CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Bari, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 612 cpv. cod. pen.; rilevato che con l'unico motivo il ricorso lamenta vizi di motivazione in ordine alla all'affermazione di responsabilità dell'imputato, denunziando un'erronea valutazione del quadro probatorio; ritenuto che esso, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia manifestamente infondato posto che il medesimo prospetta asseriti difetti motivazionali che non emergono dal provvedimento impugnato, nel quale la Corte di merito ha chiarito come dal tenore testuale dell'espressione proferita dall'imputato emergesse un'obiettiva carica intimidatoria con conseguente configurazione della fattispecie contestata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marz