CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 25381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03573/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], Pietro della Torre, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di distinte procure speciali su fogli separati uniti al ricorso ex art.615, secondo comma,cod. proc. civ.; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentantepro tempore; rappresentata e difesa da ll’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura allegata alla scrittura difensiva; -resistente- per regolamento di competenza avverso l ’ordinanza 27 dicembre 2022, del Tribunale di Trento , depositata il 28 dicembre 2022 , nel proc. R.G. Oggetto: Regolamento di competenza- Eccezione di incompetenza inderogabile sollevata tardivamente dalla parte all’udienza di prima comparizione – Poteri di rilevazione officiosa da parte del giudice –Limiti. A.C. 12/07/2023 R.G.N. 03573/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani n.2302/2022; udita la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 12 luglio 2023dal Consigliere r elatore , dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza con declaratoria della competenza del Tribunale di Trento. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( nonché [OSCURATO:PERSONA], coniuge del secondo in regime di comunionelegale dei beni) hanno proposto opposizione all’esecuzione immobiliare iniziata nei loro confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., previa notifica di un atto di precetto per l’impo r to di Euro 60.730,37, fondato su una sentenza della Sezione Agraria del Tribunale di Modena,che li aveva condannati quali soci illimitatamente responsabili della s.s. [OSCURATO:PERSONA] del Brenta; in seguito all’ introduzione del giudizio di mer ito dell’ opposizione , l’udienzadi trattazione dinanzi al Tribunale di Trento è stata fissata al giorno 16 novembre 2022; costituitasi in giudizio la società opposta, quest’ultima , nel corso della predettaudienza, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adìto, per essere inderogabilmentecompetente, sia ratione materiaeche ratione loci, la Sezione agraria del Tribunale di Modena; il Tribunale di Trento , in accoglimento della richiesta della difesa de gli opponenti, ha rinviato la causa allasuccessiva udienza del 14 dicembre 2022, concedendo termine sino al 5 dicembre 2022 per il deposito di “controdeduzioni” scritte; con ordinanza del 27 dicembre 2022, depositatail 28 dicembre 2022, a scioglimentodella riserva assunta all’udienza del 14 dicembre pre cedente, il Tribunale di Trento si è dunque dichiarato incompetente per materia e per territorio, in favore della Sezione agrariadel Tribunale di Modena; A.C. 12/07/2023 R.G.N. 03573/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso questa ordinanza, gli opponenti hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza , sulla base di un unico, articolato motivo; la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. hadepositato scrittura difensiva, ai sensi dell’art.47, ultimo comma, cod. proc. civ., invocando il rigetto del ricorso; il Pubblico M inistero presso questa C orte ha depositato conclusioni scritte, chiedendone, invece, l’accoglimento; entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1.con l’unico, articolato motivo di ricorso viene de nunciata , in sostanza , la violazione della regola di cui all’art.38, terzo comma, cod. proc. civ., che, nell’ipotesi di rilievo officioso dell’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, onera il giudice di procedere a tale rilievo “ non oltre l’udienza di cui all’art.183 cod. proc. civ.”; i ricorrenti osservano che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. aveva sollevatol’eccezione di incompetenza tardivamente , nel corso della prima udienza, anziché nella comparsa di risposta , in violazione dell’art.38, primo comma, cod. proc. civ.; deducono, dunque , che, ove il giudice avesse voluto sollevare d’ufficiotale questione, avrebbe dovuto fa r lo, in modo esplicito, non oltre l’udienza medesima , ai sensi del terzo comma delle stessa disposizione ; ev idenziano che, invece, nel c orso dell’udienza di trattazionedel 16 novembre 2022, il giudice non aveva espressamente preso posizione sulla questione di com p e tenza , ma si era limitato a dare atto dell’eccezione tardivamente sollevata dalla parte opposta e ad accogliere la richiesta della difesa degli opponenti di concessione di termine per replicare con note scritte , rinviando al la successiva udienza del 14 dicembre 2022; concludono che l’incompetenzaera stata officiosamente rilevata solo all’esito di taleulteriore udienza (e a scioglimento della riserva assunta nell a stessa) A.C. 12/07/2023 R.G.N. 03573/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ma, ormai, dopo che era trascorsa la fase processuale entro cui il rilievo officioso avrebbedovuto essere necessariamente compiuto ; 2. nel resistere al ricorso per regolamento di competenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.deduce, anzitutto, l’inammissibilità dello stesso, in quantoproposto solo per far valere la violazione di norme sul procedimento, in mancanza della dimostrazione che tale presunta violazione avesse impedito ai ricorrenti di apportare al giudice elementi utili in funzione della statuizione sulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione; la società resistente sostiene, poi, che l’istanza di regolamento sarebbe altresì infondata, dovendosi ritenere che, in occasione della prima udienza di trattazione del 16 novembre 2022, il Tribunale di Trento avesse «chiaramente fatto propria l’eccezione di incompetenza territoriale» (p.6 della scrittura difensiva), determinandosi, proprio in ragione di ciò, a concedere alle parti non eccipienti il termine a difesa dalle stesse invocato in conformità al disposto dell’art. 101, secondo comma,cod. proc. civ.; 3. i rilievi della società resistente non sono condivi s i dal Pubblico Ministeropresso questa Corte, secondo il qua le il ricorso per regolamento di competenza sarebbe sia ammissibile sia fondato, atteso, per un verso , che tale mezzo di gravame ben potrebbe essere utilizzato anche solo per prospettare che la rilevazionedella questione di competenza non è avvenuta nei tempi e con le modalità previstedal codice di rito; e considerato, per altro verso, che il Tribunale, non correttamenteapplicando l’art.38, terzo comma , cod. proc. civ., anzichédichiarare la propria incompetenza alla pri m a udienza, aveva rinviato il processoad altra data; 4. conformemente a quanto esattamente osservato dal Pubblico Ministero, va ritenuta sia l’ammissibilitàche la fondatezza del ricorso; 4.1.questa Corte ha affermato, a nche nel suo massimo consesso, che le questioni concernenti il rilievo dell'eccezione d'incompetenza devono essere fatte valere mediante il regolamento di competenza, in quanto si tratta di questioni riguardanti regole la cui osservanza condiziona il potere-dovere del A.C. 12/07/2023 R.G.N. 03573/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani giudice di decidere sulla competenza(Cass., Sez. Un., 19710/2007, n. 21858; Cass. 09/11/2011, n.23289); in altre parole, poiché nel regime dell'art. 38 cod. proc. civ., novellato dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d'ufficio, entro tempi stabiliti– e poiché la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza–, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, osul tempestivo rilievo d’ufficio della medesima, e la Corte di cassazione, se verifichi che la pronuncia declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio,deve dichiarare l a tardività dell'eccezione o del rilievo (Cass. 04/08/2015, n.16359; Cass. 28/02/2020, n.5516); non vi è dubbio, dunque,che, nella fattispecie, l’ordinanza del Tribunale di Trento, contenente unicamente la pronuncia declinatoria della propria competenza, sia stata ammissibilmente impugnata con il mezzo di cui all’art.42 cod. proc. civ., sebbene per far valere il carattereintempestivo del rilievod’ufficio dell’incompetenza; 4.2.l’istanza di regolamento, inoltre, è fondata, atteso che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte , il principio secondo il quale,nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art.38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia tardivamente sollevato un'eccezione di incompetenza per materia, per valoreo per territorio inderogabile (all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., anziché nella comparsa di risposta, nel rispetto deltermine di cui all'art. 166 cod. proc. civ.), il potere di rilevazione officioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenzaper materia, per valore o per territorio inderogabile dev e essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la A.C. 12/07/2023 R.G.N. 03573/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani competenza radicata avanti al giudice adìto(Cass.14/02/2014, n. 3537; Cass.20/05/2014, n.11128; Csss.19/03/2018, n. 6734); inoltre, il rilievo officioso dell’incompetenza, nei casi di competenza inderogabile, ex art. 38, comma terzo, cod. proc. civ.,deve essere svolto dal giudice in modo chiaro ed univoco, non oltre la prima udienza, sulla base dei documenti acquisiti (Cass.20/09/2016, n. 18383; Cass. 24/05/2019, n. 14170); 4.3.nel caso di specie, risulta dal verbale dell’udienza di comparizione del 16 novembre 2022, debitamente trascritto negli atti difensivi, che il Tribunale di Trento non ha preso affatto posizione – men che meno in modo chiaro ed univoco– sulla questione di competenza già tardivamente sollevata dalla società opposta , ma si è li mi tato a dare atto di tale eccezione , concedendo agli oppone n ti t ermine sino al 5 dicembre successivo per replicarvi con “controdeduzioni” scritte ; il Tribunale ha, quindi , rinviato l a causa allasuccessiva udienza del 14 dicembre 2022 e , solo all’esito di questa ulteriore udienza – e a scioglimento della riserva in essa a ssunta – , ha finalmente preso posizione , in sen s o negativo , sulla propria competenza , declinandolain favore di quella della S ezione agraria del Tribunale d i Modena ; è, pertanto, evidente che il rilievo officioso dell’ incompetenza è stato effettuatotardivamente, allorché esso era ormai irrimediabilment e precluso, per essere trascorsala fase processuale prevista dall’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.; 4.4.è, poi, appena il caso di aggiungere che la violazione delle regole sulla tempestività del rilievo d'ufficio dell’ eccezione di incompetenza inderogabilenon può essere giustificata dall’ e sigenza del rispetto del principio del contraddittorio, che impone l’assegnazione dei termini per il deposito di memorie sulla questione , ai sensi dell’art.101 cod. proc. civ. : d a un lato, infatti, l’applicabilità di tale disposizione sulla questione di incompetenza inderogabile è quanto meno dubbia, atteso che la necessità che il rilievo officioso della questione avvenga “non oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.”, è preventivamente e tassativamente stabilita dalla legge A.C. 12/07/2023 R.G.N. 03573/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani processuale (art. 38, comma terzo, cod. proc.civ.) sicché l’interlocuzione delle parti dovrebbeessere suscitata, svolta ed esaurita all’interno di tal e segmento processuale, nel corso della stessa udienza di trattazione; dall’altro lato –e in ognicaso – la concessione del termine di cui all’art.101 , secondo comma, cod. proc. civ. non si pone in posizionedi incompatibilità con la re gola che impone al giudicedi sollevare in modo chiaro e univoco la questione di competenza nella prima udienza, ben potendo egli concedere il predetto termine dopo avere assolto l’onere di prendere posizione espressa ed inequivocabile sulla questione medesima; 5.in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA], Pietro della Torre, [OSCURATO:PERSONA], deve,dunque, rilevarsi la tardività del rilievo officioso della propria incompetenza pe r materia e per territorio inderogabile , c ompiuta dal Tribunale di Trento con l’ impugnata ordinanza del 27 dicembre 2022 e deve, conseguentemente, dichiararsi l a competenza del predetto T ribunale a conoscere della causa di opposizione esecutiva propostadai ricorrenti contro l a so cietà resistente; 6.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario; [OSCURATO:PERSONA] la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Trento; condanna la resistente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]a rimborsare a l difensore antistatario dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Pietro della Torre, [OSCURATO:PERSONA] l e spese del giudizio , che liquida i n Euro 2.800,00,oltre esborsi liquidati in Euro 20