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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44502/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lit [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova confermava la decisione emessa dal Tribunale di Imperia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo riproduce profili di censura da adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni immuni dalla ventilata violazione di legge.

4. E' ben vero che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 24990 del 30/01/2020, dep. 02/09/2020, Dabo, Rv. 279499-01), l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogr i tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, tra cui la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Se, dunque, non è vi alcuna incompatibilità logica tra il riconosciriento della circostanza ex art. 62 n. 4 cod. pen. e la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti integranti l'indicata attenuante - vale a dire la speciale tenuità sia del lucro, sperato o conseguito, sia dell'evento dannoso o pericoloso - è una questione di fatto, la cui valutazione spetta al giudice di merito.

Nel caso in esame, pur ravvisando i presupposti integranti la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in applicazione del principio dinanzi indicato, la Corte di merito, con apprezzamento fattuale logicamente motvato, ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante in esarr e in considerazione dei quantitativi non minimali di sostanza stupefacente sequestrata - pari a 3,63 di hashish e gr. 31,84 di marijuana - che, inoltre, avrebbero consentito all'imputato di trarre dall'attività di spaccio un profitto non trascurabile. •

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue gliela al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/11/2021.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lit [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova confermava la decisione emessa dal Tribunale di Imperia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo riproduce profili di censura da adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni immuni dalla ventilata violazione di legge. 4. E' ben vero che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 24990 del 30/01/2020, dep. 02/09/2020, Dabo, Rv. 279499-01), l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogr i tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, tra cui la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Se, dunque, non è vi alcuna incompatibilità logica tra il riconosciriento della circostanza ex art. 62 n. 4 cod. pen. e la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti integranti l'indicata attenuante - vale a dire la speciale tenuità sia del lucro, sperato o conseguito, sia dell'evento dannoso o pericoloso - è una questione di fatto, la cui valutazione spetta al giudice di merito. Nel caso in esame, pur ravvisando i presupposti integranti la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in applicazione del principio dinanzi indicato, la Corte di merito, con apprezzamento fattuale logicamente motvato, ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante in esarr e in considerazione dei quantitativi non minimali di sostanza stupefacente sequestrata - pari a 3,63 di hashish e gr. 31,84 di marijuana - che, inoltre, avrebbero consentito all'imputato di trarre dall'attività di spaccio un profitto non trascurabile. • 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue gliela al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 44502/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris