CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44757/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 24/11/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di MODENA in data 6/04/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato FERRARO Fabio e FEOLA Pasquale a pena di giustizia per i reati di concorso in rapina aggravata, con l'attenuante di cui all'art. 116 cd. pen. per FEOLA, e per FERRARO anche per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, riuniti per continuazione anche con la rapina, commessi a MODENA il 20/12/2019, riconosciute a entrambi le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate. FEOLA e FERRARO propongono entrambi ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, ma prima dell'udienza odierna il secondo faceva pervenire alla cancelleria di questa S.C. dichiarazione di rinuncia al proprio ricorso. FEOLA deduce i seguenti motivi: come primo, la nullità della sentenza quanto all'aver ritenuto per l'imputazione sub a- il reato di rapina e non quello di furto, essendo mancato l'elemento della contestualità e della unitarietà dell'azione; - come secondo, la nullità della sentenza quanto alla mancata qualifica della condotta nei termini del tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; - come terzo, il diniego del giudizio di prevalenza quanto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, e la determinazione della pena, in misura sproporzionata rispetto al fatto. I ricorsi sono inammissibili: quello di FERRARO poiché egli ha fatto testestivamente pervenire la rinuncia al ricorso; quello di FEOLA perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso. Così è certamente quanto al primo, avendo la CORTE territoriale congruamente e logicamente argomentato sulla condotta violenta posta in essere dal ricorrente nei confronti del funzionario di polizia che lo aveva affrontato, subito dopo che col coimputato avevano sottratto il portafoglio a GARIANO Giulia, descrivendo un unico contesto spazio-temporale, ed essendo stato peraltro peraltro riconosciuta a FEOLA la diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più n adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il secondo e il terzo motivo non sono ammissibili in quanto proposti per la prima volta col ricorso per cassazione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila quanto a FEOLA e di euro cinquecento quanto a FERRARO, in considerazione della rinuncia ai ricorso, tempestivamente comunicata, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali , nonché FERRARO Fabio della somma di euro cinquecento e FEOLA Pasquale della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] Yql2A-e-e+-r