CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 34613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2450/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA , via CLELIA 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona dei curatori p.t., domiciliato ex lege in ROMA, piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 9482/2018 depositatoil 06/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha r espinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa avverso il decreto con cui il G.D. al F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 5.092.093,23, oltre accessori, vantato a titolo di corrispettivo per servizi prestati in favore della società poi fallita. Il giudice di merito ha premesso che non vi era alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la prestazione di servizi di logistica (e, in particolare, di servizi di deposito, movimentazione e distribuzione di merci) il cui corrispettivo era dovuto a fronte delle prestazioni mensilmente eseguite, in relazione alle quali il fornitore doveva emetterefattura. Ha tuttavia ritenuto che l’opponente non avesse fornito prova dell’effettivo svolgimento delle specifiche prestazioni indicate nelle singole fatture, contestate dal curatore dell’opposto, per le quali era stata presentata la domanda di insinuazione al passivo, tutte recanti la causale “riaddebito spese di lavoro subordinato…”, atteso che: i) i documenti qualificati “di trasporto” erano in realtà mere distinte riepilogative e non DDT comprovanti l’avvenuta consegna delle merci; ii) le fatture indicate nell’estratto notarile certificato non corrispondevano né per importi né per data di emissione a quelle prodotte con la domanda di ammissione; iii) i contratti di lavoro e i verbali di conciliazione sottoscritti da Logistica con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] valevano unicamente a confermare l‘esistenza del rapporto; iv) i capitoli di prova testimoniale articolati erano generici e dunque inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto , affida to a due motivi. Il F allimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistit o con controricorso, depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta “la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 115 c.p.c. 132 comma 2° n. 4, illegittima, incoerente, viziata ed omessa valutazione delle prove documentali acquisite e delle istanze istruttorie, difetto insufficienza e apparenza di motivazione”. Il ricorrente lamenta che il t ribunale, nell’affermare che non era stata fornita prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni di cui alle fatture prodotte in giudizio, non si sia avveduto che alcune di esse risultavano parzialmente pagate e cheil corrispettivo pattuito era solo in parte dipendente dall’esecuzione delle prestazioni essendo composto per altra parte da una quota fissa di € 25.000,00mensili. Deduce, inoltre, la rilevanza e la decisività della prova testimoniale articolata, avente ad oggetto le circostanze di luogo e di tempo nelle quali erano state eseguite le singole prestazioni, dolendosi del fatto che il giudice del merito si sia limitato ad escludere l’ammissibilità dei capitoli 11) e 12), ignorando gli altri 14. 2. Il motivo è inammissibile. Alle violazioni di legge sostanziale e processuale denunciate confusamente in rubrica non corrisponde, nel corpo del motivo, l’illustrazione di specifiche censure, mentre ciò che il [OSCURATO:PERSONA] richiede col mezzo in esame è una diversa valutazione di merito f ondata, peraltro, su circostanz e ( il parziale pagamento di alcune delle fatture prodotte; la previsione di una quota di prezzo fissa, slegata dalle singole prestazioni) che , in difetto di qualsivoglia indicazione al riguardo, non risultano essere state allegate in sede di opposizione e aver formato oggetto di discussione fra le parti e che dunque non potrebbero essere ritenute rilevanti neppure sotto il (non dedotto) profilo dell’omesso esame di fatti decisivi. Del tutto generica è poi la censura concernente la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta, con cui il ricorrente, a fronte della motivazione con la quale il tribunale ha escluso l’ammissibilità di tutti i capitoli articolati (e non dei soli capi 11 e 12), osservando che “nessun capo identifica le circostanze di tempo di luogo e dello svolgimento delle singole prestazioni contrattuali”, si limita a manifestare il proprio contra rio convincimento, richiedendo inammissibilmente a questa Corte di compiere una propria autonoma valutazione della rilevanza e della decisività dei capitoli in questione. 3. Il secondo motivo denuncia violazione de ll’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli artt. 1350, 1362, 1559, 1655 e 2697 cod. civ. Omessa e travisata motivazione. Il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia attribuito la dovuta rilevanza probatoria: ai verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori; al parziale pagamento di alcune fatture ; a i pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di retribuzione del personale di quest’ultima; agli innumerevoli documenti di trasporto; alla causale dei rapporti di lavoro stipulati con Logistica, nei quali si indicava espressamente che il rapporto era funzionale all’esecuzione del contratto d’appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene inoltre che il giudice del merito sarebbe incorso in errori clamorosi nell’esaminare i DDT e le fatture prodotte , non considerando che i primi non sono soggetti ad alcun vincolo di forma e non avvedendosi che le date delle fatture sono tutte corrispondenti, mentre le discrepanze di importi sono costituite unicamente dal fatto che il registro vendite riportava anche fatture emesse successivamente alla dichiarazione di fallimento”. Osserva infine che il tribunale, non avendo ammesso il credito insinuato, non ha esaminatoil grado di privilegio richiesto. 4. Il motivo è inammissibile. Anche tale mezzo denuncia in rubrica vizi di violazione di legge sostanziale cui non corrisponde l’illustrazione di alcuna censura: in particolare, all’enunciata violazione dell’art. 2697 c.c. non fa seguito alcuna argomentazione volta a sostenere che il ricorrente non era gravato dell’onere della prova, spettando piuttosto al [OSCURATO:PERSONA] di provare la mancata esecuzione delle prestazioni. Ciò premesso, il motivo, al pari del precedente, si risolve nell’inammissibile contestazione della valutazione del materiale probatorio operata dal tribunale, senza che sia indicato, nei precisi termini richiesti dall’art. 360, 1° comma, n, 5 c.p.c., il fatto decisivo omesso, oggetto di discussione fra le parti, che, ove considerato dal giudice, avrebbe condotto all’accoglimento del ricorso. 5. L a censura (ammesso che tale possa essere considerata) concernente il mancato esame della domanda di ammissione del credito al privilegio è all’evidenza assorbita (come già ritenuto dal tribunale) d al l ’ inammissibilità di quelle concernenti l’ an della pretesa. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel