minimo edittale attuale è pari a 4 anni di reclusione.

Si sostiene che in tal modo la Corte di appello ha operato una reformatio in peius in violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza indicata, non tenendo conto della nuova forbice edittale conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Chiede pertanto, l'annullamento con rinvio sul punto o che questa Corte provveda a rideterminare la pena,. 1.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione sia interna che esterna con i reati giudicati dalla Corte di appello di Napoli il 30/09/2016.

Pur essendo stata oggetto di specifica deduzione in appello l'omessa motivazione relativa agli aumenti di pena applicati dal primo giudice, la Corte di appello si è limitata a ritenerli congrui senza argomentare in ordine ai singoli aumenti in aperto contrasto con quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021.

2. Il PG ha concluso per l'annullamento con rinvio, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

3. Con memoria del 12 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha ribadito le conclusioni già formulate, insistendo per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti. 1.1 Quanto al primo motivo si osserva che, pur non essendo il giudice obbligato ad attestarsi sul minimo edittale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90 pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019, la sentenza impugnata rende una motivazione stringata, assertiva e scarsamente esaustiva, atteso che nella determinazione della pena base il notevole scostannento dal nuovo minimo edittale (10 anni di reclusione e 35 mila euro di multa per il capo D - avente ad oggetto l'acquisto di 460 grammi di eroina-, ritenuto reato più grave) è giustificato solo con riferimento al dato ponderale, senza alcun riferimento ad altri elementi indicativi della gravità del fatto o ad altri parametri oggettivi e soggettivi.

Come già affermato da questa Corte, la rideterminazione della pena per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 deve sostanziarsi in una completa rinnovazione del giudizio in ordine alla pena detentiva ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., al fine di pervenire all'individuazione di una pena "giusta", in quanto commisurata alla gravità del fatto ed alla personalità del reo nel contesto di una cornice edittale che, in quanto diversa da quella originaria, condiziona di per sé l'individuazione della pena in concreto irroganda (Sez.2, n. 37089 del 08/07/2021, Boufoura, Rv. 282016).

Alla luce di tale principio non si reputa praticabile la soluzione prospettata nel ricorso di rimodulare la pena base, applicando lo scostamento di due anni dall'attuale minimo edittale - ovvero nella stessa misura applicata dal primo giudice-, fissandola in 8 anni di reclusione, non potendo questa Corte sostituirsi al giudice di merito nell'esercizio del potere discrezionale e del relativo onere motivazionale attribuitogli nella determinazione della pena base in presenza della mutata forbice edittale.

2. Analoga carenza di motivazione si riscontra per gli aumenti di pena applicati per la continuazione, giustificati in modo unitario con generico e indistinto riferimento "al numero e alla gravità degli altri episodi" (così a pag. 8), pur a fronte della specifica censura formulata in appello, con la quale si contestava l'eccessività e la sproporzione degli aumenti fissati in 1 anno di reclusione per i reati di cui ai capi C ed E del giudizio in oggetto rispetto agli aumenti applicati nella misura di 4 mesi di reclusione per i fatti già giudicati nel processo definito dalla Corte di appello di Napoli, di pari gravità.

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), secondo i quali in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549).

Le carenze rilevate impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglinnento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, confermativa di quella emessa il 29 novembre 2018 dal Tribunale di Teramo, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90, ritenuti in continuazione con quelli giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 30 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2017. Ne chiede l'annullamento per due motivi. 1.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: in particolare, denuncia la violazione 7-2 degli artt. 3-136 Cost., 2, comma 4, e 597 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/90 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. La Corte di appello non ha tenuto conto di detta sentenza, depositata in data anteriore alla pronuncia impugnata, ritenendo corretta la determinazione della pena base fissata dal primo giudice nella misura di 10 anni di reclusione, con scostamento di due anni dalla pena base all'epoca prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/90, fissata in 8 anni di reclusione. La Corte di appello ha omesso ogni considerazione sul mutato limite edittale, limitandosi ad affermare che la gravità del fatto giustifica la pena inflitta, senza considerare che l'entità dello scostamento dal minimo edittale attuale è pari a 4 anni di reclusione. Si sostiene che in tal modo la Corte di appello ha operato una reformatio in peius in violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza indicata, non tenendo conto della nuova forbice edittale conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale. Chiede pertanto, l'annullamento con rinvio sul punto o che questa Corte provveda a rideterminare la pena,. 1.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione sia interna che esterna con i reati giudicati dalla Corte di appello di Napoli il 30/09/2016. Pur essendo stata oggetto di specifica deduzione in appello l'omessa motivazione relativa agli aumenti di pena applicati dal primo giudice, la Corte di appello si è limitata a ritenerli congrui senza argomentare in ordine ai singoli aumenti in aperto contrasto con quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021. 2. Il PG ha concluso per l'annullamento con rinvio, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 3. Con memoria del 12 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha ribadito le conclusioni già formulate, insistendo per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti. 1.1 Quanto al primo motivo si osserva che, pur non essendo il giudice obbligato ad attestarsi sul minimo edittale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90 pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019, la sentenza impugnata rende una motivazione stringata, assertiva e scarsamente esaustiva, atteso che nella determinazione della pena base il notevole scostannento dal nuovo minimo edittale (10 anni di reclusione e 35 mila euro di multa per il capo D - avente ad oggetto l'acquisto di 460 grammi di eroina-, ritenuto reato più grave) è giustificato solo con riferimento al dato ponderale, senza alcun riferimento ad altri elementi indicativi della gravità del fatto o ad altri parametri oggettivi e soggettivi. Come già affermato da questa Corte, la rideterminazione della pena per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 deve sostanziarsi in una completa rinnovazione del giudizio in ordine alla pena detentiva ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., al fine di pervenire all'individuazione di una pena "giusta", in quanto commisurata alla gravità del fatto ed alla personalità del reo nel contesto di una cornice edittale che, in quanto diversa da quella originaria, condiziona di per sé l'individuazione della pena in concreto irroganda (Sez.2, n. 37089 del 08/07/2021, Boufoura, Rv. 282016). Alla luce di tale principio non si reputa praticabile la soluzione prospettata nel ricorso di rimodulare la pena base, applicando lo scostamento di due anni dall'attuale minimo edittale - ovvero nella stessa misura applicata dal primo giudice-, fissandola in 8 anni di reclusione, non potendo questa Corte sostituirsi al giudice di merito nell'esercizio del potere discrezionale e del relativo onere motivazionale attribuitogli nella determinazione della pena base in presenza della mutata forbice edittale. 2. Analoga carenza di motivazione si riscontra per gli aumenti di pena applicati per la continuazione, giustificati in modo unitario con generico e indistinto riferimento "al numero e alla gravità degli altri episodi" (così a pag. 8), pur a fronte della specifica censura formulata in appello, con la quale si contestava l'eccessività e la sproporzione degli aumenti fissati in 1 anno di reclusione per i reati di cui ai capi C ed E del giudizio in oggetto rispetto agli aumenti applicati nella misura di 4 mesi di reclusione per i fatti già giudicati nel processo definito dalla Corte di appello di Napoli, di pari gravità. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), secondo i quali in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549). Le carenze rilevate impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
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