CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 27759/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33552-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1806/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate determinava, per l'anno di imposta 2008, il maggior reddito, ai fini Irpef, in C 255.807,00, (ridotto con provvedimento di autotutela nel corso del giudizio a seguito di esame dell'ulteriore documentazione prodotta dal contribuente) rispetto a quello dichiarato di C 1.482,00 sulla base delle operazioni bancarie emerse dalle indagini, e l'atto di contestazione delle sanzione per non avere il contribuente ottemperato all'invito finalizzato all'acquisizione di notizie e documenti inerenti le movimentazioni bancarie. 2.[OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, riduceva l'avviso di accertamento al maggior reddito imponibile di C 7.500,00 e dichiarava illegittimo l'atto di contestazione della sanzione. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e con appello incidentale dal contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] della Regione dell'[OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello principale e, in accoglimento dell'appello Ric. 2019 n. 33552 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- incidentale rideterminava il maggior reddito accertato in C 5.500,00. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo d'impugnazione l'amministrazione ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 comma 1 nr 4 cpc, per violazione dell'art. 132 cpc per avere la CTR reso una motivazione assolutamente carente. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 32 dPR 600/73, 2697 e 2729 cc in relazione all'alt 360 10 comma nr. 3 cpc; si sostiene che i giudici di seconde cure abbiano errato nel ritenere le prove fornite dal contribuente idonee a vincere la presunzione di cui all'art 32 dPR 600/73 trattandosi di affermazioni del tutto generiche e svincolate da qualsiasi concreta dimostrazione. 2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del 2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente Ric. 2019 n. 33552 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". 2.2 D giudice di appello così argomenta in diritto la propria decisione «..osserva che in effetti il sig. [OSCURATO:PERSONA] costituitosi in giudizio di appello , dopo aver controdedotto compiutamente su tutte le doglianze dell'appellante ha ribadito e precisato che aveva già chiarito in primo grado che aveva fornito le dovute spiegazioni sui movimenti contestatigli ad eccezione di sole tre operazioni per un totale di euro 5.500 e per l'effetto l'appello principale va respinto ed accolto l'appello incidentale determinando l'accertato in euro 5.500» 2.3 Si tratta all'evidenza di una motivazione che, sia pur graficamente esistente, si rivela del tutto apparente ed apodittica dal momento che non vengono assolutamente spiegate le ragioni circa la congruità delle giustificazioni fornite dalla contribuente che l'Agenzia aveva contestato con il motivo di appello. Non viene, inoltre, spesa una sola parola sulla statuizione della sentenza di primo grado, oggetto di specifico motivo di appello, che ha dichiarato illegittimo l'atto di contestazione della sanzione. 2.4 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi Ric. 2019 n. 33552 sez. MT - ud. 13-05-2021 -4- dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente. 2.5 La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera d